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32004R2278•Regolamento (CE) n. 2278/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2759/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione
32004R2278Regulation3 gen 2005
del 30 dicembre 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 2759/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione 1 , in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti 2 , quale modificato dal regolamento (CE) n. 1783/2003 3 , comprende alcune disposizioni che non sono direttamente applicabili ai paesi beneficiari ai sensi del regolamento (CE) n. 1268/1999. Pertanto l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2759/1999 della Commissione 4 non può più far riferimento a detto articolo 26. È opportuno che nell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2759/1999 vengano incluse disposizioni specifiche per tener conto della situazione relativa ai paesi candidati.
(2) L’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1268/1999 concerne i tassi del contributo comunitario e le intensità di aiuto. Il paragrafo 2 di detto articolo prevede un aumento del massimale del contributo pubblico per gli investimenti nelle aziende agricole, e segnatamente per gli investimenti effettuati da giovani agricoltori e/o in zone montane. È opportuno definire tali termini conformemente ai principi applicabili agli Stati membri.
(3) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2759/1999.
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 2759/1999 è modificato come segue:
| 2) | All'articolo 8, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1268/1999 si intende per: a) “giovane agricoltore”: un agricoltore che abbia meno di 40 anni al momento in cui è adottata la decisione di concessione del sostegno e che possieda conoscenze e competenze professionali adeguate; b) “zone montane”: le zone montane quali definite nell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999; c) “contributo pubblico”: qualsiasi contributo pubblico, sia esso erogato o meno a titolo del programma.» | a) | “giovane agricoltore”: un agricoltore che abbia meno di 40 anni al momento in cui è adottata la decisione di concessione del sostegno e che possieda conoscenze e competenze professionali adeguate; | b) | “zone montane”: le zone montane quali definite nell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999; | c) | “contributo pubblico”: qualsiasi contributo pubblico, sia esso erogato o meno a titolo del programma.» |
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| a) | “giovane agricoltore”: un agricoltore che abbia meno di 40 anni al momento in cui è adottata la decisione di concessione del sostegno e che possieda conoscenze e competenze professionali adeguate; | ||||||
| b) | “zone montane”: le zone montane quali definite nell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999; | ||||||
| c) | “contributo pubblico”: qualsiasi contributo pubblico, sia esso erogato o meno a titolo del programma.» |
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2004. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2008/2004 ( GU L 349 del 25.11.2004, pag. 12 ).
2 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 583/2004 ( GU L 91 del 30.3.2004, pag. 1 ).
3 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 70 .
4 GU L 331 del 23.12.1999, pag. 51 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 775/2003 ( GU L 112 del 6.5.2003, pag. 9 ).
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