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32005R0033•Regolamento (CE) n. 33/2005 della Commissione, del 10 gennaio 2005, che avvia un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 2604/2000 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie, fra l'altro, dell'India, abroga il dazio per quanto riguarda le importazioni provenienti da un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni siano soggette a registrazione
32005R0033Regulation13 gen 2005
del 10 gennaio 2005
che avvia un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 2604/2000 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie, fra l'altro, dell'India, abroga il dazio per quanto riguarda le importazioni provenienti da un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni siano soggette a registrazione
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea 1 (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. RICHIESTA DI RIESAME
(1) La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame relativo ai «nuovi esportatori» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dalla South Asian Petrochem Limited (il «richiedente»), un produttore esportatore indiano (il «paese in questione»).
B. PRODOTTO
(2) Il prodotto oggetto del riesame è il polietilentereftalato avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, in conformità della norma DIN (Deutsche Industrienorm) 53728, originario dell’India (il «prodotto in esame»), normalmente dichiarato al codice NC 3907 60 20 . Il codice NC è indicato a titolo puramente informativo.
C. MISURE IN VIGORE
(3) Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 2604/2000 del Consiglio 2 , ai sensi del quale le importazioni nella Comunità del prodotto in esame originario, fra l'altro, dell'India e fabbricato dal richiedente, sono soggette a un dazio antidumping definitivo di 181,7 EUR/t, fatta eccezione per le importazioni provenienti da diverse società espressamente indicate, che sono soggette ad aliquote individuali del dazio.
D. MOTIVAZIONE DEL RIESAME
(4) Il richiedente afferma di non aver esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta sul quale si basavano le misure antidumping, vale a dire il periodo dal 1 o ottobre 1998 al 30 settembre 1999 (il «periodo dell'inchiesta iniziale») e di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto soggetti alle summenzionate misure antidumping.
(5) Il richiedente sostiene inoltre di avere iniziato ad esportare il prodotto in esame nella Comunità dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale.
E. PROCEDURA
(6) I produttori comunitari notoriamente interessati sono stati informati in merito alla domanda di riesame e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non sono però pervenute osservazioni da parte loro.
(7) Dopo aver esaminato le prove disponibili, la Commissione conclude che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'avvio di un riesame relativo ai «nuovi esportatori», ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, al fine di determinare il margine di dumping individuale del richiedente e, qualora venissero accertate pratiche di dumping, il livello del dazio da applicare alle importazioni del prodotto in esame effettuate dal richiedente nella Comunità.
a) Questionari Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per l'inchiesta, la Commissione invierà un questionario al richiedente.
b) Raccolta di informazioni e audizioni Si invitano tutte le parti interessate a comunicare osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.
F. ABROGAZIONE DEL DAZIO IN VIGORE E REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI
(8) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, occorre abrogare il dazio antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame fabbricato e venduto per l’esportazione nella Comunità dal richiedente. Contemporaneamente, tali importazioni devono essere soggette a registrazione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, affinché, qualora il presente riesame si concluda con l'accertamento dell'esistenza di pratiche di dumping per quanto riguarda il richiedente, possano essere riscossi dazi antidumping a titolo retroattivo a decorrere dalla data d'inizio del riesame. In questa fase del procedimento non è tuttavia possibile stimare l'importo dei dazi che il richiedente dovrà eventualmente corrispondere.
G. TERMINI
(9) Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere stabiliti i termini entro i quali:
— le parti interessate possono manifestarsi contattando la Commissione, comunicare osservazioni per iscritto, rispondere al questionario di cui al punto 7, lettera a), del presente regolamento o fornire qualsiasi altra informazione di cui si debba tener conto nel corso dell'inchiesta,
— le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.
H. OMESSA COLLABORAZIONE
(10) Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.
(11) Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di esse e possono essere utilizzati i dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni dell'inchiesta si basano sui dati disponibili, per tale parte i risultati dell'inchiesta possono essere meno favorevoli che se avesse collaborato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
È avviato un riesame del regolamento (CE) n. 2604/2000 ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, onde stabilire se e in quale misura le importazioni di polietilentereftalato avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, in conformità della norma DIN (Deutsche Industrienorm) 53728, di cui al codice NC 3907 60 20 , originario dell’India, prodotto e venduto per l’esportazione nella Comunità dalla South Asian Petrochem Limited (codice addizionale TARIC A585), debbano essere soggette ai dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 2604/2000.
È abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 2604/2000 sulle importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
Si richiede alle autorità doganali, in conformità dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, di prendere le disposizioni del caso per registrare le importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento. La registrazione scade nove mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
1. Le parti interessate, se desiderano che si tenga conto delle loro osservazioni durante l'inchiesta, devono contattare la Commissione, comunicare osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario menzionato al punto 7, lettera a), del presente regolamento ed eventuali altre informazioni, salvo diversa indicazione, entro 40 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. È importante notare che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento (CE) n. 384/96. Le parti interessate possono inoltre chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.
2. Tutte le osservazioni e le richieste presentate dalle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo disposizione contraria) e devono indicare nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono, fax e/o telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, incluse le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate in forma riservata, devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata 3 » e, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE». Le informazioni relative al caso in esame e/o le domande di audizione devono essere inviate al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale Commercio Direzione B Ufficio: J-79 5/16 B-1049 Bruxelles Fax (32-2) 295 65 05 Telex COMEU B 21877
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2005. Per la Commissione Peter MANDELSON Membro della Commissione
1 GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 ( GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12 ).
2 GU L 301 del 30.11.2000, pag. 21 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 823/2004 ( GU L 127 del 29.4.2004, pag. 7 ).
3 Ciò significa che il documento è esclusivamente per uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43 ). È un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 e all'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 823/2004 (). ↩ ↩2
Ciò significa che il documento è esclusivamente per uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (). È un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 e all'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). ↩ ↩2
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