Regolamento (CE) n. 2260/2004 della Commissione, del 28 dicembre 2004, che fissa i prezzi di riferimento di alcuni prodotti della pesca per la campagna di pesca 2005

32004R2260Regulation31 dic 2004

del 28 dicembre 2004

che fissa i prezzi di riferimento di alcuni prodotti della pesca per la campagna di pesca 2005

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura 1 , in particolare l'articolo 29, paragrafi 1 e 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede la possibilità di fissare annualmente, per categoria di prodotto, prezzi di riferimento validi nella Comunità per i prodotti per i quali sono stati sospesi i dazi doganali, secondo quanto previsto dall'articolo 28, paragrafo 1, del medesimo regolamento. La stessa possibilità è prevista per i prodotti che a titolo di un regime di riduzione tariffaria consolidato nell'ambito dell’OMC o di un altro regime preferenziale devono rispettare un prezzo di riferimento.

(2) Per i prodotti elencati nell'allegato I, punti A e B, del regolamento (CE) n. 104/2000, il prezzo di riferimento è pari al prezzo di ritiro fissato a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

(3) I prezzi comunitari di ritiro dei prodotti in oggetto sono stati fissati, per la campagna di pesca 2005, dal regolamento (CE) n. 2258/2004 della Commissione 2 .

(4) Il prezzo di riferimento per i prodotti diversi da quelli riportati negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 104/2000 è determinato in base alla media ponderata dei valori in dogana rilevati sui mercati o nei porti d'importazione degli Stati membri nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento.

(5) Non è necessario fissare prezzi di riferimento per tutte le specie che rientrano nei criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 104/2000, in particolare se si tratta di specie il cui volume di importazione in provenienza dai paesi terzi è poco rilevante.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca 2005, i prezzi di riferimento dei prodotti della pesca come stabilito in conformità dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 104/2000 sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2005.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 2004. Per la Commissione Joe BORG Membro della Commissione

1 GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22 .

2 Cfr. la pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

1. Prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all’articolo 29, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 104/2000

Codice aggiuntivo TARICExtra, A 1Codice aggiuntivo TARICExtra, A 1
Gamberelli boreali ( Pandalus borealis )
ex 0306 23 10
1F3174 863F3211 092
2F3181 705

2. Prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all’articolo 29, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 104/2000

ProdottiCodice aggiuntivo TARICPresentazionePrezzo di riferimento (in EUR/t)
1. Scorfani o sebasti
Interi :
ex 0303 79 35
ex 0303 79 37
F411—: con o senza testa932
ex 0304 20 35
ex 0304 20 37
Filetti:
F412—: con lische («standard»)1 915
F413—: senza lische2 096
F414—: blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg2 240
2. Merluzzi ( Gadus morhua, Gadus ogac e Gadus macrocephalus ) e pesci della specie Boreogadus saida
ex 0303 60 11 , ex 0303 60 19 , ex 0303 60 90 , ex 0303 79 41F416Interi, con o senza testa1 084
ex 0304 20 29Filetti:
F417—: filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische («standard»)2 428
F418—: filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische2 691
F419—: filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle2 602
F420—: filetti individuali o completamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle3 003
F421—: blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg2 932
ex 0304 90 38F422Pezzi e altre carni, esclusa la carne tritata in blocchi1 392
3. Merluzzi carbonari ( Pollachius virens )
ex 0304 20 31Filetti :
F424—: filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische («standard»)1 488
F425—: filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische1 639
F426—: filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle1 476
F427—: filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle1 681
F428—: blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg1 751
ex 0304 90 38F429Pezzi e altre carni, esclusa la carne tritata in blocchi967
4. Eglefino
ex 0304 20 33Filetti:
F431—: filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische («standard»)2 264
F432—: filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische2 659
F433—: filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle2 512
F434—: filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle2 738
F435—: blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg2 960
5. Merluzzo dell'Alasca
Filetti:
ex 0304 20 85F441—: filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische («standard»)1 147
F442—: filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische1 298
6. Aringhe
Filetti doppi di aringa
ex 0304 10 97
ex 0304 90 22
F450—: di peso superiore a 80 g al pezzo505
F450—: di peso superiore a 80 g al pezzo455

Per categorie diverse da quelle espressamente menzionate ai punti 1 e 2 dell'allegato, il codice aggiuntivo da indicare è il codice « F499: Altri».

1 Le categorie di freschezza, di dimensioni e di presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.

Footnotes

  1. Le categorie di freschezza, di dimensioni e di presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000. 2 3 4 5

  2. Cfr. la pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale. 2