Regolamento (CE) n. 2129/2004 della Commissione, del 14 dicembre 2004, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

32004R2129Regulation15 dic 2004

del 14 dicembre 2004

che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova 1 , in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame 2 , in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina 3 , in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione 4 , ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.

(2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

(3) È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 2004.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

1 GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ( GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1 ).

2 GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

3 GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commission ( GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49 ).

4 GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1814/2004 ( GU L 319 del 20.10.2004, pag. 7 ).

«ALLEGATO I Codice NC Designazione delle merci Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg) Origine 1 0207 12 90 Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate 78,8 12 01 89,1 9 03 0207 14 10 Pezzi disossati di galli o di galline, congelati 133,7 63 01 158,2 51 02 150,2 55 03 255,5 13 04 0207 25 10 Carcasse di tacchino presentazione 80 %, congelate 116,5 13 01 0207 27 10 Pezzi disossati di tacchini, congelati 230,2 20 01 229,7 20 04 1602 32 11 Preparazioni non cotte di galli e di galline 147,3 51 01 155,1 47 02 »

1 Origine delle importazioni:

01Brasile
02Thailandia
03Argentina
04Cile.

Footnotes

  1. Origine delle importazioni: 2 3 4

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003. 2

  3. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commission (). 2

  4. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1814/2004 (). 2