Direttiva 2005/37/CE della Commissione, del 3 giugno 2005, che modifica le direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di alcuni antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (Testo rilevante ai fini del SEE)

32005L0037Directive25 giu 2005

del 3 giugno 2005

che modifica le direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di alcuni antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali 1 , in particolare l’articolo 10,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli 2 , in particolare l’articolo 7,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari 3 , in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

(1) Le seguenti sostanze attive sono state incluse nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE: idrazide maleica [con la direttiva 2003/31/CE della Commissione 4 ], propizamide [con la direttiva 2003/39/CE della Commissione 5 ], mecoprop e mecoprop-P [con la direttiva 2003/70/CE della Commissione 6 ].

(2) Le nuove sostanze attive isoxaflutole, trifloxystrobin, carfentrazone etile e fenamidone sono state incluse nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE dalla direttiva 2003/68/CE della Commissione 7 .

(3) L’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE delle sostanze attive in questione si era basata sulla valutazione delle informazioni fornite in merito alle utilizzazioni proposte. Alcuni Stati membri hanno trasmesso informazioni relative a tali utilizzazioni, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE. Le informazioni disponibili sono state riesaminate e risultano sufficienti per fissare alcune quantità massime di residui.

(4) Qualora non esistano quantità massime di residui stabilite a livello comunitario o provvisorie, spetta agli Stati membri fissare una quantità massima di residui nazionale provvisoria conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE, prima che possano essere autorizzati prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze.

(5) Le quantità massime di residui comunitarie e i valori raccomandati dal Codex Alimentarius sono stabiliti e valutati in base a procedure simili. Il Codex prevede un numero limitato di quantità massime di residui per l’idrazide maleica. Quantità massime di residui comunitarie sono già state fissate nella direttiva 90/642/CEE per l’idrazide maleica [direttiva 93/58/CE del Consiglio 8 e nelle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE per il propizamide [direttive 96/32/CE del Consiglio 9 e 96/33/CE del Consiglio 10 ]. Esse sono state prese in considerazione nel determinare le quantità massime di residui oggetto degli adeguamenti della presente direttiva. Le quantità massime di residui del Codex la cui revoca sarà raccomandata in un prossimo futuro non sono state prese in considerazione. Le quantità massime di residui basate su quelle del Codex sono state esaminate alla luce dei rischi per i consumatori. Ne è risultato che esse non presentano alcun rischio nel quadro dei parametri tossicologici fondati sugli studi di cui dispone la Commissione.

(6) Per quanto riguarda l’iscrizione delle sostanze attive in questione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, sono state portate a termine le relative valutazioni scientifiche e tecniche sotto forma di rapporti di riesame della Commissione. Le relazioni di valutazione delle sostanze citate sono state portate a termine alle date fissate nelle direttive della Commissione indicate nei considerando 1 e 2. Tali relazioni stabiliscono la dose giornaliera ammissibile (DGA) e, ove necessario, la dose acuta di riferimento (DAR) per le sostanze in questione. L’esposizione dei consumatori di prodotti alimentari trattati con le sostanze attive in questione è stata esaminata e valutata conformemente alle procedure comunitarie. Si è inoltre tenuto conto degli orientamenti pubblicati dall’Organizzazione mondiale della sanità 11 nonché del parere del comitato scientifico per le piante 12 sulla metodologia applicata. Si è concluso che le quantità massime di residui proposte non comporteranno il superamento di dette DGA o DAR.

(7) Per un’adeguata tutela del consumatore contro l’esposizione a residui derivanti da impieghi non autorizzati di prodotti fitosanitari, occorre fissare quantità massime di residui provvisorie per le corrispondenti combinazioni prodotto/antiparassitario al limite inferiore di determinazione analitica.

(8) La fissazione a livello comunitario di tali quantità massime provvisorie non impedisce che gli Stati membri stabiliscano quantità massime provvisorie per le sostanze in questione conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e al suo allegato VI. Si ritiene che un periodo di quattro anni sia sufficiente per permettere altre utilizzazioni della sostanza attiva in questione, dopodiché le quantità massime di residui provvisorie diventano definitive.

(9) È quindi necessario inserire o sostituire negli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE tutti i residui di antiparassitari derivanti dall’impiego di detti prodotti fitosanitari affinché si possa sorvegliare e controllare l’osservanza del divieto del loro impiego e proteggere il consumatore. Ove le quantità massime di residui siano già state definite negli allegati delle suddette direttive, è opportuno modificarle. Qualora le quantità massime di residui non siano ancora state definite, occorre fissarle per la prima volta.

(10) Occorre pertanto modificare di conseguenza le direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE.

(11) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 86/362/CEE è modificata come segue:

a) all’allegato II, parte A, sono aggiunti i valori delle quantità massime di residui di antiparassitari per l’isoxaflutole, il trifloxystrobin, il carfentrazone etile, il mecoprop, il mecoprop-P, l’idrazide maleica e il fenamidone che figurano nell’allegato I della presente direttiva;

b) all’allegato II, parte A, i valori delle quantità massime di residui di antiparassitari per il propizamide sono sostituiti da quelli che figurano nell’allegato II della presente direttiva.

Articolo 2

La direttiva 90/642/CEE è modificata come segue:

a) nell’allegato II sono aggiunti i valori delle quantità massime di residui di antiparassitari per l’isoxaflutole, il trifloxystrobin, il carfentrazone etile, il mecoprop, il mecoprop-P e il fenamidone che figurano nell’allegato III della presente direttiva;

b) nell’allegato II i valori delle quantità massime di residui di antiparassitari per il propizamide e l’idrazide maleica sono sostituiti da quelli che figurano nell’allegato IV della presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 4 dicembre 2005, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 4 dicembre 2006. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Final provisions

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2005. Per la Commissione Markos KYPRIANOU Membro della Commissione

1 GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/61/CE della Commissione ( GU L 127 del 29.4.2004, pag. 81 ).

2 GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/115/CE della Commissione ( GU L 374 del 22.12.2004, pag. 64 ).

3 GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/34/CE della Commissione ( GU L 125 del 18.5.2005, pag. 5 ).

4 GU L 101 del 23.4.2003, pag. 3 .

5 GU L 124 del 20.5.2003, pag. 30 .

6 GU L 184 del 23.7.2003, pag. 9 .

7 GU L 177 del 16.7.2003, pag. 12 .

8 GU L 211 del 23.8.1993, pag. 6 .

9 GU L 144 del 18.6.1996, pag. 12 .

10 GU L 144 del 18.6.1996, pag. 35 .

11 Orientamenti per la stima dell’assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell’Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

12 Parere del comitato scientifico per le piante sui problemi riguardanti la modificazione degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio (parere del comitato scientifico per le piante del 14 luglio 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index\_en.html)

Residui di antiparassitariSingoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui
Isoxaflutole (somma di isoxaflutole, RPA 202248 e RPA 203328, espressa come isoxaflutole) 10,05
CEREALI
Orzo, grano saraceno, granturco, miglio, avena, riso, segala, sorgo, triticale, frumento, altri cereali
Trifloxystrobin0,3 Orzo
0,05 Segala
0,05 Triticale, frumento
0,02 Altri cereali
Carfentrazone-etile (determinato come carfentrazone ed espresso come carfentrazone etile)0,05
CEREALI
Orzo, grano saraceno, granturco, miglio, avena, riso, segala, sorgo, triticale, frumento, altri cereali
Fenamidone0,02
CEREALI
Orzo, grano saraceno, granturco, miglio, avena, riso, segala, sorgo, triticale, frumento, altri cereali
Mecoprop (somma di mecoprop-P e mecoprop espressa come mecoprop)0,05
CEREALI
Orzo, grano saraceno, granturco, miglio, avena, riso, segala, sorgo, triticale, frumento, altri cereali
Idrazide maleica0,2
CEREALI
Orzo, grano saraceno, granturco, miglio, avena, riso, segala, sorgo, triticale, frumento, altri cereali

1 RPA 202248 è 2-ciano-3-ciclopropil-1-(2-metilsolfonil-4-trifluorometilfenil) propan-1,3-dione. RPA 203328 è acido 2-metansolfonil-4-trifluorometilbenzoico.

Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

Indica la quantità massima di residui provvisoria conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE: salvo modificazione, tale quantità diverrà definitiva con effetto dal 24 giugno 2009.

Residui di antiparassitariSingoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui
Propizamide0,02
CEREALI
Orzo, grano saraceno, granturco, miglio, avena, riso, segala, sorgo, triticale, frumento, altri cereali

Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

Indica la quantità massima di residui provvisoria conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE: salvo modificazione, tale quantità diverrà definitiva con effetto dal 24 giugno 2009.

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residuiIsoxaflutole (somma di isoxaflutole, RPA 202248 e RPA 203328, espressa come isoxaflutole) 1TrifloxystrobinCarfentrazone etile (determinato come carfrentazone ed espresso come carfentrazone etile)FenamidoneMecoprop (somma di mecoprop-P e mecoprop, espressa come mecoprop)
1.: Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelamento, senza zuccheri addizionati; frutta a guscio0,050,010,05
i): AGRUMI0,30,02
Pompelmi e pomeli
Limoni
Limette
Mandarini (comprese clementine e altri ibridi)
Arance
Pomeli
Altro
ii): FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)0,020,02
Mandorle
Noci del Brasile
Noci di anacardio
Castagne e marroni
Noci di cocco
Nocciole
Noci del Queensland
Noci di pecàn
Pinoli o semi di pino domestico
Pistacchi
Noci comuni
Altro
iii): POMACEE0,50,02
Mele
Pere
Cotogne
Altro
iv): DRUPACEE0,02
Albicocche1
Ciliege1
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)1
Prugne
Altro0,02
v): BACCHE E PICCOLA FRUTTA
a): Uve da tavola e da vino50,5
Uve da tavola
Uve da vino
b): Fragole (escluse le fragole selvatiche)0,020,02
c): Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)0,020,02
More
More di rovo
More-lamponi
Lamponi
Altro
d): Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)0,02
Mirtilli neri
Mirtilli rossi
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)1
Uva spina1
Altro0,02
e): Bacche e frutti selvatici0,020,02
vi): FRUTTA VARIA0,02
Avocadi
Banane0,05
Datteri
Fichi
Kiwi
Kumquat
Litci
Manghi
Olive
Frutti della passione
Ananassi
Papaie
Altro0,02
2.: Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi0,050,010,05
i): ORTAGGI A RADICE E TUBERO0,020,02
Bietola rossa (o da orto)
Carote
Sedani-rapa
Rafano
Topinambur
Pastinaca
Prezzemolo a grossa radice
Ravanelli
Salsefrica
Patate dolci
Rutabaga
Rape
Igname
Altro
ii): ORTAGGI A BULBO0,020,02
Agli
Cipolle
Scalogni
Cipolline
Altro
iii): ORTAGGI A FRUTTO
a): Solanacee
Pomodori0,50,5
Peperoni
Melanzane
Altro0,020,02
b): Cucurbitacee (buccia commestibile)0,20,02
Cetrioli
Cetriolini
Zucchine
Altro
c): Cucurbitacee (buccia non commestibile)
Meloni0,30,1
Zucche
Cocomeri
Altro0,020,02
d): Mais dolce0,020,02
iv): CAVOLI0,020,02
a): Cavoli a infiorescenza
Cavoli broccoli
Cavolfiori
Altro
b): Cavoli da testa
Cavoletti di Bruxelles
Cavoli cappucci
Altro
c): Cavoli da foglia
Cavoli cinesi
Cavoli ricci
Altro
d): Kohlrabi
v): ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE0,02
a): Lattughe e simili2
Crescione
Dolcetta
Lattuga
Scarola
Altro
b): Spinaci e simili0,02
Spinaci
Bietole da foglia e da costa
Altro
c): Crescione acquatico0,02
d): Cicoria Witloof0,02
e): Erbe fresche0,02
Cerfoglio
Erba cipollina
Prezzemolo
Foglie di sedano
Altro
vi): LEGUMI (freschi)0,020,02
Fagioli (non sgranati)
Fagioli (sgranati)
Piselli (non sgranati)
Piselli (sgranati)
Altro
vii): ORTAGGI A STELO (freschi)0,020,02
Asparagi
Cardi
Sedani
Finocchi
Carciofi
Porri
Rabarbaro
Altro
viii): FUNGHI0,020,02
a): Funghi coltivati
b): Funghi non coltivati
3.: Legumi da granella0,050,020,010,020,05
Fagioli
Lenticchie
Piselli
Altro
4.: Semi oleosi0,10,050,020,050,05
Semi di lino
Semi di arachide
Semi di papavero
Semi di sesamo
Semi di girasole
Semi di colza
Semi di soia
Semi di senape
Semi di cotone
Altro
5.: Patate0,050,020,010,020,05
Patate precoci
Patate tardive
6.: Tè (foglie e steli di Camellia sinensis , essiccati, fermentati o altrimenti lavorati)0,10,050,020,050,1
7.: Luppolo (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata0,1300,020,050,1

1 RPA 202248 è 2-ciano-3-ciclopropil-1-(2-metilsolfonil-4-trifuorometilfenil) propan-1,3-dione. RPA 203328 è acido 2-metansolfonil-4-trifluorometilbenzoico.

Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

indica la quantità massima di residui provvisoria conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE: salvo modificazione, tale quantità diverrà definitiva con effetto dal 24 giugno 2009.

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residuiPropizamideIdrazide maleica
1.: Frutte fresche, secche o non cotte, conservate mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio0,020,2
i): AGRUMI
Pompelmi e pomeli
Limoni
Limette
Mandarini (comprese clementine e altri ibridi)
Arance
Pomeli
Altro
ii): FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)
Mandorle
Noci del Brasile
Noci di anacardio
Castagne e marroni
Noci di cocco
Nocciole
Noci del Queensland
Noci di pecàn
Pinoli o semi di pino domestico
Pistacchi
Noci comuni
Altro
iii): POMACEE
Mele
Pere
Cotogne
Altro
iv): DRUPACEE
Albicocche
Ciliege
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)
Prugne
Altro
v): BACCHE E PICCOLA FRUTTA
a): Uve da tavola e da vino
Uve da tavola
Uve da vino
b): Fragole (escluse le fragole selvatiche)
c): Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)
More
More di rovo
More-lamponi
Lamponi
Altro
d): Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)
Mirtilli neri
Mirtilli rossi
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)
Uva spina
Altro
e): Bacche e frutti selvatici
vi): FRUTTA VARIE
Avocadi
Banane
Datteri
Fichi
Kiwi
Kumquat
Litci
Manghi
Olive
Passiflore
Ananassi
Papaie
Altro
2.: Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi
i): RADICI E TUBERI0,020,2
Bietola rossa (o da orto)
Carote
Sedani-rapa
Barbaforte o cren
Topinambur
Pastinaca
Radici di prezzemolo
Ravanelli
Salsefrica
Patate dolci
Rutabaga
Navoni
Igname
Altro
ii): ORTAGGI A BULBO0,02
Agli15
Cipolle15
Scalogni15
Cipolline
Altro0,2
iii): ORTAGGI A FRUTTO0,020,2
a): Solanacee
Pomodori
Peperoni
Melanzane
Altro
b): Cucurbitacee (buccia commestibile)
Cetrioli
Cetriolini
Zucchine
Altro
c): Cucurbitacee (buccia non commestibile)
Meloni
Zucche
Cocomeri
Altro
d): Granturco dolce
iv): CAVOLI0,020,2
a): Cavoli a infiorescenza
Broccoli
Cavolfiori
Altro
b): Brassica da capolino
Cavoletti di Bruxelles
Cavoli cappucci
Altro
c): Brassica da foglia
Cavoli cinesi
Cavoli ricci
Altro
d): Kohlrabi
v): ORTAGGI ERBACEI, freschi0,2
a): Lattughe e simili1
Crescione
Dolcetta
Lattuga
Scarola
Altro
b): Spinaci e simili0,02
Spinaci
Bietole da foglia e da costa
Altro
c): Crescione acquatico0,02
d): Cicoria Witloof0,02
e): Erbe fresche1
Cerfoglio
Erba cipollina
Prezzemolo
Foglie di sedano
Altro
vi): LEGUMI (freschi)0,020,2
Fagioli (non sgranati)
Fagioli (sgranati)
Piselli (non sgranati)
Piselli (sgranati)
Altro
vii): ORTAGGI A STELO (freschi)0,020,2
Asparagi
Cardi
Sedani
Finocchi
Carciofi
Porri
Rabarbaro
Altro
viii): FUNGHI0,020,2
a): Funghi coltivati
b): Funghi selvatici
3.: Legumi da granella0,020,2
Fagioli
Lenticchie
Piselli
Altro
4.: Semi oleosi0,050,5
Semi di lino
Arachidi
Semi di papavero
Semi di sesamo
Semi di girasole
Semi di colza
Semi di soia
Semi di senape
Semi di cotone
Altro
5.: Patate0,0250 1
Patate precoci
Patate tardive
6.: Tè (foglie e steli di Camellia sinensis , essiccati, fermentati o altrimenti lavorati)0,050,5
7.: Luppolo (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata0,050,5

Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

Indica la quantità massima di residui provvisoria conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE: salvo modificazione, tale quantità diverrà definitiva con effetto [4 anni dopo l'entrata in vigore della direttiva che introduce la presente modificazione].

1 Quantità massime di residui relative alla patata soggette a riesame dei requisiti pendenti in materia di dati 18 mesi dopo la data di pubblicazione.

Footnotes

  1. Quantità massime di residui relative alla patata soggette a riesame dei requisiti pendenti in materia di dati 18 mesi dopo la data di pubblicazione. 2 3 4 5 6 7 8

  2. . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/115/CE della Commissione (). 2

  3. . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/34/CE della Commissione (). 2

  4. . 2

  5. . 2

  6. . 2

  7. . 2

  8. . 2

  9. . 2

  10. . 2

  11. Orientamenti per la stima dell’assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell’Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7). 2

  12. Parere del comitato scientifico per le piante sui problemi riguardanti la modificazione degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio (parere del comitato scientifico per le piante del 14 luglio 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index\_en.html) 2