32004R2212•Regolamento (CE) n. 2212/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2004 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania
32004R2212Regulation1 gen 2005
del 21 dicembre 2004
che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2004 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1898/97 della Commissione, del 29 settembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto nel quadro degli accordi europei con la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Ungheria 1 , in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) Le domande di titoli di importazione presentate per il primo trimestre del 2005 vertono su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.
(2) È opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo.
(3) È opportuno far presente agli operatori che i certificati possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1 o gennaio al 31 marzo 2005 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1898/97 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.
2. Per il periodo dal 1 o aprile al 30 giugno 2005 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1898/97, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.
3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.
Il presente regolamento entra in vigore il 1 o gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
1 GU L 267 del 30.9.1997, pag. 58 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 333/2004 ( GU L 60 del 27.2.2004, pag. 12 ).
| Numero del gruppo | Percentuale di accettazione delle domande di certificati d'importazione presentate per il periodo che va dal 1 o gennaio al 31 marzo 2005 |
|---|---|
| B1 | 100,0 |
| 15 | 100,0 |
| 16 | 100,0 |
| 17 | 100,0 |
| Numero del gruppo | Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1 o aprile al 30 giugno 2005 |
|---|---|
| B1 | 3 500,0 |
| 15 | 1 105,0 |
| 16 | 2 125,0 |
| 17 | 15 625,0 |
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"title": "Règlement (CE) n° 2212/2004 de la Commission du 21 décembre 2004 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en décembre 2004 pour certains produits à base de viande de porc dans le cadre du régime prévu par les accords conclus par la Communauté avec la Bulgarie et la Roumanie peuvent être acceptées",
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"title": "Commission Regulation (EC) No 2212/2004 of 21 December 2004 determining the extent to which applications lodged in December 2004 for import licences for certain pigmeat products under the regime provided for by the Agreements concluded by the Community with the Republic of Bulgaria and Romania can be accepted",
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