Regolamento (CE) n. 2122/2004 della Commissione, del 13 dicembre 2004, che stabilisce i quantitativi per i quali possono essere presentate domande di titoli d'importazione relative al periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2005 per i contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Bulgaria e la Romania

32004R2122Regulation14 dic 2004

del 13 dicembre 2004

che stabilisce i quantitativi per i quali possono essere presentate domande di titoli d'importazione relative al periodo dal 1 o gennaio al 30 giugno 2005 per i contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Bulgaria e la Romania

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dalle decisioni 2003/286/CE e 2003/18/CE del Consiglio per la Bulgaria e la Romania 1 , in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1349/2004 della Commissione, del 23 luglio 2004, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2004 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Bulgaria e le Romania 2 , stabilisce in che misura possano essere accolte le domande di titoli d'importazione presentate nel periodo dal 1 o luglio al 31 dicembre 2004.

(2) Per i prodotti del settore delle carni bovine originari della Bulgaria, i quantitativi che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1 o luglio al 31 dicembre 2004 di cui all'articolo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1279/98 sono stati completamente utilizzati.

(3) Per i prodotti del settore delle carni bovine originari della Romania, i titoli richiesti sono stati inferiori ai quantitativi che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1 o luglio al 31 dicembre 2004 di cui all'articolo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1279/98. Occorre pertanto, conformemente al secondo comma del suddetto articolo, aggiungere i rimanenti quantitativi per tale periodo ai quantitativi disponibili per il periodo successivo per la Romania.

(4) Per i prodotti del settore delle carni bovine originari della Romania, i quantitativi che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1 o gennaio al 30 giugno 2005 debbono essere stabiliti tenendo conto dei quantitativi ancora disponibili per il periodo già trascorso, conformemente all'articolo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1279/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali possono essere presentate domande di titoli d'importazione relativi al periodo dal 1 o gennaio al 30 giugno 2005 per i contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 figurano nell'allegato del presente regolamento, ripartiti per paese d'origine e numero d'ordine dei contingenti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 dicembre 2004.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

1 GU L 176 del 20.6.1998, pag. 12 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 ( JO L 217 del 17.6.2004, p. 10 ).

2 GU L 250 del 24.7.2004, pag. 7 .

Quantitativi disponibili per il periodo di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1279/98 che va dal 1 o gennaio al 30 giugno 2005

Paese d'origineNumero d'ordineCodice NCQuantitativo disponibile
(t)
Romania09.47530201
0202
2 860
09.47650206 10 95
0206 29 91
0210 20
0210 99 51
100
09.47681602 50415
Bulgaria09.46510201
0202
125

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (). 2

  2. . 2