Regolamento (CE) n. 2172/2004 della Commissione, del 17 dicembre 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’introduzione accelerata di norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafoTesto rilevante ai fini del SEE

32004R2172Regulation7 gen 2005

del 17 dicembre 2004

recante modifica del regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’introduzione accelerata di norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sull’introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo 1 , in particolare l’articolo 11,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 417/2002 si fonda sulle norme e sulle definizioni descritte nell’allegato I della convenzione internazionale sulla prevenzione dell’inquinamento causato da navi (in appresso «la convenzione MARPOL»).

(2) Il 4 dicembre 2003 il comitato per la protezione dell’ambiente marino (MEPC) dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha adottato una serie di emendamenti all’allegato I della convenzione MARPOL, che entreranno in vigore il 5 aprile 2005.

(3) A seguito dell’adozione di tali emendamenti è opportuno aggiornare i rinvii all’allegato I della convenzione MARPOL contenuti nel regolamento (CE) n. 417/2002.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 417/2002 è modificato come segue:

1)a): al punto 2), il rinvio alla «risoluzione MEPC 94(46) del 27 aprile 2001, che entrerà in vigore in data 1 o settembre 2002» è sostituito dal rinvio alla «risoluzione MEPC 111(50) del 4 dicembre 2003 che entrerà in vigore il 4 aprile 2005».a)al punto 2), il rinvio alla «risoluzione MEPC 94(46) del 27 aprile 2001, che entrerà in vigore in data 1 o settembre 2002» è sostituito dal rinvio alla «risoluzione MEPC 111(50) del 4 dicembre 2003 che entrerà in vigore il 4 aprile 2005».b)al punto 7), è aggiunta la seguente frase:
«Ogni petroliera di categoria 2 è provvista di cisterne a zavorra segregata sistemate a fini di protezione (SBT/PL).».
c)«10): “petroliera a doppio scafo”: a) petroliera di portata lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate, che soddisfa le norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente di cui alla regola 13 F dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78 o le disposizioni del paragrafo 1, lettera c), della regola riveduta 13 G dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78; oppure b) petroliera di portata lorda pari o superiore a 600 tonnellate ma inferiore a 5 000 tonnellate, provvista di cisterne o spazi a doppio fondo rispondenti alle norme di cui alla regola 13 F, paragrafo 7, lettera a), dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78, o cisterne o spazi laterali sistemati conformemente alla regola 13 F, paragrafo 3, lettera a), e rispondenti alla norma in materia di distanza w di cui alla regola 13 F, paragrafo 7, lettera b), dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78;». — a) — petroliera di portata lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate, che soddisfa le norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente di cui alla regola 13 F dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78 o le disposizioni del paragrafo 1, lettera c), della regola riveduta 13 G dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78; oppure — b) — petroliera di portata lorda pari o superiore a 600 tonnellate ma inferiore a 5 000 tonnellate, provvista di cisterne o spazi a doppio fondo rispondenti alle norme di cui alla regola 13 F, paragrafo 7, lettera a), dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78, o cisterne o spazi laterali sistemati conformemente alla regola 13 F, paragrafo 3, lettera a), e rispondenti alla norma in materia di distanza w di cui alla regola 13 F, paragrafo 7, lettera b), dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78;».
a): petroliera di portata lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate, che soddisfa le norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente di cui alla regola 13 F dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78 o le disposizioni del paragrafo 1, lettera c), della regola riveduta 13 G dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78; oppure
b): petroliera di portata lorda pari o superiore a 600 tonnellate ma inferiore a 5 000 tonnellate, provvista di cisterne o spazi a doppio fondo rispondenti alle norme di cui alla regola 13 F, paragrafo 7, lettera a), dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78, o cisterne o spazi laterali sistemati conformemente alla regola 13 F, paragrafo 3, lettera a), e rispondenti alla norma in materia di distanza w di cui alla regola 13 F, paragrafo 7, lettera b), dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78;».
«10)a): petroliera di portata lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate, che soddisfa le norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente di cui alla regola 13 F dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78 o le disposizioni del paragrafo 1, lettera c), della regola riveduta 13 G dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78; oppurea)petroliera di portata lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate, che soddisfa le norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente di cui alla regola 13 F dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78 o le disposizioni del paragrafo 1, lettera c), della regola riveduta 13 G dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78;
oppure
b)petroliera di portata lorda pari o superiore a 600 tonnellate ma inferiore a 5 000 tonnellate, provvista di cisterne o spazi a doppio fondo rispondenti alle norme di cui alla regola 13 F, paragrafo 7, lettera a), dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78, o cisterne o spazi laterali sistemati conformemente alla regola 13 F, paragrafo 3, lettera a), e rispondenti alla norma in materia di distanza w di cui alla regola 13 F, paragrafo 7, lettera b), dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78;».
a)al punto 2), il rinvio alla «risoluzione MEPC 94(46) del 27 aprile 2001, che entrerà in vigore in data 1 o settembre 2002» è sostituito dal rinvio alla «risoluzione MEPC 111(50) del 4 dicembre 2003 che entrerà in vigore il 4 aprile 2005».
b)al punto 7), è aggiunta la seguente frase:
«Ogni petroliera di categoria 2 è provvista di cisterne a zavorra segregata sistemate a fini di protezione (SBT/PL).».
c)«10): “petroliera a doppio scafo”: a) petroliera di portata lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate, che soddisfa le norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente di cui alla regola 13 F dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78 o le disposizioni del paragrafo 1, lettera c), della regola riveduta 13 G dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78; oppure b) petroliera di portata lorda pari o superiore a 600 tonnellate ma inferiore a 5 000 tonnellate, provvista di cisterne o spazi a doppio fondo rispondenti alle norme di cui alla regola 13 F, paragrafo 7, lettera a), dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78, o cisterne o spazi laterali sistemati conformemente alla regola 13 F, paragrafo 3, lettera a), e rispondenti alla norma in materia di distanza w di cui alla regola 13 F, paragrafo 7, lettera b), dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78;». — a) — petroliera di portata lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate, che soddisfa le norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente di cui alla regola 13 F dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78 o le disposizioni del paragrafo 1, lettera c), della regola riveduta 13 G dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78; oppure — b) — petroliera di portata lorda pari o superiore a 600 tonnellate ma inferiore a 5 000 tonnellate, provvista di cisterne o spazi a doppio fondo rispondenti alle norme di cui alla regola 13 F, paragrafo 7, lettera a), dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78, o cisterne o spazi laterali sistemati conformemente alla regola 13 F, paragrafo 3, lettera a), e rispondenti alla norma in materia di distanza w di cui alla regola 13 F, paragrafo 7, lettera b), dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78;».
a): petroliera di portata lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate, che soddisfa le norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente di cui alla regola 13 F dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78 o le disposizioni del paragrafo 1, lettera c), della regola riveduta 13 G dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78; oppure
b): petroliera di portata lorda pari o superiore a 600 tonnellate ma inferiore a 5 000 tonnellate, provvista di cisterne o spazi a doppio fondo rispondenti alle norme di cui alla regola 13 F, paragrafo 7, lettera a), dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78, o cisterne o spazi laterali sistemati conformemente alla regola 13 F, paragrafo 3, lettera a), e rispondenti alla norma in materia di distanza w di cui alla regola 13 F, paragrafo 7, lettera b), dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78;».
«10)a): petroliera di portata lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate, che soddisfa le norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente di cui alla regola 13 F dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78 o le disposizioni del paragrafo 1, lettera c), della regola riveduta 13 G dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78; oppurea)petroliera di portata lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate, che soddisfa le norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente di cui alla regola 13 F dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78 o le disposizioni del paragrafo 1, lettera c), della regola riveduta 13 G dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78;
oppure
b)petroliera di portata lorda pari o superiore a 600 tonnellate ma inferiore a 5 000 tonnellate, provvista di cisterne o spazi a doppio fondo rispondenti alle norme di cui alla regola 13 F, paragrafo 7, lettera a), dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78, o cisterne o spazi laterali sistemati conformemente alla regola 13 F, paragrafo 3, lettera a), e rispondenti alla norma in materia di distanza w di cui alla regola 13 F, paragrafo 7, lettera b), dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78;».
«10)a): petroliera di portata lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate, che soddisfa le norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente di cui alla regola 13 F dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78 o le disposizioni del paragrafo 1, lettera c), della regola riveduta 13 G dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78; oppurea)petroliera di portata lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate, che soddisfa le norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente di cui alla regola 13 F dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78 o le disposizioni del paragrafo 1, lettera c), della regola riveduta 13 G dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78;
oppure
b)petroliera di portata lorda pari o superiore a 600 tonnellate ma inferiore a 5 000 tonnellate, provvista di cisterne o spazi a doppio fondo rispondenti alle norme di cui alla regola 13 F, paragrafo 7, lettera a), dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78, o cisterne o spazi laterali sistemati conformemente alla regola 13 F, paragrafo 3, lettera a), e rispondenti alla norma in materia di distanza w di cui alla regola 13 F, paragrafo 7, lettera b), dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78;».
a)petroliera di portata lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate, che soddisfa le norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente di cui alla regola 13 F dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78 o le disposizioni del paragrafo 1, lettera c), della regola riveduta 13 G dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78;
oppure
b)petroliera di portata lorda pari o superiore a 600 tonnellate ma inferiore a 5 000 tonnellate, provvista di cisterne o spazi a doppio fondo rispondenti alle norme di cui alla regola 13 F, paragrafo 7, lettera a), dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78, o cisterne o spazi laterali sistemati conformemente alla regola 13 F, paragrafo 3, lettera a), e rispondenti alla norma in materia di distanza w di cui alla regola 13 F, paragrafo 7, lettera b), dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78;».
  1. all’articolo 6, il rinvio alla «risoluzione MEPC 94 (46) del 27 aprile 2001» è sostituito dal rinvio alla «risoluzione MEPC 94(46) del 27 aprile 2001, nella versione modificata dalla risoluzione MEPC 99(48) dell’11 ottobre 2002 e dalla risoluzione MEPC 112(50) del 4 dicembre 2003».

  2. all’articolo 11, il rinvio alle «risoluzioni MEPC 94(46) e 95(46)» è sostituito dal rinvio alle «risoluzioni MEPC 111(50) e risoluzione MEPC 94(46), nella versione modificata dalla risoluzione MEPC 99(48) e dalla risoluzione MEPC 112(50)».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2004. Per la Commissione Jacques BARROT Vice presidente

1 GU L 64 del 7.3.2002, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1726/2003 ( GU L 249 dell’1.10.2003, pag. 1 ).

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1726/2003 (). 2