Regolamento (CE) n. 2270/2004 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005 e il 2006, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde

32004R2270Regulation31 dic 2004

del 22 dicembre 2004

che stabilisce, per il 2005 e il 2006, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde

Preamble

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca 1 , in particolare l'articolo 20,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002 il Consiglio deve stabilire, sulla scorta, tra l'altro, dei pareri scientifici disponibili, le misure necessarie per garantire l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca.

(2) A norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, il Consiglio decide in merito alla fissazione delle possibilità di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e in merito alla loro ripartizione conformemente a criteri prestabiliti.

(3) Secondo i pareri scientifici più recenti del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) in merito a determinanti stock ittici che vivono in acque profonde la loro cattura è effettuata in condizioni non sostenibili e occorrerebbe ridurre le possibilità di pesca di tali specie pelagiche per garantirne la sostenibilità.

(4) Il CIEM ha inoltre affermato che il tasso di sfruttamento del pesce specchio atlantico nella zona CIEM VII è eccessivamente elevato. Da fonti scientifiche emerge inoltre che lo stock di pesce di specchio atlantico è altamente depauperato nella zona VI e sono state identificate zone di concentrazioni vulnerabili di tale specie. Appare pertanto opportuno vietare la pesca di specchio atlantico in queste zone.

(5) La Comunità è parte contraente della convenzione sulla pesca nell’Atlantico nordorientale che ha raccomandato una limitazione dello sforzo di pesca esercitato per la cattura di talune specie pelagiche. È quindi opportuno che la Comunità attui tale raccomandazione.

(6) Ai fini di un'efficace gestione dei contingenti, occorrerebbe stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di pesca.

(7) A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti 2 , è necessario indicare gli stock soggetti alle varie misure ivi definite.

(8) I pareri scientifici del CIEM sulla maggior parte delle specie pelagiche raccomandano una riduzione dello sforzo di pesca. In assenza di misure specifiche che limitano l'attività dei pescherecci che operano in acque profonde, è opportuno pertanto adattare lo sforzo disponibile adeguando la potenza e la capacità della flotta da pesca alturiera coerentemente con i pareri scientifici.

(9) Le misure previste dal presente regolamento dovrebbero essere stabilite con riferimento alle zone CIEM definite nel regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale 3 , e alle zone COPACE (Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale) definite nel regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale 4 .

(10) L'utilizzazione delle possibilità di pesca dovrebbe essere conforme alla pertinente normativa comunitaria, in particolare al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca 5 , al regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri 6 , al regolamento (CE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca 7 , al regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund 8 , al regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali 9 e al regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame 10 .

(11) Per garantire il sostentamento dei pescatori della Comunità è importante che le zone di pesca vengano aperte il 1 o gennaio 2005. Data l'urgenza della questione, è opportuno concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I(3) del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa, per il 2005 e il 2006, le possibilità di pesca annuali di stock di specie pelagiche per i pescherecci comunitari in alcune zone delle acque comunitarie e in certe acque non comunitarie soggette a limiti di cattura, nonché le condizioni specifiche per l'utilizzo di tali possibilità di pesca.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, per «permesso di pesca per acque profonde» si intende il permesso di pesca di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde 11 .

2. La definizione delle zone CIEM e COPACE figurano, rispettivamente, nel regolamento (CEE) n. 3880/91 e nel regolamento (CE) n. 2597/95.

Articolo 3

Utilizzo delle possibilità di pesca

Le possibilità di pesca di stock delle specie pelagiche per i pescherecci comunitari sono fissate nell'allegato.

Articolo 4

Ripartizione tra gli Stati membri

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui all'allegato non pregiudica:

a) gli scambi a norma dell'articolo 20, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002;

b) le riassegnazioni a norma degli articoli 21, paragrafo 4 e 32, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2847/93 e dell'articolo 23, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002;

c) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

d) i quantitativi detratti a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

e) i quantitativi detratti a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 23, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Articolo 5

Flessibilità dei contingenti

Ai fini del regolamento (CE) n. 847/96 tutti i contingenti di cui all'allegato del presente regolamento sono considerati contingenti analitici.

Tuttavia, a tali contingenti non si applicano le misure di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.

Articolo 6

Condizioni per lo sbarco delle catture normali e accessorie

I pesci di stock per i quali il presente regolamento ha fissato possibilità di pesca possono essere conservati a bordo o sbarcati solo se sono stati catturati da navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito. Tutti gli sbarchi sono imputati al contingente.

Il primo comma non si applica alle catture realizzate nel corso di ricerche scientifiche svolte ai sensi del regolamento (CE) n. 850/98, le quali non vengono imputate al contingente.

Articolo 7

Pesce specchio atlantico

1. Le zone di protezione dello specchio atlantico sono le seguenti: a) la zona marittima delimitata dalle lossodromie che collegano successivamente i seguenti punti: 57° 00′ N, 11° 00′ W 57° 00′ N, 8° 30′ W 56° 23′ N, 8° 30′ W 55° 00′ N, 9° 38′ W 55° 00′ N, 11° 00′ W 57° 00′ N, 11° 00′ W b) la zona marittima delimitata dalle lossodromie che collegano successivamente i seguenti punti: 55° 30′ N, 15° 49′ W 53° 30′ N, 14° 11′ W 50° 30′ N, 14° 11′ W 50° 30′ N, 15° 49′ W c) la zona marittima delimitata dalle lossodromie che collegano successivamente i seguenti punti: 55° 00′ N, 13° 51′ W 55° 00′ N, 10° 37′ W 54° 15′ N, 10° 37′ W 53° 30′ N, 11° 50′ W 53° 30′ N, 13° 51′ W Le suddette posizioni e le corrispondenti lossodromie e posizioni delle navi sono misurate secondo la norma WGS84.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le navi titolari di un permesso di pesca per acque profonde siano adeguatamente controllate dai centri di controllo della pesca (CCP), che dispongono di un sistema atto a individuare e registrare l'entrata e il transito delle navi nelle zone di cui al paragrafo 1 e l'uscita dalle stesse.

3. Le navi titolari di un permesso di pesca per acque profonde che siano entrate in una delle zone di cui al paragrafo 1 non possono detenere a bordo o trasbordare alcun quantitativo di specchio atlantico né sbarcare alcun quantitativo di tale pesce alla fine di quell'uscita in mare a meno che: — tutti gli attrezzi che si trovano a bordo siano assicurati e sistemati durante il transito alle condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93; — la velocità media durante il transito sia di almeno 8 nodi.

Articolo 8

Limitazione dello sforzo e condizioni ad esse associate per la gestione degli stock

Ciascuno Stato membro garantisce che, per il 2005, i livelli misurati in chilowatt-giorni fuori dal porto, dello sforzo di pesca messo in atto da navi titolari di permessi di pesca per acque profonde non superi il 90 % dello sforzo di pesca messo in atto dalle sue navi nel 2003 durante le uscite per le quali erano titolari di permessi di pesca per acque profonde e sono state catturate specie di acque profonde di cui all'allegato I e II del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, fatta eccezione per la specie argentina.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2005.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2004. Per il Consiglio Il presidente C. VEERMAN

1 GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59 .

2 GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3 .

3 GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1 ).

4 GU L 270 del 13.11.1995, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.

5 GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9 .

6 GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2001 della Commissione ( GU L 268 del 9.10.2001, pag. 23 ).

7 GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 ( GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1 ).

8 GU L 9 del 15.1.1998, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 812/2004 ( GU L 150 del 30.4.2004, pag. 12 ).

9 GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7 .

10 GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2004 ( GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 30 ).

11 GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6 .

Parte 1

Definizione di specie e gruppi di specie

All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. In appresso è riportata una tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati ai fini del presente regolamento.

Denominazione comuneNome scientifico
Pesce sciabola neroAphanopus carbo
ArgentinaArgentina silus
BericiBeryx spp.
BrosmioBrosme brosme
GranatiereCoryphaenoides rupestris
Pesce specchio atlanticoHoplostethus atlanticus
Molva azzurraMolva dypterygia
MolvaMolva molva
MusdeePhycis blennoides
OcchialonePagellus bogaraveo
Ippoglosso neroReinhardtius hippoglossoides

I riferimenti a «squali pelagici» devono intendersi come riferimenti agli squali che figurano nel seguente elenco di specie: centroscimno ( Centroscymnus coelolepis ), sagrì ( Centrophorus squamosus ), palombo ( Deania calceus ), zigrino ( Dalatias licha ), pesce diavolo ( Etmopterus princeps ), pesce diavolo ( Etmopterus spinax ), sagrì nero ( Centroscyllium fabricii ), centroforo ( Centrophorus granulosus ), boccanera ( Galeus melastomus ), gattuccio islandese ( Galeus murinus ), gattucci ( Apristuris spp. )

Parte 2

Possibilità di pesca annuali dei pescherecci comunitari nelle zone in cui vigono limiti di cattura per specie e per zona (in tonnellate peso vivo)

Tutti i riferimenti rinviano alle sottozone CIEM salvo se altrimenti specificato.

Specie: : — Squali pelagiciZona: : — V, VI, VII, VIII, IX (Acque comunitarie e acque internazionali)
Germania161
Spagna767
Estonia10
Francia2 775
Irlanda448
Lituania10
Polonia10
Portogallo1 044
Regno Unito1 538
CE6 763
Specie: : — Squali pelagiciZona: : — X (Acque comunitarie e acque internazionali)
Portogallo14
CE14
Specie: : — Squali pelagici e Deania histricosa e Deania profondorumZona: : — XII (Acque comunitarie e acque internazionali)
Spagna169
Francia54
Irlanda10
Regno Unito10
CE243
Specie: : — Pesce sciabola nero Aphanopus carboZona: : — I, II, III, IV (Acque comunitarie e acque internazionali)
Germania10
Francia10
Regno Unito10
CE30
Specie: : — Pesce sciabola nero Aphanopus carboZona: : — V, VI, VII, XII (Acque comunitarie e acque internazionali)
Germania35
Spagna173
Estonia17
Francia2 433
Irlanda87
Lettonia113
Lituania1
Polonia1
Regno Unito173
Altri 19
CE3 042
Specie: : — Pesce sciabola nero Aphanopus carboZona: : — VIII, IX, X (Acque comunitarie e acque internazionali)
Spagna13
Francia31
Portogallo3 956
CE4 000
Specie: : — Pesce sciabola nero Aphanopus carboZona: : — CCEAF 34.1.2. (Acque comunitarie e acque internazionali)
Portogallo4 285
CE4 285
Specie: : — Berici Beryx spp.Zona: : — III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII (Acque comunitarie e acque internazionali)
Spagna74
Francia20
Irlanda10
Portogallo214
Regno Unito10
CE328
Specie: : — Brosmio Brosme brosmeZona: : — I, II, XIV (Acque comunitarie e acque internazionali)
Germania10
Francia10
Regno Unito10
Altri 25
CE35
Specie: : — Brosmio Brosme brosmeZona: : — III (Acque comunitarie e acque internazionali)
Danimarca20
Svezia10
Germania10
CE40
Specie: : — Brosmio Brosme brosmeZona: : — IV (Acque comunitarie e acque internazionali)
Danimarca85
Germania26
Francia60
Svezia9
Regno Unito128
Altri 19
CE317
Specie: : — Brosmio Brosme brosmeZona: : — V, VI, VII (Acque comunitarie e acque internazionali)
Germania9
Spagna29
Francia353
Irlanda34
Regno Unito170
Altri 19
CE604
Specie: : — Granatiere Coryphaenoides rupestrisZona: : — I, II, IV, Va (Acque comunitarie e acque internazionali)
Danimarca2
Germania2
Francia14
Regno Unito2
CE20
Specie: : — Granatiere Coryphaenoides rupestrisZona: : — III (Acque comunitarie e acque internazionali)
Danimarca1 504
Germania9
Svezia77
CE1 590
Specie: : — Granatiere Coryphaenoides rupestrisZona: : — Vb, VI, VII (Acque comunitarie e acque internazionali)
Germania9
Estonia73
Spagna74
Francia3 736
Irlanda294
Lettonia32
Lituania131
Polonia676
Regno Unito219
Altri 39
CE5 253
Specie: : — Granatiere Coryphaenoides rupestrisZona: : — VIII, IX, X, XII, XIV (Acque comunitarie e acque internazionali)
Germania47
Spagna5 165
Francia238
Irlanda10
Regno Unito21
Lettonia83
Lituania10
Polonia1 616
CE7 190
Specie: : — Pesce specchio atlantico Hoplostethus atlanticusZona: : — VI (Acque comunitarie e acque internazionali)
Spagna10
Francia58
Irlanda10
Regno Unito10
CE88
Specie: : — Pesce specchio atlantico Hoplostethus atlanticusZona: : — VII (Acque comunitarie e acque internazionali)
Spagna9
Francia866
Irlanda255
Regno Unito9
Altri 19
CE1 148
Specie: : — Pesce specchio atlantico Hoplostethus atlanticusZona: : — I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII, XIV (Acque comunitarie e acque internazionali)
Spagna10
Francia52
Irlanda14
Portogallo16
Regno Unito10
CE102
Specie: : — Molva azzurra Molva dypterygiaZona: : — II, IV, V (Acque comunitarie e acque internazionali)
Danimarca9
Germania9
Francia52
Irlanda9
Regno Unito31
Altri 49
CE119
Specie: : — Molva azzurra Molva dypterygiaZona: : — III (Acque comunitarie e acque internazionali)
Danimarca10
Germania5
Svezia10
CE25
Specie: : — Molva azzurra Molva dypterygiaZona: : — VI, VII (Acque comunitarie e acque internazionali)
Germania33
Estonia5
Spagna104
Francia2 371
Irlanda9
Lituania2
Polonia1
Regno Unito603
Altri 19
CE3 137
Specie: : — Occhialone Pagellus bogaraveoZona: : — VI, VII, VIII (Acque comunitarie e acque internazionali)
Spagna238
Francia12
Irlanda9
Regno Unito30
Altri 19
CE298
Specie: : — Occhialone Pagellus bogaraveoZona: : — IX (Acque comunitarie e acque internazionali)
Spagna850
Portogallo230
CE1 080
Specie: : — Occhialone Pagellus bogaraveoZona: : — X (Acque comunitarie e acque internazionali)
Spagna10
Portogallo1 116
Regno Unito10
CE1 136
Specie: : — Musdee Phycis blennoidesZona: : — I, II, III, IV (Acque comunitarie e acque internazionali)
Germania10
Francia10
Regno Unito16
CE36
Specie: : — Musdee Phycis blennoidesZona: : — V, VI, VII (Acque comunitarie e acque internazionali)
Germania10
Spagna588
Francia356
Irlanda260
Regno Unito814
CE2 028
Specie: : — Musdee Phycis blennoidesZona: : — VIII, IX (Acque comunitarie e acque internazionali)
Spagna242
Francia15
Portogallo10
CE267
Specie: : — Musdee Phycis blennoidesZona: : — X, XII (Acque comunitarie e acque internazionali)
Francia10
Portogallo43
Regno Unito10
CE63

1 Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca selettiva.

2 Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca selettiva.

1 Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca selettiva.

1 Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca selettiva.

3 Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca selettiva.

1 Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca selettiva.

4 Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca selettiva.

1 Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca selettiva.

1 Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca selettiva.

Footnotes

  1. Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca selettiva. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  2. Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca selettiva. 2 3 4

  3. Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca selettiva. 2 3 4

  4. Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca selettiva. 2 3 4

  5. . 2

  6. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2001 della Commissione (). 2

  7. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (). 2

  8. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 812/2004 (). 2

  9. . 2

  10. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2004 (). 2

  11. . 2

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.