Regolamento (CE) n. 2215/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali a de correre dal 22 dicembre 2004

32004R2215Regulation22 dic 2004

del 21 dicembre 2004

che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali a de correre dal 22 dicembre 2004

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali 1 ,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali 2 , in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2142/2004 della Commissione 3 .

(2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 2142/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2142/2004 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 dicembre 2004.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

1 GU L 270 del 29.9.2003, pag. 78 .

2 GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 ( GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12 ).

3 GU L 369 del 16.12.2004, pag. 55 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2180/2004 ( GU L 371 del 17.12.2004, pag. 39 ).

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 22 dicembre 2004

Codice NCDesignazione delle merciDazi all'importazione 1
(in EUR/t)
1001 10 00Frumento (grano) duro di qualità elevata0,00
di qualità media0,00
di bassa qualità4,24
1001 90 91Frumento (grano) tenero destinato alla semina0,00
ex 1001 90 99Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina0,00
1002 00 00Segala47,57
1005 10 90Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido52,37
1005 90 00Granturco diverso dal granturco destinato alla semina 252,37
1007 00 90Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina47,57

1 Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

2 L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

  1. Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96: Quotazioni borsistiche Minneapolis Chicago Minneapolis Minneapolis Minneapolis Minneapolis Prodotto (% proteine al 12 % di umidità) HRS2 (14 %) YC3 HAD2 qualità media qualità bassa US barley 2 Quotazione (EUR/t) 109,43 59,79 151,51 141,51 121,51 78,13 Premio sul Golfo (EUR/t) — 11,13 — — Premio sui Grandi Laghi (EUR/t) 23,12 — — —

  2. Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96: Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 32,71 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 46,26 EUR/t.

  3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2) 0,00 EUR/t (SRW2).

Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

Footnotes

  1. Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a: 2 3 4

  2. L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96. 2 3 4

  3. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2180/2004 (). 2