32004R2121•Regolamento (CE) n. 2121/2004 della Commissione, del 13 dicembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1727/1999, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi, e il regolamento (CE) n. 2278/1999, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l’inquinamento atmosferico
32004R2121Regulation17 dic 2004
del 13 dicembre 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 1727/1999, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi, e il regolamento (CE) n. 2278/1999, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l’inquinamento atmosferico
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2152/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità 1 , in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 2152/2003, in applicazione dal 1 o gennaio 2003, costituisce il quadro normativo che consente di portare avanti, secondo un approccio integrato, le misure precedentemente attuate ai sensi del regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio, del 17 novembre 1986, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l’inquinamento atmosferico 2 , e del regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi 3 . Inoltre, il regolamento (CE) n. 2152/2003 è stato adottato allo scopo di continuare il monitoraggio delle foreste dal punto di vista dell’inquinamento atmosferico e degli incendi, nonché di studiare eventuali futuri sviluppi del programma per poter affrontare nuove problematiche ambientali di pertinenza comunitaria.
(2) Secondo l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2152/2003, le attività previste agli articoli 4 e 5, all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento sono attuate nell’ambito di programmi nazionali elaborati dagli Stati membri per periodi biennali. A norma dell’articolo 8, paragrafo 5, la Commissione stabilisce il proprio contributo finanziario alle spese ammissibili sulla base dei programmi nazionali presentati o degli eventuali adeguamenti approvati.
(3) L’articolo 14, paragrafo 1, dello stesso regolamento impone agli Stati membri di designare gli organismi competenti per la gestione delle attività comprese nei programmi nazionali approvati. Il regolamento delega dunque espressamente le funzioni esecutive a organismi nazionali.
(4) In mancanza di un regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2152/2003, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili con quest’ultimo regolamento, le disposizioni dei seguenti regolamenti della Commissione: (CEE) n. 1696/87, del 10 giugno 1987, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l’inquinamento atmosferico (inventari, reti, bilanci) 4 ; (CE) n. 804/94 della Commissione, dell’11 aprile 1994, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi d’informazione sugli incendi di foresta 5 ; (CE) n. 1091/94 della Commissione, del 29 aprile 1994, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio, relativo alla protezione delle foreste della Comunità contro l’inquinamento atmosferico 6 ; (CE) n. 1727/1999 7 e (CE) n. 2278/1999 8 .
(5) Alcune disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1727/1999 e (CE) n. 2278/1999 vanno peraltro adeguate al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee 9 , in particolare all’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e all’articolo 56, nonché al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee 10 .
(6) Da un’analisi preliminare è risultato che la delega di compiti di esecuzione del bilancio ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 a organismi nazionali di diritto pubblico o privato soddisfa i requisiti di una sana gestione finanziaria e garantisce il rispetto del principio di non discriminazione e la visibilità dell’azione comunitaria.
(7) È necessario introdurre nei regolamenti (CE) n. 1727/1999 e (CE) n. 2278/1999 criteri di selezione degli organismi competenti che gli Stati membri sono tenuti a designare in conformità del regolamento (CE) n. 2152/2003, nonché disposizioni atte a garantire il rispetto dei requisiti di una sana gestione finanziaria e dei principi di non discriminazione e di trasparenza.
(8) È quindi opportuno modificare i regolamenti (CE) n. 1727/1999 e (CE) n. 2278/1999.
(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente forestale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Nel regolamento (CE) n. 1727/1999 è inserito il seguente articolo 2 bis :
«Articolo 2 bis 1. Gli organismi competenti designati dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 2152/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio con il compito di gestire le attività comprese nei programmi nazionali approvati devono ottemperare alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione , nonché alle disposizioni del presente regolamento. 2. In particolare, gli organismi di cui al paragrafo 1, di seguito denominati «organismi competenti», devono soddisfare almeno i seguenti criteri: a) deve trattarsi di enti pubblici nazionali o di enti di diritto privato con attribuzioni di servizio pubblico, purché disciplinati dalla legislazione di uno degli Stati membri; b) devono offrire idonee garanzie finanziarie, prestate preferibilmente da un’autorità pubblica, in particolare al fine del recupero integrale degli importi dovuti alla Commissione; c) devono operare secondo i requisiti di una sana gestione finanziaria; d) devono assicurare la trasparenza delle operazioni effettuate ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, lettere da a) ad e), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. 3. Oltre a rispettare i criteri enunciati al paragrafo 2, gli enti di diritto privato di cui alla lettera a) dello stesso paragrafo devono comprovare quanto segue: a) la loro capacità tecnica e professionale, attestata da documenti che certifichino i titoli di studio e professionali dei dirigenti; b) la loro capacità economica e finanziaria, attestata da idonee dichiarazioni di banche o da un’assicurazione a copertura dei rischi professionali o da una garanzia di Stato, ovvero dai bilanci o estratti dei bilanci di almeno gli ultimi due esercizi chiusi, se la pubblicazione dei bilanci è prescritta dal diritto societario del paese in cui ha sede l’ente in questione; c) la loro competenza, secondo il diritto nazionale, in materia di esecuzione del bilancio, attestata per esempio da documenti comprovanti la loro iscrizione in un albo professionale o un registro di commercio, ovvero da una dichiarazione giurata o da un certificato, dall’appartenenza a una particolare organizzazione, da un’espressa autorizzazione o dall’iscrizione al registro IVA; d) che non si trovano in una delle situazioni previste dagli articoli 93 e 94 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. 4. La Commissione conclude convenzioni con gli organismi competenti, conformemente all’articolo 56 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e agli articoli 35 e 41 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002. 5. Gli organismi competenti svolgono regolari controlli per accertare la corretta esecuzione delle azioni finanziate ai sensi del regolamento (CE) n. 2152/2003. Essi adottano le misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e, se del caso, avviano azioni giudiziarie per recuperare i fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati. 6. Gli organismi competenti forniscono alla Commissione, su richiesta, ogni informazione utile. La Commissione può effettuare verifiche documentali e controlli in loco aventi ad oggetto l’esistenza, la competenza e il corretto funzionamento degli organismi competenti, in conformità alle regole di sana gestione finanziaria. 7. Gli organismi competenti fungono da intermediari per la riscossione dei contributi comunitari a sostegno dei programmi nazionali e per la tenuta della contabilità e della documentazione giustificativa del pagamento e del ricevimento di detti contributi, comprese le fatture e altri documenti di analogo valore probatorio che giustifichino i costi diretti e indiretti del programma.»
GU L 324 dell’11.12.2003, pag. 1 ."
GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1 ."
GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1 ."
Nel regolamento (CE) n. 2278/1999 è inserito il seguente articolo 2 bis :
«Articolo 2 bis 1. Gli organismi competenti designati dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 2152/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio , con il compito di gestire le attività comprese nei programmi nazionali approvati, devono ottemperare alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione , nonché alle disposizioni del presente regolamento. 2. In particolare, gli organismi di cui al paragrafo 1, di seguito denominati «organismi competenti», devono soddisfare almeno i seguenti criteri: a) deve trattarsi di enti pubblici nazionali o di enti di diritto privato con attribuzioni di servizio pubblico, purché disciplinati dalla legislazione di uno degli Stati membri; b) devono offrire idonee garanzie finanziarie, prestate preferibilmente da un’autorità pubblica, in particolare al fine del recupero integrale degli importi dovuti alla Commissione; c) devono operare secondo i requisiti di una sana gestione finanziaria; d) devono assicurare la trasparenza delle operazioni effettuate ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, lettere da a) ad e), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. 3. Oltre a rispettare i criteri enunciati al paragrafo 2, gli enti di diritto privato di cui alla lettera a) dello stesso paragrafo devono comprovare quanto segue: a) la loro capacità tecnica e professionale, attestata da documenti che certifichino i titoli di studio e professionali dei dirigenti; b) la loro capacità economica e finanziaria, attestata da idonee dichiarazioni di banche o da un’assicurazione a copertura dei rischi professionali o da una garanzia di Stato, ovvero dai bilanci o estratti dei bilanci di almeno gli ultimi due esercizi chiusi, se la pubblicazione dei bilanci è prescritta dal diritto societario del paese in cui ha sede l’ente in questione; c) la loro competenza, secondo il diritto nazionale, in materia di esecuzione del bilancio, attestata per esempio da documenti comprovanti la loro iscrizione in un albo professionale o un registro di commercio, ovvero da una dichiarazione giurata o da un certificato, dall’appartenenza a una particolare organizzazione, da un’espressa autorizzazione o dall’iscrizione al registro IVA; d) che non si trovano in una delle situazioni previste dagli articoli 93 e 94 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. 4. La Commissione conclude convenzioni con gli organismi competenti, conformemente all’articolo 56 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e agli articoli 35 e 41 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002. 5. Gli organismi competenti svolgono regolari controlli per accertare la corretta esecuzione delle azioni finanziate ai sensi del regolamento (CE) n. 2152/2003. Essi adottano le misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e, se del caso, avviano azioni giudiziarie per recuperare i fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati. 6. Gli organismi competenti forniscono alla Commissione, su richiesta, ogni informazione utile. La Commissione può effettuare verifiche documentali e controlli in loco aventi ad oggetto l’esistenza, la competenza e il corretto funzionamento degli organismi competenti, in conformità alle regole di sana gestione finanziaria. 7. Gli organismi competenti fungono da intermediari per la riscossione dei contributi comunitari a sostegno dei programmi nazionali e per la tenuta della contabilità e della documentazione giustificativa del pagamento e del ricevimento di detti contributi, comprese le fatture e altri documenti di analogo valore probatorio che giustifichino i costi diretti e indiretti del programma.»
GU L 324 dell’11.12.2003, pag. 1 ."
GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1 ."
GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1 ."
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2004. Per la Commissione Stavros DIMAS Membro della Commissione
1 GU L 324 dell’11.12.2003, pag. 1 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 788/2004 ( GU L 138 del 30.4.2004, pag. 17 ).
2 GU L 326 del 21.11.1986, pag. 2 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 804/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 132 del 17.5.2002, pag. 1 ).
3 GU L 217 del 31.7.1992, pag. 3 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 805/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 132 del 17.5.2002, pag. 3 ).
4 GU L 161 del 22.6.1987, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2278/1999 ( GU L 279 del 29.10.1999, pag. 3 ).
5 GU L 93 del 12.4.1994, pag. 11 .
6 GU L 125 del 18.5.1994, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2278/1999 ( GU L 279 del 29.10.1999, pag. 3 ).
7 GU L 203 del 3.8.1999, pag. 41 .
8 GU L 279 del 29.10.1999, pag. 3 .
9 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1 .
10 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1 .
. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 788/2004 (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 804/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 805/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2278/1999 (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2278/1999 (). ↩ ↩2
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