Regolamento (CE) n. 101/2005 della Commissione, del 21 gennaio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

32005R0101Regulation22 gen 2005

del 21 gennaio 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli 1 , in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 gennaio 2005.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2005. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

1 GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ( GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17 ).

Codice NCCodice paesi terzi 1Valore forfettario all'importazione
0702 00 00052113,5
20489,1
212169,4
248157,0
624239,8
999153,8
0707 00 05052145,9
220229,0
999187,5
0709 90 70052189,2
204164,0
999176,6
0805 10 2005267,4
20447,0
21254,4
22040,1
44834,2
99948,6
0805 20 1020463,4
99963,4
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 9005265,6
20478,6
40077,9
464142,4
62478,5
99988,6
0805 50 1005243,9
99943,9
0808 10 8040099,3
40484,8
72055,1
99979,7
0808 20 50388115,4
40087,7
72059,5
99987,5

1 Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione ( GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11 ). Il codice « 999 » rappresenta le «altre origini».

Footnotes

  1. Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (). Il codice « 999 » rappresenta le «altre origini». 2 3 4

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.