Regolamento (CE) n. 2200/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che modifica i regolamenti (CEE) n. 3030/93 e (CE) n. 3285/94 del Consiglio relativamente al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

32004R2200Regulation23 dic 2004

del 13 dicembre 2004

che modifica i regolamenti (CEE) n. 3030/93 e (CE) n. 3285/94 del Consiglio relativamente al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

Preamble

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) La Comunità è parte contraente dell’accordo dell’OMC sui tessili e sull’abbigliamento (ATA) in base al quale lo stesso e tutte le restrizioni ivi disposte sono abrogati il 1 o gennaio 2005, conformemente al calendario di integrazione contenuto nell’articolo 9 dell’accordo.

(2) Per monitorare efficacemente le tendenze di importazione di prodotti liberalizzati è istituito un sistema di sorveglianza ex post a livello doganale.

(3) Oltre tale data possono essere mantenute in vigore disposizioni speciali, in forza di quanto disposto dal protocollo di adesione della Cina all’OMC. Considerato quanto sopra esposto e al fine di raccogliere per tempo le informazioni necessarie all’effettuazione di un controllo efficace su talune importazioni è opportuno introdurre una vigilanza preventiva delle importazioni di origine cinese da attuarsi tramite un sistema di licenze di importazione automatiche applicabile fino al 31 dicembre 2005, anche se questa condizione può essere abrogata prima non appena sarà pienamente operativo il sistema di sorveglianza ex post a livello doganale da istituire.

(4) Secondo l’ATA i paesi importatori non sono tenuti ad accettare spedizioni che eccedano le restrizioni notificate. Ai sensi della normativa comunitaria è perciò la data di spedizione a determinare l’imputazione al relativo contingente. Di conseguenza, le merci che giungono a destinazione nel 2005, benché spedite nel 2004, devono essere imputate, per un periodo transitorio nel 2005, al contingente del 2004 e sono perciò sottoposte al sistema del duplice controllo.

(5) È nell’interesse degli operatori economici comunitari rendere gli scambi certi e prevedibili ed è pertanto opportuno fissare un termine ultimo decorso il quale non si procederà più all’imputazione ai contingenti del 2004 delle merci che giungono a destinazione nel 2005. Tale termine ultimo dovrebbe essere fissato al 31 marzo 2005.

(6) Per ottemperare alle disposizioni ATA relative all’abrogazione delle restrizioni quantitative nei confronti dei membri dell’OMC, dal 2005 l’allegato II del regolamento (CEE) n. 3030/93 1 dovrebbe applicarsi solo agli Stati che non sono membri dell’OMC con i quali la Comunità ha concluso accordi bilaterali in materia di prodotti tessili.

(7) L’elenco dei prodotti tessili e dell’abbigliamento sottoposti alle regole e alle discipline del GATT che figura nell’allegato II del regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994 relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94 2 , dovrebbe essere modificato per inserirvi, dal 1 o gennaio 2005, i prodotti da integrare nel GATT.

(8) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne quanto prima,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3030/93 è così modificato:

1)a): il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 5 e l'articolo 13, il presente regolamento si applica alle importazioni dei prodotti tessili di cui all'allegato I originari dei paesi terzi con i quali la Comunità ha concluso accordi, protocolli o altre intese bilaterali elencati nell'allegato II. Le disposizioni pertinenti del presente regolamento si applicano anche alle importazioni di prodotti tessili e dell’abbigliamento originari della Cina ai sensi dell’articolo 10 bis.»;a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 5 e l'articolo 13, il presente regolamento si applica alle importazioni dei prodotti tessili di cui all'allegato I originari dei paesi terzi con i quali la Comunità ha concluso accordi, protocolli o altre intese bilaterali elencati nell'allegato II. Le disposizioni pertinenti del presente regolamento si applicano anche alle importazioni di prodotti tessili e dell’abbigliamento originari della Cina ai sensi dell’articolo 10 bis.»;
b)il paragrafo 7 è abrogato;
a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 5 e l'articolo 13, il presente regolamento si applica alle importazioni dei prodotti tessili di cui all'allegato I originari dei paesi terzi con i quali la Comunità ha concluso accordi, protocolli o altre intese bilaterali elencati nell'allegato II. Le disposizioni pertinenti del presente regolamento si applicano anche alle importazioni di prodotti tessili e dell’abbigliamento originari della Cina ai sensi dell’articolo 10 bis.»;
b)il paragrafo 7 è abrogato;
2)a): il paragrafo 4 è abrogato;a)il paragrafo 4 è abrogato;b)il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. L'immissione in libera pratica dei prodotti la cui importazione era soggetta, prima del 1 o gennaio 2005, ai limiti quantitativi di cui agli allegati V bis e VII bis e spediti prima di tale data, continua, fino al 31 marzo 2005, ad essere soggetta alla presentazione dell’autorizzazione d’importazione emessa in forza del regime di importazione vigente anteriormente al 1 o gennaio 2005. Le merci s'intendono spedite alla data in cui, nel paese di origine, vengono caricate sull’aereo, sull’autoveicolo o sulla nave per essere esportate.»;
a)il paragrafo 4 è abrogato;
b)il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. L'immissione in libera pratica dei prodotti la cui importazione era soggetta, prima del 1 o gennaio 2005, ai limiti quantitativi di cui agli allegati V bis e VII bis e spediti prima di tale data, continua, fino al 31 marzo 2005, ad essere soggetta alla presentazione dell’autorizzazione d’importazione emessa in forza del regime di importazione vigente anteriormente al 1 o gennaio 2005. Le merci s'intendono spedite alla data in cui, nel paese di origine, vengono caricate sull’aereo, sull’autoveicolo o sulla nave per essere esportate.»;
  1. all'articolo 3, i paragrafi 3 e 4 sono abrogati;

  2. l'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Disposizioni di flessibilità I paesi fornitori, previa notifica alla Commissione, possono effettuare trasferimenti tra i limiti quantitativi di cui agli allegati V e V bis nella misura e alle condizioni di cui agli allegati VIII e VIII bis.»;

  3. l'articolo 9 è abrogato;

6)a): sono abrogati i paragrafi 4, 5 e 6, le lettere b) e c) del paragrafo 9 e i paragrafi 10 e 12;a)sono abrogati i paragrafi 4, 5 e 6, le lettere b) e c) del paragrafo 9 e i paragrafi 10 e 12;b)«a): le misure adottate a norma del paragrafo 3 sono oggetto di una comunicazione della Commissione pubblicata quanto prima nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;»;«a)le misure adottate a norma del paragrafo 3 sono oggetto di una comunicazione della Commissione pubblicata quanto prima nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;»;c)nel paragrafo 8, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Le consultazioni con il paese fornitore interessato previste dal paragrafo 3 possono portare ad un'intesa fra tale paese e la Comunità sull'introduzione e il livello di limiti quantitativi.»;
d)il paragrafo 13 è sostituito dal seguente:
«13. Le misure di cui ai paragrafi 3 e 9 del presente articolo sono adottate e applicate secondo la procedura di cui all'articolo 17.»;
a)sono abrogati i paragrafi 4, 5 e 6, le lettere b) e c) del paragrafo 9 e i paragrafi 10 e 12;
b)«a): le misure adottate a norma del paragrafo 3 sono oggetto di una comunicazione della Commissione pubblicata quanto prima nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;»;«a)le misure adottate a norma del paragrafo 3 sono oggetto di una comunicazione della Commissione pubblicata quanto prima nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;»;
«a)le misure adottate a norma del paragrafo 3 sono oggetto di una comunicazione della Commissione pubblicata quanto prima nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;»;
c)nel paragrafo 8, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Le consultazioni con il paese fornitore interessato previste dal paragrafo 3 possono portare ad un'intesa fra tale paese e la Comunità sull'introduzione e il livello di limiti quantitativi.»;
d)il paragrafo 13 è sostituito dal seguente:
«13. Le misure di cui ai paragrafi 3 e 9 del presente articolo sono adottate e applicate secondo la procedura di cui all'articolo 17.»;
  1. nell’articolo 10 bis è inserito il paragrafo seguente: «2 bis. Le importazioni di prodotti tessili e dell’abbigliamento compresi nell’allegato I originari della Cina ed elencati nella tabella B dell’allegato III sono soggette ad un sistema di previa sorveglianza unica ai sensi dell'articolo 13 e della parte IV dell’allegato III. Il requisito per il rilascio di un documento di sorveglianza non si applica ai prodotti tessili e dell'abbigliamento per i quali sia stata rilasciata un'autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 5. Tale sistema di previa sorveglianza sarà abolito non appena sarà pienamente operativo il sistema di sorveglianza ex post a livello doganale istituito dall'articolo 13. Le decisioni per porre fine al sistema di previa sorveglianza e per modificare la tabella B dell'allegato III sono adottate ai sensi dell'articolo 17.»;

  2. l'articolo 11 è abrogato;

  3. all'articolo 13, il paragrafo 1 è modificato come segue: «1. Qualora, ai sensi delle pertinenti disposizioni di un accordo, di un protocollo o altra intesa fra la Comunità e un paese terzo o per monitorare le tendenze delle importazioni di prodotti originari di un paese terzo, sia stato istituito un sistema di sorveglianza ex ante o ex post su una categoria di prodotti di cui all'allegato I che non è soggetta ai limiti quantitativi di cui all'allegato V, le procedure e le formalità concernenti la sorveglianza unica e doppia, il perfezionamento economico passivo, la classificazione e la certificazione dell'origine sono quelle stabilite negli allegati III e IV.»;

  4. all'articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. La decisione di imporre il sistema di sorveglianza su categorie di prodotti o su paesi fornitori non elencati nelle tabelle dell'allegato III è adottata, se applicabile, ai sensi delle pertinenti disposizioni in materia di consultazioni previste nell'accordo, nel protocollo o altre intese con il paese terzo in questione. La Commissione decide dell'introduzione di un sistema di sorveglianza ex ante o ex post. Le decisioni di imporre il sistema di controllo ex ante e altre misure necessarie per attuare tale sistema sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17.»;

  5. l'articolo 14 è abrogato;

  6. l'articolo 15, paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Quando, a seguito di indagini svolte secondo le procedure di cui all'allegato IV, la Commissione constata che le informazioni di cui dispone provano che alcuni prodotti originari di un paese fornitore di cui all'allegato V e soggetti ai limiti quantitativi di cui all'articolo 2 oppure introdotti in forza degli articoli 10 o 10 bis sono stati trasbordati, deviati o importati in altro modo nella Comunità, eludendo le disposizioni riguardanti i limiti quantitativi e che occorre procedere ai necessari adeguamenti, essa chiede l'apertura di consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 17, al fine di pervenire ad un accordo su un adeguamento equivalente ai corrispondenti limiti quantitativi.»;

  7. all’articolo 16 il paragrafo 2 è abrogato;

  8. l'articolo 20 è sostituito dal seguente: «Articolo 20 Il presente regolamento fa salve le disposizioni degli accordi, protocolli o intese bilaterali conclusi tra la Comunità ed i paesi terzi elencati nell'allegato II.»;

  9. è inserito il seguente articolo: «Articolo 21 bis I riferimenti agli allegati V, VII e VIII si applicano, mutatis mutandis, agli allegati V bis, VII bis e VIII bis.»;

  10. gli allegati I, II, III, V, VII, VIII, IX e X sono modificati e i nuovi allegati V bis, VII bis e VIII bis sono aggiunti come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 3285/94 è così modificato:

1)all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il presente regolamento si applica alle importazioni di prodotti originari di paesi terzi, ad eccezione:
a)
dei prodotti tessili soggetti al regime specifico in materia di importazioni di cui al regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio,
b)
dei prodotti originari di taluni paesi terzi elencati nel regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio concernente norme comuni per le importazioni di taluni paesi terzi.»;
a)dei prodotti tessili soggetti al regime specifico in materia di importazioni di cui al regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio,b)dei prodotti originari di taluni paesi terzi elencati nel regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio concernente norme comuni per le importazioni di taluni paesi terzi.»;
a)dei prodotti tessili soggetti al regime specifico in materia di importazioni di cui al regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio,
b)dei prodotti originari di taluni paesi terzi elencati nel regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio concernente norme comuni per le importazioni di taluni paesi terzi.»;
  1. l'allegato II è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2005, ad eccezione delle seguenti disposizioni dell'allegato, che si applicano a decorrere dal 1 o aprile 2005:

punto 1, le lettere a), e) e h) del punto 3, lettere b) e c) del punto 4, punto 6 e lettere a) e b) del punto 9.

La lettera l) del punto 3 dell'allegato non si applica oltre il 31 dicembre 2005.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 2004. Per il Consiglio Il presidente B. R. BOT

1 GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1627/2004 ( GU L 295 del 18.9.2004, pag. 1 ).

2 GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2474/2000 ( GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 1 ).

MODIFICHE DI TALUNI ALLEGATI DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 3030/93

1)«2.: Non disponendo di elementi precisi circa la materia costitutiva dei prodotti delle categorie 1-114 originari del Vietnam, si considera che essi siano costituiti esclusivamente di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali.»;«2.Non disponendo di elementi precisi circa la materia costitutiva dei prodotti delle categorie 1-114 originari del Vietnam, si considera che essi siano costituiti esclusivamente di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali.»;
«2.Non disponendo di elementi precisi circa la materia costitutiva dei prodotti delle categorie 1-114 originari del Vietnam, si considera che essi siano costituiti esclusivamente di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali.»;
2)l'allegato II è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO II
Paesi esportatori di cui all'articolo 1
Bielorussia
Russia
Ucraina
Uzbekistan
Vietnam»;
BielorussiaRussiaUcrainaUzbekistanVietnam»;
Bielorussia
Russia
Ucraina
Uzbekistan
Vietnam»;
3)a): l'articolo 12, paragrafo 2 è abrogato;
4)a): l'allegato V è sostituito dal seguente: «ALLEGATO V LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI applicabili nel 2005 Bielorussia Categoria unità Contingenti dal 1 o gennaio 2005 Gruppo IA 1 tonnellate 1 585 2 tonnellate 5 100 3 tonnellate 233 Gruppo IB 4 M pezzi 1 600 5 M pezzi 1 058 6 M pezzi 1 400 7 M pezzi 1 200 8 M pezzi 1 110 Gruppo IIA 9 tonnellate 363 20 tonnellate 318 22 tonnellate 498 23 tonnellate 255 39 tonnellate 230 Gruppo IIB 12 M paia 5 958 13 M pezzi 2 651 15 M pezzi 1 500 16 M pezzi 186 21 M pezzi 889 24 M pezzi 803 26/27 M pezzi 1 069 29 M pezzi 450 73 M pezzi 315 83 tonnellate 178 Gruppo IIIA 33 tonnellate 387 36 tonnellate 1 242 37 tonnellate 463 50 tonnellate 196 Gruppo IIIB 67 tonnellate 339 74 M pezzi 361 90 tonnellate 199 Gruppo IV 115 tonnellate 87 117 tonnellate 1 800 118 tonnellate 448 Paese terzo Categoria Unità 2005 Vietnam 1 GRUPPO IB 4 1 000 pezzi 23 613 5 1 000 pezzi 8 129 6 1 000 pezzi 10 340 7 1 000 pezzi 6 792 8 1 000 pezzi 23 986 GRUPPO IIA 9 tonnellate 1 131 20 tonnellate 307 39 tonnellate 282 GRUPPO IIB 12 1 000 paia 5 872 13 1 000 pezzi 15 883 14 1 000 pezzi 675 15 1 000 pezzi 1 124 18 tonnellate 2 260 21 1 000 pezzi 24 318 26 1 000 pezzi 2 489 28 1 000 pezzi 7 536 29 1 000 pezzi 792 31 1 000 pezzi 8 574 68 tonnellate 837 73 1 000 pezzi 2 219 76 tonnellate 2 173 78 tonnellate 2 254 83 tonnellate 753 GRUPPO IIIA 35 tonnellate 1 422 41 tonnellate 1 416 GRUPPO IIIB 10 1 000 paia 7 252 97 tonnellate 389 GRUPPO IV 118 tonnellate 312 GRUPPO V 161 tonnellate 578 »; — Bielorussia — Categoria — unità — Contingenti dal 1 o gennaio 2005 — Gruppo IA — 1 — tonnellate — 1 585 — 2 — tonnellate — 5 100 — 3 — tonnellate — 233 — Gruppo IB — 4 — M pezzi — 1 600 — 5 — M pezzi — 1 058 — 6 — M pezzi — 1 400 — 7 — M pezzi — 1 200 — 8 — M pezzi — 1 110 — Gruppo IIA — 9 — tonnellate — 363 — 20 — tonnellate — 318 — 22 — tonnellate — 498 — 23 — tonnellate — 255 — 39 — tonnellate — 230 — Gruppo IIB — 12 — M paia — 5 958 — 13 — M pezzi — 2 651 — 15 — M pezzi — 1 500 — 16 — M pezzi — 186 — 21 — M pezzi — 889 — 24 — M pezzi — 803 — 26/27 — M pezzi — 1 069 — 29 — M pezzi — 450 — 73 — M pezzi — 315 — 83 — tonnellate — 178 — Gruppo IIIA — 33 — tonnellate — 387 — 36 — tonnellate — 1 242 — 37 — tonnellate — 463 — 50 — tonnellate — 196 — Gruppo IIIB — 67 — tonnellate — 339 — 74 — M pezzi — 361 — 90 — tonnellate — 199 — Gruppo IV — 115 — tonnellate — 87 — 117 — tonnellate — 1 800 — 118 — tonnellate — 448 — Paese terzo — Categoria — Unità — 2005 — Vietnam 1 — GRUPPO IB — 4 — 1 000 pezzi — 23 613 — 5 — 1 000 pezzi — 8 129 — 6 — 1 000 pezzi — 10 340 — 7 — 1 000 pezzi — 6 792 — 8 — 1 000 pezzi — 23 986 — GRUPPO IIA — 9 — tonnellate — 1 131 — 20 — tonnellate — 307 — 39 — tonnellate — 282 — GRUPPO IIB — 12 — 1 000 paia — 5 872 — 13 — 1 000 pezzi — 15 883 — 14 — 1 000 pezzi — 675 — 15 — 1 000 pezzi — 1 124 — 18 — tonnellate — 2 260 — 21 — 1 000 pezzi — 24 318 — 26 — 1 000 pezzi — 2 489 — 28 — 1 000 pezzi — 7 536 — 29 — 1 000 pezzi — 792 — 31 — 1 000 pezzi — 8 574 — 68 — tonnellate — 837 — 73 — 1 000 pezzi — 2 219 — 76 — tonnellate — 2 173 — 78 — tonnellate — 2 254 — 83 — tonnellate — 753 — GRUPPO IIIA — 35 — tonnellate — 1 422 — 41 — tonnellate — 1 416 — GRUPPO IIIB — 10 — 1 000 paia — 7 252 — 97 — tonnellate — 389 — GRUPPO IV — 118 — tonnellate — 312 — GRUPPO V — 161 — tonnellate — 578 »;
Bielorussia: Categoria — unità — Contingenti dal 1 o gennaio 2005
Gruppo IA: 1 — tonnellate — 1 585
2: tonnellate — 5 100
3: tonnellate — 233
Gruppo IB: 4 — M pezzi — 1 600
5: M pezzi — 1 058
6: M pezzi — 1 400
7: M pezzi — 1 200
8: M pezzi — 1 110
Gruppo IIA: 9 — tonnellate — 363
20: tonnellate — 318
22: tonnellate — 498
23: tonnellate — 255
39: tonnellate — 230
Gruppo IIB: 12 — M paia — 5 958
13: M pezzi — 2 651
15: M pezzi — 1 500
16: M pezzi — 186
21: M pezzi — 889
24: M pezzi — 803
26/27: M pezzi — 1 069
29: M pezzi — 450
73: M pezzi — 315
83: tonnellate — 178
Gruppo IIIA: 33 — tonnellate — 387
36: tonnellate — 1 242
37: tonnellate — 463
50: tonnellate — 196
Gruppo IIIB: 67 — tonnellate — 339
74: M pezzi — 361
90: tonnellate — 199
Gruppo IV: 115 — tonnellate — 87
117: tonnellate — 1 800
118: tonnellate — 448
Paese terzo: Categoria — Unità — 2005
Vietnam 1: GRUPPO IB
4: 1 000 pezzi — 23 613
5: 1 000 pezzi — 8 129
6: 1 000 pezzi — 10 340
7: 1 000 pezzi — 6 792
8: 1 000 pezzi — 23 986
GRUPPO IIA
9: tonnellate — 1 131
20: tonnellate — 307
39: tonnellate — 282
GRUPPO IIB
12: 1 000 paia — 5 872
13: 1 000 pezzi — 15 883
14: 1 000 pezzi — 675
15: 1 000 pezzi — 1 124
18: tonnellate — 2 260
21: 1 000 pezzi — 24 318
26: 1 000 pezzi — 2 489
28: 1 000 pezzi — 7 536
29: 1 000 pezzi — 792
31: 1 000 pezzi — 8 574
68: tonnellate — 837
73: 1 000 pezzi — 2 219
76: tonnellate — 2 173
78: tonnellate — 2 254
83: tonnellate — 753
GRUPPO IIIA
35: tonnellate — 1 422
41: tonnellate — 1 416
GRUPPO IIIB
10: 1 000 paia — 7 252
97: tonnellate — 389
GRUPPO IV
118: tonnellate — 312
GRUPPO V
161: tonnellate — 578 »;
5)è inserito il seguente allegato V bis:
«ALLEGATO V bis
LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI di cui all'articolo 2, paragrafo 5
Paese terzo
Categoria
Unità
Limiti quantitativi comunitari
Livelli del contingente applicabili nel 2004
Argentina
GRUPPO IA
1
tonnellate
6 010
2
tonnellate
8 551
2 a
tonnellate
7 622
Cina 3 4
GRUPPO IA
1
tonnellate
4 770
2 2
tonnellate
30 556
di cui 2a
tonnellate
4 359
3
tonnellate
8 088
di cui 3a
tonnellate
2 769
GRUPPO IB
4 2
1 000 pezzi
126 808
5 2
1 000 pezzi
39 422
6 2
1 000 pezzi
40 913
7 2
1 000 pezzi
17 093
8 2
1 000 pezzi
27 723
GRUPPO IIA
9
tonnellate
6 962
20/39
tonnellate
11 361
22
tonnellate
19 351
23
tonnellate
11 847
GRUPPO IIB
12
1 000 paia
132 029
13
1 000 pezzi
586 244
14
1 000 pezzi
17 887
15 2
1 000 pezzi
20 131
16
1 000 pezzi
17 181
17
1 000 pezzi
13 061
26 2
1 000 pezzi
6 645
28
1 000 pezzi
92 909
29
1 000 pezzi
15 687
31
1 000 pezzi
96 488
78
tonnellate
36 651
83
tonnellate
10 883
Gruppo III B
97
tonnellate
2 861
GRUPPO V
163 2
tonnellate
8 481
Hong Kong
GRUPPO IA
2
tonnellate
14 172
2a
tonnellate
12 166
3
tonnellate
11 912
3a
tonnellate
8 085
GRUPPO IB
4 2
1 000 pezzi
58 250
5
1 000 pezzi
40 240
6 2
1 000 pezzi
79 703
6 a
1 000 pezzi
68 857
7
1 000 pezzi
42 372
8
1 000 pezzi
59 172
GRUPPO IIA
39
tonnellate
2 444
GRUPPO IIB
12
1 000 paia
53 159
13 2
1 000 pezzi
117 655
16
1 000 serie
4 707
26
1 000 pezzi
12 498
29
1 000 serie
5 191
31
1 000 pezzi
35 442
78
tonnellate
14 658
83
tonnellate
792
India
GRUPPO IA
1
tonnellate
55 398
2
tonnellate
67 539
2 a
tonnellate
30 211
3
tonnellate
38 567
3 a
tonnellate
7 816
GRUPPO IB
4 2
1 000 pezzi
100 237
5
1 000 pezzi
53 303
6 2
1 000 pezzi
13 706
7
1 000 pezzi
78 485
8
1 000 pezzi
58 173
GRUPPO IIA
9
tonnellate
15 656
20
tonnellate
29 049
23
tonnellate
31 206
39
tonnellate
9 185
GRUPPO IIB
15
1 000 pezzi
10 238
26
1 000 pezzi
24 712
29
1 000 pezzi
14 637
Indonesia
GRUPPO IA
1
tonnellate
22 559
2
tonnellate
34 126
2 a
tonnellate
12 724
3
tonnellate
31 250
3 a
tonnellate
16 872
GRUPPO IB
4
1 000 pezzi
59 337
5
1 000 pezzi
58 725
6 2
1 000 pezzi
21 429
7
1 000 pezzi
15 694
8
1 000 pezzi
24 626
GRUPPO IIA
23
tonnellate
32 405
GRUPPO IIIA
35
tonnellate
32 725
Macao
GRUPPO IB
4 2
1 000 pezzi
15 051
5
1 000 pezzi
14 055
6 2
1 000 pezzi
15 179
7
1 000 pezzi
5 907
8
1 000 pezzi
8 257
GRUPPO IIA
20
tonnellate
244
39
tonnellate
307
GRUPPO IIB
13
1 000 pezzi
9 446
15
1 000 pezzi
651
16
1 000 pezzi
508
26
1 000 pezzi
1 322
31
1 000 pezzi
10 789
78
tonnellate
2 115
83
tonnellate
517
Malaysia
GRUPPO IA
2
tonnellate
8 870
2 a
tonnellate
3 406
3 2
tonnellate
18 594
3 a 2
tonnellate
7 652
GRUPPO IB
4 2
1 000 pezzi
21 805
5
1 000 pezzi
10 132
6 2
1 000 pezzi
12 831
7
1 000 pezzi
43 822
8
1 000 pezzi
10 500
GRUPPO IIA
22
tonnellate
18 573
Pakistan
GRUPPO IA
1 2
tonnellate
25 961
2
tonnellate
51 252
2 a
tonnellate
19 376
3
tonnellate
86 004
GRUPPO IB
4 2
1 000 pezzi
50 030
5
1 000 pezzi
14 849
6
1 000 pezzi
53 885
7
1 000 pezzi
36 205
8
1 000 pezzi
8 350
GRUPPO IIA
9
tonnellate
15 398
20
tonnellate
59 896
39
tonnellate
20 156
GRUPPO IIB
26
1 000 pezzi
35 434
28
1 000 pezzi
128 083
Perù
GRUPPO IA
1 2
tonnellate
24 085
2
tonnellate
18 080
Filippine
GRUPPO IB
4 2
1 000 pezzi
32 787
5
1 000 pezzi
16 653
6 2
1 000 pezzi
15 388
7
1 000 pezzi
8 185
8
1 000 pezzi
9 275
GRUPPO IIB
13
1 000 pezzi
42 526
15
1 000 pezzi
5 213
26
1 000 pezzi
6 964
31
1 000 pezzi
26 364
Singapore
GRUPPO IA
2
tonnellate
5 895
2a
tonnellate
2 846
3
tonnellate
2 009
GRUPPO IB
4 2
1 000 pezzi
35 106
5
1 000 pezzi
19 924
6 2
1 000 pezzi
21 452
7
1 000 pezzi
17 176
8
1 000 pezzi
10 343
Corea del Sud
GRUPPO IA
1
tonnellate
932
2
tonnellate
6 290
2a
tonnellate
1 156
3
tonnellate
9 470
3 a
tonnellate
5 156
GRUPPO IB
4 2
1 000 pezzi
16 962
5
1 000 pezzi
36 754
6 2
1 000 pezzi
6 749
7
1 000 pezzi
10 785
8
1 000 pezzi
34 921
GRUPPO IIA
9
tonnellate
1 721
22
tonnellate
22 841
GRUPPO IIB
12
1 000 paia
231 975
13
1 000 pezzi
17 701
14
1 000 pezzi
8 961
15
1 000 pezzi
12 744
16
1 000 pezzi
1 285
17
1 000 pezzi
3 524
26
1 000 pezzi
3 345
28
1 000 pezzi
1 359
29 2
1 000 pezzi
857
31
1 000 pezzi
8 318
78
tonnellate
9 358
83
tonnellate
485
GRUPPO IIIA
35
tonnellate
17 631
50
tonnellate
1 463
GRUPPO IIIB
97
tonnellate
2 783
97 a 2
tonnellate
889
Taiwan
GRUPPO IA
2
tonnellate
5 994
2 a
tonnellate
595
3
tonnellate
12 143
3 a
tonnellate
4 485
GRUPPO IB
4 2
1 000 pezzi
12 468
5
1 000 pezzi
22 264
6 2
1 000 pezzi
6 215
7
1 000 pezzi
3 823
8
1 000 pezzi
9 821
GRUPPO IIA
20
tonnellate
369
22
tonnellate
10 054
23
tonnellate
6 524
GRUPPO IIB
12
1 000 paia
43 744
13
1 000 pezzi
3 765
14
1 000 pezzi
5 076
15
1 000 pezzi
3 162
16
1 000 pezzi
530
17
1 000 pezzi
1 014
26
1 000 pezzi
3 467
28 2
1 000 pezzi
2 549
78
tonnellate
5 815
83
tonnellate
1 300
GRUPPO IIIA
35
tonnellate
12 480
GRUPPO IIIB
97
tonnellate
1 783
97 a 2
tonnellate
807
Thailandia
GRUPPO IA
1
tonnellate
25 175
2
tonnellate
18 729
2 a
tonnellate
4 987
3 2
tonnellate
34 101
3a 2
tonnellate
9 517
GRUPPO IB
4
1 000 pezzi
55 198
5
1 000 pezzi
38 795
6
1 000 pezzi
16 568
7
1 000 pezzi
13 169
8
1 000 pezzi
6 856
GRUPPO IIA
20
tonnellate
15 443
22
tonnellate
7 478
GRUPPO IIB
12
1 000 paia
49 261
26
1 000 pezzi
11 460
GRUPPO IIIB
97
tonnellate
3 445
97 a 2
tonnellate
2 911
Appendice A dell'allegato V bis
Categoria
Paese terzo
Osservazioni
1
Pakistan
I seguenti quantitativi supplementari possono essere aggiunti al limite quantitativo annuale corrispondente (tonnellate):
509
Detti quantitativi possono essere trasferiti, previa notifica, verso i limiti quantitativi corrispondenti della categoria 2. Una parte del quantitativo trasferito può essere utilizzata, su base proporzionale, per la categoria 2a
Perù
Oltre ai limiti quantitativi di cui all'allegato V, viene riservato un quantitativo annuo supplementare di 900 tonnellate di prodotto della categoria 1 per le importazioni nella Comunità destinate ad essere trasformate dall'industria comunitaria.
2
Cina
Per i tessuti di larghezza inferiore a 115 cm (codici NC: 5208 11 90 , ex 5208 12 16 , ex 5208 12 96 , 5208 13 00 , 5208 19 00 , 5208 21 90 , ex 5208 22 16 , ex 5208 22 96 , 5208 23 00 , 5208 29 00 , 5208 31 00 , ex 5208 32 16 , ex 5208 32 96 , 5208 33 00 , 5208 39 00 , 5208 41 00 , 5208 42 00 , 5208 43 00 , 5208 49 00 , 5208 51 00 , 5208 52 10 , 5208 53 00 , 5208 59 00 , 5209 11 00 , 5209 12 00 , 5209 19 00 , 5209 21 00 , 5209 22 00 , 5209 29 00 , 5209 31 00 , 5209 32 00 , 5209 39 00 , 5209 41 00 , 5209 42 00 , 5209 43 00 , 5209 49 90 , 5209 51 00 , 5209 52 00 , 5209 59 00 , 5210 11 10 , 5210 12 00 , 5210 19 00 , 5210 31 10 , 5210 32 00 , 5210 39 00 , 5210 41 00 , 5210 42 00 , 5210 49 00 , 5211 11 00 , 5211 12 00 , 5211 19 00 , 5211 31 00 , 5211 32 00 , 5211 39 00 , 5211 41 00 , 5211 42 00 , 5211 43 00 , ex 5211 49 10 , 5211 49 90 , 5212 11 10 , 5212 11 90 , 5212 13 90 , 5212 14 10 , 5212 14 90 , 5212 21 10 , 5212 21 90 , 5212 23 10 , 5212 23 90 , 5212 24 10 , 5212 24 90 , ex 5811 00 00 ed ex 6308 00 00 ), la Cina può esportare nella Comunità i seguenti quantitativi supplementari (tonnellate):
1 454
La Cina può esportare nella Comunità i seguenti quantitativi supplementari (tonnellate) di tessuti della categoria 2 per garze per fasciature (codici NC 5208 11 10 e 5208 21 10 ):
2 009
I trasferimenti verso e dalla categoria 3 sono autorizzati fino al 40 % della categoria di destinazione.
3
Malaysia
Tailandia
I limiti quantitativi di cui all'allegato V bis comprendono i tessuti di cotone della categoria 2.
3a
Malaysia
Tailandia
I limiti quantitativi di cui all'allegato V bis comprendono i tessuti di cotone diversi da quelli greggi o imbianchiti della categoria 2a.
4
Cina
Hong Kong
India
Macao
Malaysia
Al fine di imputare le esportazioni sui limiti quantitativi concordati può essere applicato, sino a concorrenza del 5 % dei suddetti, un tasso di conversione pari a cinque indumenti (diversi da quelli per bambini piccoli o bébé) la cui taglia commerciale non superi 130 cm, per tre indumenti la cui taglia commerciale superi 130 cm.
5
Pakistan
Filippine
Singapore
Corea del Sud
Taiwan
Questa cifra è del 3 % per Hong Kong, Macao e la Corea del Sud e del 4 % per Taiwan.
Nella casella 9 della licenza di esportazione deve figurare la seguente dicitura: “Deve essere applicato il tasso di conversione per gli indumenti di taglia commerciale non superiore a 130 cm”.
Cina
Queste cifre comprendono i seguenti quantitativi, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno (migliaia di pezzi):
700
Ai prodotti della categoria 5 [tranne le giacche a vento (anoraks), i giubbotti e simili] di peli fini di cui ai codici NC 6110 12 10 , 6110 12 90 , 6110 19 10 e 6110 19 90 , si applicano i seguenti sottolimiti, entro i limiti quantitativi fissati per la categoria 5 (migliaia di pezzi):
250
6
Cina
Queste cifre comprendono i seguenti quantitativi, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno (migliaia di pezzi):
1 274
La Cina può esportare nella Comunità i seguenti quantitativi supplementari di shorts (codici NC 6203 41 90 , 6203 42 90 , 6203 43 90 , e 6203 49 50 ) (migliaia di pezzi):
1 266
Hong Kong
India
Indonesia
Macao
Malaysia
Filippine
Singapore
Corea del Sud
Taiwan
Al fine di imputare le esportazioni sui limiti quantitativi concordati può essere applicato, sino a concorrenza del 5 % dei suddetti, un tasso di conversione pari a cinque indumenti (diversi da quelli per bambini piccoli o bébé) la cui taglia commerciale non superi 130 cm, per tre indumenti la cui taglia commerciale superi 130 cm.
Questa cifra è del 3 % per Macao e dell'1 % per Hong Kong. L'uso del tasso di conversione per Hong Kong è limitato, per i pantaloni lunghi, al sottomassimale indicato in appresso.
Nella casella 9 della licenza di esportazione deve figurare la seguente dicitura: “Deve essere applicato il tasso di conversione per gli indumenti di taglia commerciale non superiore a 130 cm”.
Hong Kong
I limiti quantitativi di cui all'allegato V bis comprendono i seguenti sottomassimali per i pantaloni lunghi dei codici NC:
6203 41 10 , 6203 42 31 , 6203 42 33 , 6203 42 35 , 6203 43 19 , 6203 49 19 , 6204 61 10 , 6204 62 31 , 6204 62 33 , 6204 62 39 , 6204 63 18 , 6204 69 18 , 6211 32 42 , 6211 33 42 , 6211 42 42 e 6211 43 42 (migliaia di pezzi):
68 857 .
Sulla licenza di esportazione per questi prodotti deve figurare la dicitura “Categoria 6A”.
7
Cina
Queste cifre comprendono i seguenti quantitativi, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno (migliaia di pezzi):
755
8
Chine
Queste cifre comprendono i seguenti quantitativi, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno (migliaia di pezzi):
1 220
13
Hong Kong
I limiti quantitativi di cui all'allegato V bis riguardano solo i prodotti di cotone o di fibre sintetiche dei codici NC:
6107 11 00 , ex 6107 12 00 , 6108 21 00 , ex 6108 22 00 ed ex 6212 10 10 .
Oltre ai limiti quantitativi di cui all'allegato V bis, sono stati concordati i seguenti quantitativi specifici per le esportazioni di prodotti (di lana o di fibre rigenerate) dei codici NC
Ex 6107 12 00 , ex 6107 19 00 , ex 6108 22 00 , ex 6108 29 00 ed ex 6212 10 10 (tonnellate):
3 002
Sulla licenza di esportazione per questi prodotti deve figurare la dicitura “Categoria 13 S”.
15
Cina
Queste cifre comprendono i seguenti quantitativi, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno (migliaia di pezzi):
371
26
Cina
Queste cifre comprendono i seguenti quantitativi, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno (migliaia di pezzi):
370
28
Taiwan
Oltre ai limiti quantitativi di cui all'allegato V bis, sono stati concordati quantitativi specifici per le esportazioni di tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e shorts dei codici NC:
6103 41 90 , 6103 42 90 , 6103 43 90 , 6103 49 91 , 6104 61 90 , 6104 62 90 , 6104 63 90 ed 6104 69 91 :
1 226 368 pezzi.
29
Corea del Sud
Oltre ai limiti quantitativi di cui all'allegato V bis, vengono riservati quantitativi supplementari per gli indumenti destinati alle arti marziali (judo, karate, kung fu, taekwondo e simili) (migliaia di pezzi):
454
97 a
Corea del Sud
Taiwan
Tailandia
Reti fine (codici NC 5608 11 19 e 5608 11 99 ).
163
Cina
Queste cifre comprendono i seguenti quantitativi, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno (tonnellate):
400
Tutte le categorie soggette a limiti quantitativi
Vietnam
Il Vietnam riserva il 30 % dei suoi limiti quantitativi alle imprese dell'industria tessile comunitaria per un periodo di quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, sulla base di elenchi forniti dalla Comunità entro il 30 ottobre dell'anno precedente.
Appendice B dell'allegato V bis
Paese terzo
Categoria
Unità
2004
Cina
I seguenti quantitativi, disponibili per il 2004, possono essere utilizzati solo alle fiere europee:
1
tonnellate
317
2
tonnellate
1 338
2a
tonnellate
159
3
tonnellate
196
3a
tonnellate
27
4
1 000 pezzi
2 061
5
1 000 pezzi
705
6
1 000 pezzi
1 689
7
1 000 pezzi
302
8
1 000 pezzi
992
9
tonnellate
294
12
1 000 paia
843
13
1 000 pezzi
3 192
20/39
tonnellate
372
22
tonnellate
332
Le flessibilità previste per la Cina all'articolo 7 e all'allegato VIII bis del regolamento (CEE) n. 3030/93 si applicano alle categorie e ai quantitativi suddetti.
Appendice C dell'allegato V bis
LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI
Paese terzo
Categoria
Unità
2004
Cina
GRUPPO I
ex 20 5
tonnellate
59
GRUPPO IV
115
tonnellate
1 413
117
tonnellate
684
118
tonnellate
1 513
122
tonnellate
220
GRUPPO V
136 A
tonnellate
462
156 6
tonnellate
3 986
157 6
tonnellate
13 738
159 6
tonnellate
4 352
6)a): la lettera d) del paragrafo 1 è abrogata;a)la lettera d) del paragrafo 1 è abrogata;b)i commi secondo e terzo del paragrafo 2 sono abrogati;
a)la lettera d) del paragrafo 1 è abrogata;
b)i commi secondo e terzo del paragrafo 2 sono abrogati;
7)| Paese terzo | Categoria | Unità | Limiti quantitativi comunitari
2005 |; | --- | --- | --- | --- |; | Bielorussia | GRUPPO IB | | |; | 4 | 1 000 pezzi | 4 733 | |; | 5 | 1 000 pezzi | 6 599 | |; | 6 | 1 000 pezzi | 8 800 | |; | 7 | 1 000 pezzi | 6 605 | |; | 8 | 1 000 pezzi | 2 249 | |; | GRUPPO IIB | | | |; | 12 | 1 000 pezzi | 4 446 | |; | 13 | 1 000 pezzi | 697 | |; | 15 | 1 000 pezzi | 3 858 | |; | 16 | 1 000 pezzi | 786 | |; | 21 | 1 000 pezzi | 2 567 | |; | 24 | 1 000 pezzi | 661 | |; | 26/27 | 1 000 pezzi | 3 215 | |; | 29 | 1 000 pezzi | 1 304 | |; | 73 | 1 000 pezzi | 4 998 | |; | 83 | tonnellate | 664 | |; | GRUPPO IIIB | | | |; | 74 | 1 000 pezzi | 872 | |; | Vietnam | GRUPPO IB | | |; | 4 | 1 000 pezzi | 1 129 | |; | 5 | 1 000 pezzi | 861 | |; | 6 | 1 000 pezzi | 811 | |; | 7 | 1 000 pezzi | 1 503 | |; | 8 | 1 000 pezzi | 3 483 | |; | GRUPPO IIB | | | |; | 12 | 1 000 pezzi | 3 549 | |; | 13 | 1 000 pezzi | 1 086 | |; | 15 | 1 000 pezzi | 350 | |; | 18 | tonnellate | 409 | |; | 21 | 1 000 pezzi | 2 374 | |; | 26 | 1 000 pezzi | 223 | |; | 31 | 1 000 pezzi | 1 981 | |; | 68 | tonnellate | 166 | |; | 76 | tonnellate | 564 | |; | 78 | tonnellate | 395 »; | |
8)è inserito l'allegato VII bis seguente:
«ALLEGATO VII bis
TABELLA
Limiti quantitativi comunitari per le merci reimportate in regime tpp di cui all'articolo 2, paragrafo 5
Paese terzo
Categoria
Unità
Limiti quantitativi comunitari
2004
Bielorussia
GRUPPO IB
4
1 000 pezzi
4 432
5
1 000 pezzi
6 179
6
1 000 pezzi
7 526
7
1 000 pezzi
5 586
8
1 000 pezzi
1 966
GRUPPO IIB
12
1 000 paia
4 163
13
1 000 pezzi
419
15
1 000 pezzi
3 228
16
1 000 pezzi
736
21
1 000 pezzi
2 403
24
1 000 pezzi
526
26/27
1 000 pezzi
2 598
29
1 000 pezzi
1 221
73
1 000 pezzi
4 679
83
tonnellate
622
GRUPPO IIIB
74
1 000 pezzi
816
Cina
GRUPPO IB
4
1 000 pezzi
337
5
1 000 pezzi
746
6
1 000 pezzi
2 707
7
1 000 pezzi
724
8
1 000 pezzi
1 644
GRUPPO IIB
13
1 000 pezzi
888
14
1 000 pezzi
660
15
1 000 pezzi
679
16
1 000 pezzi
1 032
17
1 000 pezzi
868
26
1 000 pezzi
1 281
29
1 000 pezzi
129
31
1 000 pezzi
10 199
78
tonnellate
105
83
tonnellate
105
GRUPPO V
159
tonnellate
9
India
GRUPPO I B
7
1 000 pezzi
4 987
8
1 000 pezzi
3 770
GRUPPO II B
15
1 000 pezzi
380
26
1 000 pezzi
3 555
Indonesia
GRUPPO I B
6
1 000 pezzi
2 456
7
1 000 pezzi
1 633
8
1 000 pezzi
2 045
Macao
GRUPPO I B
6
1 000 pezzi
335
GRUPPO II B
16
1 000 pezzi
906
Malaysia
GRUPPO I B
4
1 000 pezzi
594
5
1 000 pezzi
594
6
1 000 pezzi
594
7
1 000 pezzi
383
8
1 000 pezzi
308
Pakistan
GRUPPO IB
4
1 000 pezzi
8 273
5
1 000 pezzi
4 148
6
1 000 pezzi
7 096
7
1 000 pezzi
3 372
8
1 000 pezzi
4 704
GRUPPO IIB
26
1 000 pezzi
4 604
Filippine
GRUPPO IB
6
1 000 pezzi
738
8
1 000 pezzi
221
Singapore
GRUPPO IB
7
1 000 pezzi
1 283
Tailandia
GRUPPO IB
5
1 000 pezzi
416
6
1 000 pezzi
417
7
1 000 pezzi
653
8
1 000 pezzi
416
GRUPPO IIB
26
1 000 pezzi
633
Vietnam
GRUPPO IB
4
1 000 pezzi
1 064
5
1 000 pezzi
811
6
1 000 pezzi
757
7
1 000 pezzi
1 417
8
1 000 pezzi
3 286
GRUPPO IIB
12
1 000 paia
3 348
13
1 000 pezzi
1 024
15
1 000 pezzi
329
18
tonnellate
385
21
1 000 pezzi
2 235
26
1 000 pezzi
209
31
1 000 pezzi
1 869
68
tonnellate
156
76
tonnellate
532
78
tonnellate
371 »;
9)a): la tabella è sostituita dalla seguente: «PAESE Uso anticipato Riporto Trasferimenti dalla categoria 1alle categorie2 e 3 Trasferimenti tra le categorie 2 e 3 Trasferimenti tra le categorie 4, 5, 6, 7 e 8 Trasferimenti dai gruppi I, II e III ai gruppi II, III e IV Aumento massimo per ciascuna categoria Condizioni supplementari 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Bielorussia 5 % 7 % 4 % 4 % 4 % 5 % 13,5 % Per quanto riguarda la colonna 7, sono autorizzati anche i trasferimenti da e verso il gruppo V. Per le categorie del gruppo I, il limite della colonna 8 è del 13 % Vietnam 5 % 7 % 0 % 0 % 7 % 7 % 17 % Per quanto riguarda la colonna 7, sono autorizzati i trasferimenti da qualsiasi categoria dei gruppi I, II, III, IV e V verso i gruppi II, III, IV e V.»; — «PAESE — Uso anticipato — Riporto — Trasferimenti dalla categoria 1alle categorie2 e 3 — Trasferimenti tra le categorie 2 e 3 — Trasferimenti tra le categorie 4, 5, 6, 7 e 8 — Trasferimenti dai gruppi I, II e III ai gruppi II, III e IV — Aumento massimo per ciascuna categoria — Condizioni supplementari — 1. — 2. — 3. — 4. — 5. — 6. — 7. — 8. — 9. — Bielorussia — 5 % — 7 % — 4 % — 4 % — 4 % — 5 % — 13,5 % — Per quanto riguarda la colonna 7, sono autorizzati anche i trasferimenti da e verso il gruppo V. Per le categorie del gruppo I, il limite della colonna 8 è del 13 % — Vietnam — 5 % — 7 % — 0 % — 0 % — 7 % — 7 % — 17 % — Per quanto riguarda la colonna 7, sono autorizzati i trasferimenti da qualsiasi categoria dei gruppi I, II, III, IV e V verso i gruppi II, III, IV e V.»;
«PAESE: Uso anticipato — Riporto — Trasferimenti dalla categoria 1alle categorie2 e 3 — Trasferimenti tra le categorie 2 e 3 — Trasferimenti tra le categorie 4, 5, 6, 7 e 8 — Trasferimenti dai gruppi I, II e III ai gruppi II, III e IV — Aumento massimo per ciascuna categoria — Condizioni supplementari
1.: 2. — 3. — 4. — 5. — 6. — 7. — 8. — 9.
Bielorussia: 5 % — 7 % — 4 % — 4 % — 4 % — 5 % — 13,5 % — Per quanto riguarda la colonna 7, sono autorizzati anche i trasferimenti da e verso il gruppo V. Per le categorie del gruppo I, il limite della colonna 8 è del 13 %
Vietnam: 5 % — 7 % — 0 % — 0 % — 7 % — 7 % — 17 % — Per quanto riguarda la colonna 7, sono autorizzati i trasferimenti da qualsiasi categoria dei gruppi I, II, III, IV e V verso i gruppi II, III, IV e V.»;
10)è inserito l'allegato seguente:
«Allegato VIII bis
Disposizioni di flessibilità di cui all'articolo 7
PAESE
Uso anticipato
Riporto
Trasferimenti dalla categoria 1alle categorie2 e 3
Trasferimenti tra le categorie 2 e 3
Trasferimenti tra le categorie 4, 5, 6, 7 e 8
Trasferimenti dai gruppi I, II e III ai gruppi II, III e IV
Aumento massimo per ciascuna categoria
Condizioni supplementari
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Argentina
5 %
7 %
7 %
7 %
7 %
7 %
n.a.
Si possono effettuare trasferimenti dalle categorie 2 e 3 alla cat. 1 fino al 4 %
Bielorussia
5 %
7 %
4 %
4 %
4 %
5 %
13,5 %
Per quanto riguarda la colonna 7, sono autorizzati anche i trasferimenti da e verso il gruppo V. Per le categorie del gruppo I, il limite della colonna 8 è del 13 %
Cina
1 %
3 %
1 %
4 %
4 %
6 %
17 %
Ulteriori importi possono essere autorizzati dalla Commissione in conformità della procedura prevista dall'articolo 17, paragrafo 2 fino a:
colonna 2: 5 %
colonna 3: 7 %
Per quanto riguarda la colonna 7, i trasferimenti dai gruppi I, II e III possono essere effettuati soltanto verso i gruppi II e III
Hong Kong


0 %
4 %
4 %
5 %
n.a.
Cfr. appendice dell'allegato VIII bis
India
5 %
7 %
7 %
7 %
7 %
7 %
n.a
Ulteriori importi possono essere autorizzati dalla Commissione in conformità delle procedure previste dall'articolo 17, paragrafo 2 fino a 8 000 tonnellate (2 500 tonnellate e 3 000 tonnellate nel reparto dell'abbigliamento)
Indonesia
5 %
7 %
7 %
7 %
7 %
7 %
n.a.
Macao
1 %
2 %
0 %
4 %
4 %
5 %
n.a.
Ulteriori importi possono essere autorizzati dalla Commissione in conformità della procedura prevista dall'articolo 17, paragrafo 2 fino a:
Colonna 2: 5 %
Colonna 3: 7 %
Malaysia
5 %
7 %
7 %
7 %
7 %
7 %
n.a.
Pakistan
5 %
7 %
7 %
7 %
7 %
7 %
n.a.
Per quanto riguarda la colonna 4 si possono effettuare trasferimenti tra le categorie 1, 2 e 3.
Ulteriori importi possono essere autorizzati dalla Commissione in conformità della procedura prevista dall'articolo 17, paragrafo 2 fino a 4 000 tonnellate (2 000 tonnellate per ciascuna categoria)
Perù
5 %
9 %
11 %
11 %
11 %
11 %
n.a.
Si possono effettuare trasferimenti tra le categorie 1, 2 e 3 fino all'11 %
Filippine
5 %
7 %
7 %
7 %
7 %
7 %
n.a.
Singapore
5 %
7 %
7 %
7 %
7 %
7 %
n.a.
Corea del Sud
1 %
2 %
0 %
4 %
4 %
5 %
n.a.
Ulteriori importi possono essere autorizzati dalla Commissione in conformità della procedura prevista dall'articolo 17, paragrafo 2 fino a:
Colonna 2: 5 %
Colonna 3: 7 %
Taiwan
5 %
7 %
0 %
4 %
4 %
5 %
12 %
Tailandia
5 %
7 %
7 %
7 %
7 %
7 %
n.a.
Uzbekistan
5 %
7 %
4 %
4 %
4 %
5 %
13,5 %
Per quanto riguarda la colonna 7, sono autorizzati anche i trasferimenti da e verso il gruppo V.
Per le categorie del gruppo I, il limite della colonna 8 è del 13 %
Vietnam
5 %
7 %
0 %
0 %
7 %
7 %
17 %
Per quanto riguarda la colonna 7, sono autorizzati i trasferimenti da qualsiasi categoria dei gruppi I, II, III, IV e V verso i gruppi II, III, IV e V
n.a. = non applicabile
Disposizioni di flessibilità per le restrizioni quantitative di cui all'appendice C dell'allegato V bis
PAESE
Uso anticipato
Riporto
Trasferimenti tra le categorie 156, 157, 159 e 161
Trasferimenti tra altre categorie
Aumento massimo per ciascuna categoria
Condizioni supplementari
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Cina
1 %
3 %
1,5 %
6 %
14 %
Ulteriori importi possono essere autorizzati dalla Commissione in conformità della procedura prevista dall'articolo 17, paragrafo 2 fino a:
Colonna 2: 5 %
Colonna 3: 7 %
n.a. = non applicabile
Appendice dell'allegato VIII bis
Disposizioni di flessibilità Hong Kong
1.
Paese
Gruppo
Categoria
2.
Uso anticipato
Hong Kong
Gruppo I
2, 2 A
3,25 %
3, 3A, 4, 7, 8
3,00 %
5
3,75 %
6, 6 A
2,75 %
Gruppo II
13, 21, 68, 73
3,50 %
12, 16, 18, 24, 26, 32, 39, 77
4,25 %
13 S, 31, 68 S, 83
4,50 %
27, 29, 78
5,00 %
Gruppo III
tutte le categorie
5,00 %
1.
Paese
Gruppo
Categoria
3.
Riporto
Hong Kong
Gruppo I
2, 2 A, 3, 3 A
3,75 %
4
3,25 %
5
3,00 %
6, 6 A, 7, 8
2,50 %
Gruppo II
13, 13 S, 21, 73
3,00 %
18, 68, 68 S
3,50 %
12, 31
4,50 %
24, 26, 27, 32, 39, 78
5,00 %
16, 29, 77, 83
5,50 %
Gruppo III
tutte le categorie
5,50 %;
11)l'allegato IX è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO IX
Paese fornitore
Gruppo I
Gruppo II
Gruppo III
Gruppo IV
Gruppo V
Bielorussia
1,20 %
4,00 %
4,00 %
4,00 %
Ucraina
1,20 %
4,00 %
4,00 %
4,00 %
Uzbekistan
0,35 % 7
1,20 %
4,00 %
4,00 %
4,00 %
Paese fornitore
Gruppo I
Gruppo II A
Gruppo II B
Gruppo III
Gruppo IV
Gruppo V
Vietnam
1,0 %
5,0 %
2,5 %
10,0 %
10,0 %
10,0 %»;
  1. l'allegato X è abrogato.

1 Vedi appendice A.

2 Vedi appendice A.

3 Vedi appendice B.

4 Vedi appendice C.

Si può trasferire verso e dalla categoria 3 fino al 40 % della categoria verso cui è effettuato il trasferimento.

5 Le categorie precedute dalla dicitura “ex” comprendono prodotti diversi da quelli di lana o di peli fini di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali.

6 Per queste categorie, la Cina si impegna a riservare, in via prioritaria, il 23 % dei limiti quantitativi in questione agli utilizzatori appartenenti all'industria tessile comunitaria per 90 giorni a decorrere dal 1 o gennaio di ogni anno;

7 Tranne la categoria 1:2005: %

Footnotes

  1. Vedi appendice A. 2 3 4 5 6

  2. Vedi appendice A. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

  3. Vedi appendice B. 2

  4. Vedi appendice C. 2

  5. Le categorie precedute dalla dicitura “ex” comprendono prodotti diversi da quelli di lana o di peli fini di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali. 2

  6. Per queste categorie, la Cina si impegna a riservare, in via prioritaria, il 23 % dei limiti quantitativi in questione agli utilizzatori appartenenti all'industria tessile comunitaria per 90 giorni a decorrere dal 1o gennaio di ogni anno; 2 3 4

  7. Tranne la categoria 1:2005: % 2