Direttiva 2005/48/CE della Commissione, del 23 agosto 2005, che modifica le direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di alcuni antiparassitari sui e nei cereali nonché su e in alcuni prodotti di origine animale e di origine vegetale (Testo rilevante ai fini del SEE)

32005L0048Directive13 set 2005

del 23 agosto 2005

che modifica le direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di alcuni antiparassitari sui e nei cereali nonché su e in alcuni prodotti di origine animale e di origine vegetale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali 1 , in particolare l’articolo 10,

vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale 2 , in particolare l’articolo 10,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli 3 , in particolare l’articolo 7,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari 4 , in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

(1) Nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono state iscritte le seguenti sostanze attive esistenti: iprodione con la direttiva 2003/31/CE della Commissione 5 ; propiconazolo con la direttiva 2003/70/CE della Commissione 6 ; molinato con la direttiva 2003/81/CE della Commissione 7 .

(2) Nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono state iscritte le seguenti nuove sostanze attive: mesotrione con la direttiva 2003/68/CE della Commissione 8 ; siltiofam, picoxystrobin, flufenacet, iodosulfuron-metile-sodio e fostiazato con la direttiva 2003/84/CE della Commissione 9 .

(3) L’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE delle sostanze attive in questione si era basata sulla valutazione delle informazioni fornite in merito all’utilizzazione proposta. Alcuni Stati membri hanno trasmesso informazioni relative a tale utilizzazione, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della summenzionata direttiva. Le informazioni disponibili sono state riesaminate e risultano sufficienti per fissare alcune quantità massime di residui.

(4) Qualora non esistano quantità massime di residui stabilite a livello comunitario o provvisorie, spetta agli Stati membri fissare una quantità massima di residui nazionale provvisoria conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE, prima che possano essere autorizzati prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive.

(5) Le quantità massime di residui comunitarie e i valori raccomandati dal Codex alimentarius sono stabiliti e valutati in base a procedure simili. Il Codex prevede un numero limitato di quantità massime di residui per l’iprodione e il propiconazolo. Sono già state fissate quantità massime di residui comunitarie di cui alle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per l’iprodione [direttiva 93/58/CEE del Consiglio 10 ] e il propiconazolo [direttiva 94/30/CE del Consiglio 11 ]. Nell’ambito della presente direttiva si è tenuto conto di tali quantità massime. Le quantità massime di residui del Codex la cui revoca sarà raccomandata nel prossimo futuro non sono state prese in considerazione. Le quantità massime di residui basate su quelle del Codex sono state esaminate alla luce dei rischi per i consumatori. Ne è risultato che esse non presentano alcun rischio nel quadro dei parametri tossicologici fondati sugli studi di cui dispone la Commissione.

(6) Per quanto riguarda l’iscrizione delle sostanze attive in questione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, sono state portate a termine le relative valutazioni scientifiche e tecniche sotto forma di rapporti di riesame della Commissione. Le relazioni di valutazione delle sostanze citate sono state portate a termine alle date fissate nelle direttive della Commissione indicate nei considerando 1 e 2. Tali relazioni stabiliscono la dose giornaliera ammissibile (DGA) e, ove necessario, la dose acuta di riferimento (DAR) per le sostanze in questione. L’esposizione dei consumatori di prodotti alimentari trattati con le sostanze attive in questione è stata esaminata e valutata conformemente alle procedure comunitarie. Si è inoltre tenuto conto degli orientamenti pubblicati dall’Organizzazione mondiale della sanità 12 nonché del parere del comitato scientifico per le piante 13 sulla metodologia applicata. Si è concluso che le quantità massime di residui proposte non comporteranno il superamento di dette DGA o DAR.

(7) Per un’adeguata tutela del consumatore contro l’esposizione a residui derivanti da impieghi non autorizzati di prodotti fitosanitari, occorre fissare quantità massime di residui provvisorie per le corrispondenti combinazioni prodotto/antiparassitario al limite inferiore di determinazione analitica.

(8) La fissazione a livello comunitario di tali quantità massime provvisorie non impedisce che gli Stati membri stabiliscano quantità massime provvisorie per le sostanze in questione conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e al suo allegato VI. Si ritiene che un periodo di quattro anni sia sufficiente per permettere l’approntamento di utilizzazioni aggiuntive della sostanza attiva in questione. Dopodiché la quantità massima di residui provvisoria dovrebbe diventare definitiva.

(9) È quindi necessario modificare le quantità massime di residui di cui agli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE affinché si possa sorvegliare e controllare l’osservanza del divieto del loro impiego e proteggere il consumatore. Ove le quantità massime di residui siano già state definite negli allegati delle suddette direttive, è opportuno modificarle. Qualora le quantità massime di residui non siano ancora state definite, occorre fissarle per la prima volta.

(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE.

(11) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo1

La direttiva 86/362/CEE è modificata come segue:

  1. nell’allegato II, parte A, sono aggiunti i valori delle quantità massime di residui per il mesotrione, il siltiofam, il picoxystrobin, il flufenacet, lo iodosulfuron-metile-sodio, il fostiazato e il molinato che figurano nell’allegato I della presente direttiva;

  2. nell’allegato II, parte A, i valori delle quantità massime di residui per il propiconazolo e l’iprodione sono sostituiti da quelli che figurano nell’allegato II della presente direttiva.

Articolo 2

La direttiva 86/363/CEE è modificata come segue:

  1. nell’allegato II, parte A, sono aggiunti i valori delle quantità massime di residui per il picoxystrobin che figurano nell’allegato III della presente direttiva;

  2. nell’allegato II, parte B, i valori delle quantità massime di residui per il propiconazolo sono sostituiti da quelli che figurano nell’allegato IV della presente direttiva.

Articolo 3

La direttiva 90/642/CEE è modificata come segue:

  1. nell’allegato II sono aggiunti i valori delle quantità massime di residui per il mesotrione, il siltiofam, il picoxystrobin, il flufenacet, lo iodosulfuron-metile-sodio, il fostiazato e il molinato che figurano nell’allegato V della presente direttiva;

  2. nell’allegato II i valori delle quantità massime di residui per il propiconazolo e l’iprodione sono sostituiti da quelli che figurano nell’allegato VI della presente direttiva.

Articolo 4

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 24 febbraio 2006, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 24 febbraio 2007. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Final provisions

Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 2005. Per la Commissione Markos KYPRIANOU Membro della Commissione

1 GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/46/CE della Commissione ( GU L 177 del 9.7.2005, pag. 35 ).

2 GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/46/CE della Commissione.

3 GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/46/CE della Commissione.

4 GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1 . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1 ).

5 GU L 101 del 23.4.2003, pag. 3 .

6 GU L 184 del 23.7.2003, pag. 9 .

7 GU L 224 del 6.9.2003, pag. 29 .

8 GU L 177 del 16.7.2003, pag. 12 .

9 GU L 247 del 30.9.2003, pag. 20 .

10 GU L 211 del 23.8.1993, pag. 6 .

11 GU L 189 del 23.7.1994, pag. 70 .

12 Orientamenti per la stima dell’assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell’Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

13 Parere del comitato scientifico per le piante sui problemi riguardanti la modificazione degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio (parere del comitato scientifico per le piante del 14 luglio 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index\_en.html).

Residui di antiparassitariSingoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui
Mesotrione [somma di mesotrione e MNBA (acido 4-metilsolfonil-2-nitro benzoico), espressa come mesotrione]0,05
CEREALI
Siltiofam0,05
CEREALI
Picoxystrobin0,2 orzo
0,2 avena
0,05 altri cereali
Flufenacet (somma di tutti i composti contenenti la parte caratteristica N fluorofenil-N-isopropile espressa come equivalente flufenacet)0,05
CEREALI
Iodosulfuron-metile sodio (iodosulfuron-metile e relativi sali, espressi come iodosulfuron-metile)0,02
CEREALI
Fostiazate0,02
CEREALI
Molinate0,05
CEREALI

Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

Indica la quantità massima di residui provvisoria conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE; salvo modificazione, tale quantità diverrà definitiva con effetto dal 13 settembre 2009.

Residui di antiparassitariSingoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui
Propiconazolo0,2 Orzo
0,2 Avena
0,05 Altri cereali
Iprodione3 Riso
0,5 Avena, orzo e frumento
0,02 Altri cereali

Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

Indica la quantità massima di residui provvisoria conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE; salvo modificazione, tale quantità diverrà definitiva con effetto dal 13 settembre 2009.

Residui di antiparassitariNei grassi delle carni, nelle preparazioni di carni, nelle frattaglie e nei grassi animali elencati nell'allegato I alle voci ex 0201 , 0202 , 0203 , 0204 , 0205 00 00 , 0206 , 0207 , ex 0208 , 0209 00 , 0210 , 1601 00 e 1602 1 4Nel latte di vacca crudo e nel latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato I; negli altri prodotti alimentari delle voci 0401 dell'allegato I; negli altri prodotti alimentari delle voci 0401 , 0402 , 0405 00 e 0406 conformemente alle note 2 e 4Nelle uova fresche sgusciate, nelle uova di volatili e nei tuorli elencati nell'allegato I alle voci 0407 00 e 0408 3 4
Picoxystrobin0,050,020,05

Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

Indica la quantità massima di residui provvisoria conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE; salvo modificazione, tale quantità diverrà definitiva con effetto dal 13 settembre 2009.

1 Per i prodotti alimentari con tenori di grassi pari o inferiori al 10 % in peso, la quantità di residui si riferisce al peso complessivo del prodotto disossato. In tal caso, la quantità massima è pari a 1/10 del valore riferito al tenore di grassi, ma non può essere inferiore a 0,01 mg/kg.

2 Per determinare i residui nel latte di vacca crudo e nel latte di vacca intero si deve prendere in considerazione, per il calcolo, una quantità di grassi del 4 % in peso. Nel latte crudo e nel latte intero di altra origine animale, i residui sono espressi in base ai grassi.

Per gli altri prodotti alimentari enumerati nell'allegato I alle voci 0401 , 0402 , 0405 00 , 0406 :

— aventi tenore di grassi inferiore al 2 % in peso, la quantità massima è pari alla metà di quella fissata per il latte crudo e il latte intero;

— aventi tenore di grassi pari o superiore al 2 % in peso, la quantità massima è espressa in mg/kg di grassi. In tal caso la quantità massima è pari a 25 volte quella fissata per il latte crudo e il latte intero.

3 Per le uova e per i prodotti a base di uova con tenore di grassi superiore al 10 %, la quantità massima è espressa in mg/kg di grassi. In tal caso la quantità massima è pari a 10 volte quella fissata per le uova fresche.

4 Le note ( 1 ), ( 2 ) e ( 3 ) non si applicano nei casi in cui è indicato il limite inferiore di determinazione analitica.

Residui di antiparassitariNelle carni, incluso il grasso, nelle preparazioni di carni, nelle frattaglie e nei grassi animali elencati nell'allegato I alle voci ex 0201 , 0202 , 0203 , 0204 , 0205 00 00 , 0206 , 0207 , ex 0208 , 0209 00 , 0210 , 1601 00 e 1602Nel latte e nei prodotti lattiero-caseari elencati nell'allegato I alle voci 0401 , 0402 , 0405 00 e 0406Nelle uova fresche sgusciate, nelle uova di volatili e nei tuorli elencati nell'allegato I alle voci 0407 00 e 0408
PropiconazoloFegato di ruminanti 0,1
altri prodotti di origine animale 0,01
0,010,01

Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

Indica la quantità massima di residui provvisoria conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE; salvo modificazione, tale quantità diverrà definitiva con effetto dal 13 settembre 2009.

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residuiMesotrione [somma di mesotrione e MNBA (acido 4-metilsolfonil-2-nitro benzoico), espressa come mesotrione]SiltiofamPicoxystrobinFlufenacet (somma di tutti i composti contenenti la parte caratteristica N fluorofenil-N-isopropile espressa come flufenacet)Iodosulfuron-metile sodio (iodosulfuron-metile e relativi sali, espressi come iodosulfuron-metile)FostiazateMolinate
1.: Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio0,050,050,050,050,020,05
i): AGRUMI0,02
Pompelmi e pomeli
Limoni
Limette
Mandarini (comprese clementine e altri ibridi)
Arance
Pomeli
Altro
ii): FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)0,02
Mandorle
Noci del Brasile
Noci di anacardio
Castagne e marroni
Noci di cocco
Nocciole
Noci del Queensland
Noci di pecàn
Pinoli o semi di pino domestico
Pistacchi
Noci comuni
Altro
iii): POMACEE0,02
Mele
Pere
Cotogne
Altro
iv): DRUPACEE0,02
Albicocche
Ciliege
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)
Prugne
Altro
v): BACCHE E PICCOLA FRUTTA0,02
a): Uve da tavola e da vino
Uve da tavola
Uve da vino
b): Fragole (escluse le fragole selvatiche)
c): Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)
More
More di rovo
More-lamponi
Lamponi
Altro
d): Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)
Mirtilli neri
Mirtilli rossi
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)
Uva spina
Altro
e): Bacche e frutti selvatici
vi): FRUTTA VARIA
Avocadi
Banane0,05
Datteri
Fichi
Kiwi
Kumquat
Litci
Manghi
Olive
Passiflore
Ananassi
Papaya
Altro0,02
2.: Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi0,050,050,050,050,020,020,05
i): ORTAGGI A RADICE E TUBERO
Barbabietola rossa (o da orto)
Carote
Sedani-rapa
Rafano
Topinambur
Pastinaca
Prezzemolo a grossa radice
Ravanelli
Salsefrica
Patate dolci
Rutabaga
Rape
Igname
Altro
ii): ORTAGGI A BULBO
Agli
Cipolle
Scalogni
Cipolline
Altro
iii): ORTAGGI A FRUTTO
a): Solanacee
Pomodori
Peperoni
Melanzane
Altro
b): Cucurbitacee (buccia commestibile)
Cetrioli
Cetriolini
Zucchine
Altro
c): Cucurbitacee (buccia non commestibile)
Meloni
Zucche
Cocomeri
Altro
d): Mais dolce
iv): CAVOLI
a): Cavoli a infiorescenza
Cavoli broccoli
Cavolfiori
Altro
b): Cavoli da testa
Cavoletti di Bruxelles
Cavoli cappucci
Altro
c): Cavoli a foglia
Cavoli cinesi
Cavoli ricci
Altro
d): Kohlrabi
v): ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE
a): Lattughe e simili
Crescione
Dolcetta
Lattuga
Scarola
Altro
b): Spinaci e simili
Spinaci
Bietole da foglia e da costa
Altro
c): Crescione acquatico
d): Cicoria Witloof
e): Erbe fresche
Cerfoglio
Erba cipollina
Prezzemolo
Foglie di sedano
Altro
vi): LEGUMI (freschi)
Fagioli (non sgranati)
Fagioli (sgranati)
Piselli (non sgranati)
Piselli (sgranati)
Altro
vii): ORTAGGI A STELO (freschi)
Asparagi
Cardi
Sedani
Finocchi
Carciofi
Porri
Rabarbaro
Altro
viii): FUNGHI
a): Funghi coltivati
b): Funghi non coltivati
3.: Legumi da granella0,050,050,050,050,020,020,05
Fagioli
Lenticchie
Piselli
Altro
4.: Semi oleosi0,050,050,050,050,020,050,05
Semi di lino
Semi di arachide
Semi di papavero
Semi di sesamo
Semi di girasole
Semi di colza
Semi di soia
Semi di senape
Semi di cotone
Altro
5.: Patate0,050,050,050,10,020,020,05
Patate precoci
Patate tardive
6.: Tè (foglie e steli di Camellia sinensis , essiccati, fermentati o altrimenti lavorati)0,10,10,10,050,050,050,1
7.: Luppolo (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata0,10,10,10,050,050,050,1

Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

Indica la quantità massima di residui provvisoria conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE; salvo modificazione, tale quantità diverrà definitiva con effetto dal 13 settembre 2009.

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residuiPropiconazoloIprodione
1. Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio
i): AGRUMI0,05
Pompelmi e pomeli
Limoni5
Limette
Mandarini (comprese clementine e altri ibridi)1
Arance
Pomeli
Altro0,02
ii): FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)0,05
Mandorle
Noci del Brasile
Noci di anacardio
Castagne e marroni
Noci di cocco
Nocciole0,2
Noci del Queensland
Noci di pecàn
Pinoli o semi di pino domestico
Pistacchi
Noci comuni
Altro0,02
iii): POMACEE0,055
Mele
Pere
Cotogne
Altro
iv): DRUPACEE3
Albicocche0,2
Ciliege
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)0,2
Prugne
Altro0,05
v): BACCHE E PICCOLA FRUTTA0,05
a): Uve da tavola e da vino10
Uve da tavola
Uve da vino
b): Fragole (escluse le fragole selvatiche)15
c): Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)10
More
More di rovo
More-lamponi
Lamponi
Altro
d): Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)10
Mirtilli neri
Mirtilli rossi
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)
Uva spina
Altro
e): Bacche e frutti selvatici0,02
vi): FRUTTA VARIA
Avocadi
Banane0,1
Datteri
Fichi
Kiwi5
Kumquat
Litci
Manghi
Olive
Passiflore
Ananassi
Papaya
Altro0,050,02
2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi
i): ORTAGGI A RADICE E TUBERO0,05
Barbabietola rossa (o da orto)
Carote0,3
Sedani-rapa0,3
Rafano0,1
Topinambur
Pastinaca0,3
Prezzemolo a grossa radice
Ravanelli0,3
Salsefrica
Patate dolci
Rutabaga
Rape
Igname
Altro0,02
ii): ORTAGGI A BULBO0,05
Agli0,2
Cipolle0,2
Scalogni0,2
Cipolline3
Altro0,02
iii): ORTAGGI A FRUTTO0,05
a): Solanacee5
Pomodori
Peperoni
Melanzane
Altro
b): Cucurbitacee (buccia commestibile)2
Cetrioli
Cetriolini
Zucchine
Altro
c): Cucurbitacee (buccia non commestibile)1
Meloni
Zucche
Cocomeri
Altro
d): Mais dolce0,02
iv): CAVOLI0,05
a): Cavoli a infiorescenza0,1
Cavoli broccoli
Cavolfiori
Altro
b): Cavoli da testa
Cavoletti di Bruxelles0,5
Cavoli cappucci5
Altro0,02
c): Cavoli a foglia
Cavoli cinesi5
Cavoli ricci
Altro0,02
d): Kohlrabi0,02
v): ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE0,05
a): Lattughe e simili10
Crescione
Dolcetta
Lattuga
Scarola
Altro
b): Spinaci e simili0,02
Spinaci
Bietole da foglia e da costa
Altro
c): Crescione acquatico0,02
d): Cicoria Witloof0,2
e): Erbe fresche10
Cerfoglio
Erba cipollina
Prezzemolo
Foglie di sedano
Altro
vi): LEGUMI (freschi)0,05
Fagioli (non sgranati)5
Fagioli (sgranati)
Piselli (non sgranati)2
Piselli (sgranati)0,3
Altro0,02
vii): ORTAGGI A STELO (freschi)
Asparagi
Cardi
Sedani
Finocchi
Carciofi
Porri0,1
Rabarbaro0,2
Altro0,050,02
viii): FUNGHI0,050,02
a): Funghi coltivati
b): Funghi non coltivati
3.: Legumi da granella0,050,2
Fagioli
Lenticchie
Piselli
Altro
4. Semi oleosi
Semi di lino0,5
Semi di arachide0,2
Semi di papavero
Semi di sesamo
Semi di girasole0,5
Semi di colza0,5
Semi di soia
Semi di senape
Semi di cotone
Altro0,10,02
5.: Patate0,050,02
Patate precoci
Patate tardive
6.: Tè (foglie e steli di Camellia sinensis , essiccati, fermentati o altrimenti lavorati)0,10,1
7.: Luppolo (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata0,10,1

Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

Indica la quantità massima di residui provvisoria conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE; salvo modificazione, tale quantità diverrà definitiva con effetto dal 13 settembre 2009.

Footnotes

  1. Per i prodotti alimentari con tenori di grassi pari o inferiori al 10 % in peso, la quantità di residui si riferisce al peso complessivo del prodotto disossato. In tal caso, la quantità massima è pari a 1/10 del valore riferito al tenore di grassi, ma non può essere inferiore a 0,01 mg/kg. 2 3 4

  2. Per determinare i residui nel latte di vacca crudo e nel latte di vacca intero si deve prendere in considerazione, per il calcolo, una quantità di grassi del 4 % in peso. Nel latte crudo e nel latte intero di altra origine animale, i residui sono espressi in base ai grassi. 2 3 4

  3. Per le uova e per i prodotti a base di uova con tenore di grassi superiore al 10 %, la quantità massima è espressa in mg/kg di grassi. In tal caso la quantità massima è pari a 10 volte quella fissata per le uova fresche. 2 3 4

  4. Le note (1), (2) e (3) non si applicano nei casi in cui è indicato il limite inferiore di determinazione analitica. 2 3 4 5 6

  5. . 2

  6. . 2

  7. . 2

  8. . 2

  9. . 2

  10. . 2

  11. . 2

  12. Orientamenti per la stima dell’assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell’Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7). 2

  13. Parere del comitato scientifico per le piante sui problemi riguardanti la modificazione degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio (parere del comitato scientifico per le piante del 14 luglio 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index\_en.html). 2