Regolamento (CE) n. 2166/2004 della Commissione, del 17 dicembre 2004, relativo all’apertura di contingenti tariffari per il 2005 applicabili all’importazione nella Comunità europea di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Svizzera

32004R2166Regulation21 dic 2004

del 17 dicembre 2004

relativo all’apertura di contingenti tariffari per il 2005 applicabili all’importazione nella Comunità europea di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Svizzera

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli 1 , in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 2000/239/CE del Consiglio, del 13 marzo 2000, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea da una parte e la Confederazione elvetica dall’altra, riguardante il protocollo n. 2 dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica 2 , in particolare l’articolo 2,

considerando quanto segue:

(1) I contingenti tariffari annuali per determinati prodotti agricoli trasformati previsti dall’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, concernente il protocollo n. 2 dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica 3 (denominato nel seguito l’«accordo») dovrebbero essere aperti per il 2005.

(2) I contingenti annuali per i prodotti classificati con i codici NC 2202 10 00 ed ex- 2202 90 10 sono stati esauriti, pertanto in conformità dell’accordo andrebbero aumentati del 10 % per l’anno 2005.

(3) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitari 4 , stabilisce norme relative alla gestione dei contingenti tariffari. È opportuno che i contingenti tariffari aperti in conformità del regolamento siano gestiti nel rispetto di tali norme.

(4) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell’allegato I del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti tariffari relativi alle importazioni nella Comunità dei prodotti agricoli trasformati originari della Svizzera che figurano nell’allegato sono aperti in esenzione dal dazio dal 1 o gennaio al 31 dicembre 2005.

Per le importazioni dei prodotti elencati nella tabella 2 dell’allegato in eccesso rispetto al contingente in esenzione dal dazio si applica un dazio del 9,1 %.

Articolo 2

I contingenti tariffari comunitari di cui all’articolo 1 sono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2005.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2004. Per la Commissione Günter VERHEUGEN Vicepresidente

1 GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 ( GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5 ).

2 GU L 76 del 25.3.2000, pag. 11 .

3 GU L 76 del 25.3.2000, pag. 12 .

4 GU L 253, dell’11.10.1993, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 ( GU L 341, del 31.12.2003, pag. 1 ).

Tabella 1

Numero d’ordineCodice NCDescrizioneQuantità per il 2005
(peso netto)
Aliquota dei dazi applicabili
09.09111302 20 10Sostanze pectiche, pectinati e pectati allo stato secco733 tonnellateEsente
09.09122101 11 11Estratti, essenze e concentrati con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore al 95 %2 263 tonnellateEsente
09.09132101 20 20Estratti, essenze e concentrati a base di tè o di mate159 tonnellateEsente
09.09142106 90 92Preparazioni alimentari/altre, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido di fecola1 309 tonnellateEsente

Tabella 2

Numero d’ordineCodice NCDescrizioneVolume per il 2005Aliquota dei dazi applicabili entro i limiti del contingenteAliquota dei dazi applicabili alle quantità in eccesso al contingente
09.09162202 10 00Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti120 788 250 litriEsente9,1 %
ex 2202 90 10 (Codice Taric 10)Altre bevande non alcoliche, contenenti zucchero

Cfr. il regolamento (CE) n. …/2004 del Consiglio che stabilisce per la Confederazione elvetica alcune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli trasformati. A seguito dell’adesione dei 10 nuovi Stati membri ai contingenti di base per l’anno 2004 sono aggiunte 280 tonnellate.

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (). 2

  2. . 2

  3. . 2

  4. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (). 2