Regolamento (CE) n. 2262/2004 della Commissione, del 28 dicembre 2004, che stabilisce l'importo dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca durante la campagna di pesca 2005

32004R2262Regulation31 dic 2004

del 28 dicembre 2004

che stabilisce l'importo dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca durante la campagna di pesca 2005

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura 1 ,

visto il regolamento (CE) n. 2813/2000 della Commissione, del 21 dicembre 2000, che stabilisce le modalità per la concessione dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca 2 , in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'importo dell'aiuto non dovrebbe superare l'importo delle spese tecniche e finanziarie constatate nella Comunità nel corso della campagna di pesca precedente la campagna considerata.

(2) Onde evitare di incoraggiare l'ammasso di lunga durata e nell'intento di abbreviare i termini di pagamento e di ridurre gli oneri dei controlli, occorre concedere l'aiuto all'ammasso privato in un'unica rata.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca 2005 l'importo dell'aiuto all'ammasso privato per i prodotti che figurano nell'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 è determinato nel seguente modo:

| primo mese: | 200 EUR per tonnellata, |; | --- | --- |
| secondo mese: | 0 EUR per tonnellata. |; | --- | --- |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2005.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 2004. Per la Commissione Joe BORG Membro della Commissione

1 GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22 .

2 GU L 326 del 22.12.2000, pag. 30 .

Footnotes

  1. . 2

  2. . 2