Regolamento (CE) n. 2170/2004 della Commissione, del 17 dicembre 2004, che determina, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la ripartizione di 5000 tonnellate di fibre corte di lino e fibre di canapa in quantitativi nazionali garantiti fra la Danimarca, la Grecia, l’Irlanda, l’Italia e il Lussemburgo

32004R2170Regulation16 nov 2004

del 17 dicembre 2004

che determina, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la ripartizione di 5 000 tonnellate di fibre corte di lino e fibre di canapa in quantitativi nazionali garantiti fra la Danimarca, la Grecia, l’Irlanda, l’Italia e il Lussemburgo

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre 1 , in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 245/2001 della Commissione 2 , recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000, prevede che la ripartizione di 5 000 tonnellate di fibre corte di lino e fibre di canapa in quantitativi nazionali garantiti, prevista all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000, è effettuata anteriormente al 16 novembre per la campagna di commercializzazione in corso.

(2) A tal fine, la Danimarca e l'Italia hanno trasmesso alla Commissione le comunicazioni relative alle superfici per le quali esistono contratti di compravendita, impegni di trasformazione e contratti di trasformazione per conto terzi nonché alle stime delle rese di paglie e di fibre di lino e di canapa.

(3) D’altro canto, non vi sarà alcuna produzione di fibre di lino o di canapa a titolo della campagna 2004/2005 in Grecia, in Irlanda e nel Lussemburgo.

(4) In base alle stime di produzione quali risultano dalle suddette informazioni, la produzione complessiva dei cinque Stati membri interessati non raggiungerà il quantitativo di 5 000 tonnellate che viene loro assegnato globalmente ed è opportuno determinare i quantitativi nazionali garantiti elencati in appresso.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le fibre naturali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la ripartizione in quantitativi nazionali garantiti prevista all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000 è la seguente:

—: per la Danimarca57 tonnellate
—: per la Grecia0 tonnellate
—: per l’Irlanda0 tonnellate
—: per l’Italia1 227 tonnellate
—: per il Lussemburgo0 tonnellate

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Esso si applica a partire dal 16 novembre 2004.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2004. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 393/2004 ( GU L 65 del 3.3.2004, pag. 4 ).

2 GU L 35 del 6.2.2001, pag.18 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1401/2003 ( GU L 199 del 7.8.2003, pag.3 ).

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 393/2004 (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1401/2003 (). 2