Regolamento (CE) n. 126/2005 della Commissione, del 27 gennaio 2005, che fissa i massimali per il finanziamento delle azioni intese a migliorare la qualità della produzione oleicola per il ciclo di produzione 2005/2006 e che deroga all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 528/1999

32005R0126Regulation4 feb 2005

del 27 gennaio 2005

che fissa i massimali per il finanziamento delle azioni intese a migliorare la qualità della produzione oleicola per il ciclo di produzione 2005/2006 e che deroga all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 528/1999

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi 1 ,

visto il regolamento (CE) n. 528/1999 della Commissione, del 10 marzo 1999, recante misure intese a migliorare la qualità della produzione oleicola 2 , in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 528/1999 stabilisce, per ogni Stato membro e per ogni ciclo di produzione di 12 mesi decorrente dal 1 o maggio, le modalità di finanziamento delle azioni intese a migliorare la qualità della produzione oleicola e il relativo impatto sull’ambiente.

(2) Per la campagna di commercializzazione 2003/2004, il regolamento (CE) n. 1807/2004 della Commissione 3 fissa a 2 714 450 tonnellate la produzione stimata di olio d’oliva, inclusa la produzione stimata di olive da tavola espressa in equivalente olio d’oliva. Detta stima corrisponde a 343 356 tonnellate per la Grecia, 1 591 330 tonnellate per la Spagna, 3 335 tonnellate per la Francia, 741 956 tonnellate per l’Italia e 34 473 tonnellate per il Portogallo. La trattenuta sull’aiuto alla produzione per tale campagna di commercializzazione dell’olio di oliva serve come base per il finanziamento delle azioni intese a migliorare la qualità del ciclo di produzione che inizia il 1 o maggio 2004.

(3) Occorre fissare i massimali di finanziamento per le azioni che possono essere rimborsate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione Garanzia.

(4) Le azioni previste hanno costi minimi relativamente stabili e quindi per alcuni Stati membri il massimale del finanziamento totale di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 528/1999 può risultare insufficiente. Occorre stabilire limiti adeguati per questi casi.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il ciclo di produzione compreso tra il 1 o maggio 2005 e il 30 aprile 2006, i massimali di finanziamento per le azioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 528/1999 sono i seguenti:

Grecia6 331 014 EUR
Spagna11 099 557 EUR
Francia60 804 EUR
Italia0 EUR
Portogallo644 052 EUR

Articolo 2

In deroga all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 528/1999, il contributo finanziario nazionale complementare, per gli Stati membri il cui massimale di finanziamento previsto all’articolo 1 non supera 100 000 EUR, può ammontare al massimo a 250 000 EUR.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 ( GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97 ).

2 GU L 62 dell’11.3.1999, pag. 8 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 629/2003 ( GU L 92 del 9.4.2003, pag. 3 ).

3 GU L 318 del 19.10.2004, pag. 13 .

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 629/2003 (). 2

  3. . 2

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