Direttiva 2005/74/CE della Commissione, del 25 ottobre 2005, recante modifica della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto concerne le quantità massime di residui di etofumesato, lambda-cialotrina, metomil, pimetrozina e tiabendazolo ivi definite (Testo rilevante ai fini del SEE)

32005L0074Directive15 nov 2005

del 25 ottobre 2005

recante modifica della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto concerne le quantità massime di residui di etofumesato, lambda-cialotrina, metomil, pimetrozina e tiabendazolo ivi definite

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli 1 , in particolare l’articolo 7,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari 2 , in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari da utilizzare su colture specifiche sono di competenza degli Stati membri. Tali autorizzazioni devono essere basate sulla valutazione degli effetti sulla salute umana e degli animali nonché sull’ambiente. Tra gli elementi da prendere in considerazione per tali valutazioni si deve tener conto dell’esposizione degli operatori e degli astanti nonché dell’impatto sugli ambienti terrestre, acquatico e atmosferico ed inoltre dell’impatto sulle persone e sugli animali derivante dal consumo di residui presenti nelle colture trattate.

(2) Le quantità massime di residui corrispondono all’uso delle quantità minime di antiparassitari necessarie ad ottenere un’efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che la quantità di residui risulti la minima possibile e accettabile dal punto di vista tossicologico, in particolare in termini di quantità stimata assunta con la dieta alimentare.

(3) Le quantità massime di residui di antiparassitari devono essere riesaminate periodicamente e possono essere modificate per tener conto di nuovi dati, informazioni e utilizzazioni.

(4) Le quantità massime di residui sono fissate al limite inferiore di determinazione analitica nel caso in cui utilizzazioni autorizzate di prodotti fitosanitari non producono livelli rilevabili di residui di antiparassitari in o su prodotti alimentari o nel caso in cui non vi sono utilizzazioni autorizzate oppure nel caso in cui utilizzazioni autorizzate da Stati membri non sono state suffragate dai dati necessari oppure nel caso in cui utilizzazioni in paesi terzi causanti residui in o su prodotti alimentari che possono essere immessi in circolazione nel mercato comunitario non sono state suffragate da tali dati necessari.

(5) Alla Commissione sono state comunicate informazioni su utilizzazioni nuove o modificate di alcuni antiparassitari disciplinati dalla direttiva 90/642/CEE, segnatamente etofumesato, lambda-cialotrina, metomil, pimetrozina e tiabendazolo.

L’esposizione acuta dei consumatori a lamba-cialotrina, metomil e pimetrozina, per i quali esiste una dose acuta di riferimento (DAR), attraverso prodotti alimentari che possono contenere residui di tali antiparassitari è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità europea, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall’Organizzazione mondiale della sanità. Si è tenuto conto del parere del comitato scientifico per le piante, in particolare del parere e delle raccomandazioni concernenti la tutela dei consumatori di prodotti alimentari trattati con antiparassitari. La valutazione della quantità assunta di lambda-cialotrina, metomil e pimetrozina indica che la fissazione delle quantità massime di residui non comporterà il superamento della dose acuta di riferimento. L’esame delle informazioni disponibili per etofumesato e tiabendazolo ha evidenziato che non è necessaria alcuna dose acuta di riferimento e che pertanto una valutazione a breve termine non ha motivo di essere.

(6) È quindi opportuno fissare nuove quantità massime di residui per tali antiparassitari.

(7) Alla luce dei progressi tecnologici e scientifici può essere opportuno fissare specifiche quantità massime di residui per prodotti che sono relativamente nuovi nella Comunità quali «papaia» e «manioca». L’elenco di esempi nelle categorie riportate nell’allegato I della direttiva 90/642/CEE deve quindi essere modificato di conseguenza.

(8) La fissazione o la modifica a livello comunitario di quantità massime provvisorie di residui non impedisce che gli Stati membri stabiliscano quantità massime provvisorie per l’etofumesato conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e al suo allegato VI. Si ritiene che un periodo di quattro anni sia sufficiente per permettere altre utilizzazioni della sostanza attiva in questione, dopodiché le quantità massime di residui provvisorie diventano definitive.

(9) I provvedimenti previsti dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La voce «papaia» è inserita nell’allegato I della direttiva 90/642/CEE alla categoria 1 VI) (frutte varie) fra le voci «olive» e «frutti della passione». La voce «manioca» è inserita nell’allegato I della direttiva 90/642/CEE alla categoria 2 I) (radici e tuberi) fra le voci «carote» e «sedani-rapa».

Articolo 2

La direttiva 90/642/CEE è modificata come segue:

  1. nell’allegato II le quantità massime di residui di etofumesato, lambda-cialotrina, metomil, pimetrozina e tiabendazolo sono sostituite da quelle dell’allegato I della presente direttiva;

  2. nell’allegato II sono aggiunte quantità massime di residui di etofumesato come indicato nell’allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 26 aprile 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 27 aprile 2006. Le disposizioni adottate dagli Stati membri conterranno un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate di un siffatto riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Final provisions

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2005. Per la Commissione Markos KYPRIANOU Membro della Commissione

1 GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/48/CE della Commissione ( GU L 219 del 24.8.2005, pag. 29 ).

2 GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1 . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1 ).

ALLEGATO I 1

Categorie e esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residuiPimetrozinaLambda-cialotrinaEtofumesato (somma di etofumesato e del metabolita 2,3-diidro-3,3-dimetil-2-oxo-benzofuran-5-il metano solfonato, espresso come etofumesato)Metomil/tiodicarb (somma espressa come metomil)Tiabendazolo
1.: Frutte fresche, secche o non cotte, conservate mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio0,05
i): AGRUMI0,35
Pompelmi0,10,5
Limoni0,21
Limette0,21
Mandarini (compresi clementine e altri ibridi)0,21
Arance0,10,5
Pomeli0,10,5
Altri0,020,05
ii): FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio0,020,050,050,1
Mandorle
Noci del Brasile
Noci di anacardio
Castagne
Noci di cocco
Nocciole
Noci macadamia
Noci di pecàn
Pinoli o semi del pino domestico
Pistacchi
Noci comuni
Altre
iii): POMACEE0,020,10,2
Mele5
Pere5
Cotogne
Altre0,05
iv): DRUPACEE0,05
Albicocche0,050,20,2
Ciliegie0,1
Pesche (compresi nettarine e altri ibridi)0,050,20,2
Prugne0,5
Altre0,020,10,05
v): BACCHE E FRUTTA A GRAPPOLO0,020,05
a): Uva da tavola e da vino0,2
Uva da tavola0,05
Uva da vino1
b): Fragole (escluse le fragole selvatiche)0,50,05
c): Bacche a stelo (diverse da quelle di bosco)0,020,05
More
More di rovo
More-lamponi
Lamponi
Altre
d): Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)0,05
Mirtilli neri
Mirtilli rossi
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)0,1
Uva spina0,1
Altre0,02
e): Bacche e frutti selvatici0,20,05
vi): VARIE0,020,020,05
Avocadi15
Banane5
Datteri
Fichi
Kiwi
Kumquat
Litchi
Manghi5
Olive
Papaia10
Frutti della passione
Ananassi
Melagrane
Altre0,05
2.: Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi
i): RADICI E TUBERI0,02
Barbabietole0,1
Carote
Manioca15
Sedani-rapa0,1
Barbaforte
Topinambur
Pastinaca
Radici di prezzemolo
Ravanelli0,10,5
Salsefrica o barba di becco
Patate dolci15
Navoni-rutabaga
Navoni
Ignami15
Altri0,020,050,050,05
ii): ORTAGGI A BULBO0,020,050,050,05
Agli
Cipolle
Scalogni
Cipolline0,05
Altri0,02
iii): ORTAGGI A FRUTTO0,050,05
a): Solanacee
Pomodori0,50,10,5
Peperoni10,10,2
Melanzane0,50,50,5
Altre0,020,020,05
b): Cucurbitacee — buccia commestibile0,50,10,05
Cetrioli
Cetriolini
Zucchini
Altre
c): Cucurbitacee — buccia non commestibile0,20,050,05
Meloni
Zucche
Cocomeri
Altre
d): Granturco dolce0,020,050,05
iv): ORTAGGI DEL GENERE BRASSICA0,05
a): Cavoli a infiorescenza0,020,1
Broccoli (compreso Calabrese)0,25
Cavolfiori
Altri0,050,05
b): Brassica da capolino0,050,05
Cavoletti di Bruxelles0,05
Cavoli cappucci0,050,2
Altri0,020,02
c): Brassica da foglia10,050,05
Cavoli cinesi
Cavoli rapa0,1
Altri0,02
d): Cavoli ricci0,020,020,050,05
v): ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE0,05
a): Lattughe e simili110,05
Crescione
Dolcetta
Lattuga2
Scarola (endivia a foglie larghe)
Altre0,05
b): Spinaci e simili0,020,50,052
Spinaci
Bietole da foglia e da costa
Altri
c): Crescione acquatico0,020,020,050,05
d): Cicorie Witloof0,020,020,050,05
e): Erbe1112
Cerfoglio
Erba cipollina
Prezzemolo
Foglie di sedano
Altre
vi): LEGUMI DA GRANELLA (freschi)0,020,050,050,05
Fagioli (non sgranati)0,2
Fagioli (sgranati)0,02
Piselli (non sgranati)0,2
Piselli (sgranati)0,2
Altri0,02
vii): ORTAGGI A STELO (freschi)0,020,050,050,05
Asparagi
Cardi
Sedani0,3
Finocchi
Carciofi
Porri0,3
Rabarbaro
Altri0,02
viii): FUNGHI0,020,050,05
a): Funghi coltivati0,0210
b): Funghi spontanei0,50,05
3.: Legumi secchi0,020,020,050,050,05
Fagioli
Lenticchie
Piselli
Altri
4.: Semi oleosi0,020,10,05
Semi di lino
Arachidi0,1
Semi di papavero
Semi di sesamo
Semi di girasole
Semi di ravizzone
Fave di soia0,1
Semi di senape
Semi di cotone0,050,1
Altri0,020,05
5.: Patate0,020,020,050,05
Patate precoci0,05
Patate da consumo15
6.: Tè (foglie e steli di Camellia sinensis essiccati, fermentati o altrimenti lavorati)0,110,10,10,1
7.: Luppolo (essiccato), compresi i panelli di luppolo e la polvere non concentrata5100,1100,1

1 Per facilitare la lettura sono sottolineate le quantità massime di residui modificate.

Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

Indica che la quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.

Categorie e esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residuiEtofumesato (somma di etofumesato e del metabolita 2,3-diidro-3,3-dimetil-2-oxo-benzofuran-5-il metano solfonato, espresso come etofumesato)
8.: Spezie0,5
Semi di cumino
Bacche di ginepro
Noci moscate
Pepe, nero e bianco
Capsule di vaniglia
Altre

Indica che la quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.

Footnotes

  1. Per facilitare la lettura sono sottolineate le quantità massime di residui modificate. 2 3 4

  2. . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (). 2