Regolamento (CE) n. 2169/2004 della Commissione, del 17 dicembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1535/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

32004R2169Regulation21 dic 2004

del 17 dicembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1535/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli 1 , in particolare l'articolo 6 ter, paragrafo 3, e l’articolo 6 quater, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione 2 , le clausole aggiuntive vertono al massimo sul 30 % del quantitativo inizialmente previsto nel contratto. Tuttavia, per i fichi secchi destinati alla produzione di pasta di fichi tale percentuale può raggiungere il 100 % dei quantitativi inizialmente specificati nel contratto tra il produttore e il trasformatore. Tale deroga è prevista solamente fino alla campagna 2003/2004.

(2) Poiché i motivi che hanno giustificato l’adozione della deroga suddetta persistono, in quanto la produzione e l’esportazione continuano per tutta la durata della campagna, è necessario rendere tale deroga permanente.

(3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1535/2003.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli trasformati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1535/2003, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Tuttavia, le clausole aggiuntive dei contratti riguardanti i fichi secchi non trasformati destinati alla produzione di pasta di fichi possono essere stipulate entro il 31 maggio e vertere al massimo sul 100 % dei quantitativi inizialmente specificati nel contratto.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Esso si applica a decorrere dalla campagna 2004/2005.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2004. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione ( GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25 ).

2 GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1132/2004 ( GU L 219 del 19.6.2004, pag. 3 ).

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1132/2004 (). 2