Regolamento (CE) n. 2104/2004 della Commissione, del 9 dicembre 2004, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità

32004R2104Regulation1 gen 2003

del 9 dicembre 2004

recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca 1 , in particolare l’articolo 11, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio, del 30 marzo 2004, relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità 2 , in particolare l’articolo 1, paragrafo 2, e l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 639/2004 prevede, per la gestione delle flotte pescherecce delle regioni ultraperiferiche della Comunità, alcune deroghe di durata limitata al 31 dicembre 2006. Tali deroghe riguardano il piano di entrata/uscita all’interno della flotta peschereccia, di cui al regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, nonché gli aiuti al rinnovo e all’ammodernamento della flotta, di cui al regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio 3 .

(2) Il regolamento (CE) n. 639/2004 stabilisce che i livelli specifici di riferimento per ogni segmento di flotta delle regioni ultraperiferiche della Francia e del Portogallo siano gli obiettivi dei programmi di orientamento pluriennali IV («POP IV») alla fine del 2002.

(3) Per le isole Canarie i livelli specifici di riferimento devono essere determinati conformemente alla procedura adottata per la determinazione degli obiettivi nell’ambito dei POP IV, pur tenendo conto dei limiti delle possibilità di pesca a disposizione delle flotte interessate. A tale scopo il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha emesso il proprio parere nel suo resoconto della sessione di marzo-aprile 2004 sulle possibilità di pesca delle flotte registrate nelle isole Canarie. La Spagna e la Commissione, inoltre, hanno esaminato le possibilità di pesca delle flotte registrate nelle isole Canarie ed operanti nel quadro di accordi bilaterali e multilaterali. Secondo la Commissione, dall’esame dei suddetti esami e relazioni non si può desumere che esista una possibilità di espansione delle flotte attualmente registrate nelle isole Canarie.

(4) Gli Stati membri debbono rendere conto dell’evoluzione delle flotte registrate nelle regioni ultraperiferiche nella relazione annuale prevista dal regolamento (CE) n. 1438/2003 della Commissione, del 12 agosto 2003, che stabilisce le modalità d’applicazione della politica comunitaria per la flotta, di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio 4 .

(5) La Commissione ha tenuto conto della sua dichiarazione in margine al Consiglio del 30 marzo 2004 5 relativa alle disposizioni d’applicazione del regolamento (CE) n. 639/2004, segnatamente per quanto riguarda la segmentazione più appropriata in funzione dei tipi di pesca, i pareri scientifici sulla situazione degli stock interessati e la parità di trattamento delle flotte che sfruttano gli stessi stock.

(6) Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. 639/2004.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Livelli specifici di riferimento

I livelli specifici di riferimento per le flotte registrate nelle regioni ultraperiferiche della Francia, del Portogallo e della Spagna sono definiti in allegato per ciascun segmento di flotta.

Detti livelli specifici di riferimento sono i livelli massimi di capacità, espressi in termini di stazza (GT) e di potenza (kW), che gli Stati membri sono autorizzati ad accettare attraverso le entrate nella flotta in deroga al disposto dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Articolo 2

Sorveglianza dei livelli specifici di riferimento

Per ciascun segmento di cui all’articolo 1, il livello di riferimento, in termini di stazza e di potenza, in qualsiasi data successiva al 31 dicembre 2002, è pari al livello di riferimento quale è stato fissato in allegato per questo segmento dal quale vanno detratte, rispettivamente, la stazza e la potenza dei pescherecci del suddetto segmento che sono usciti dalla flotta successivamente al 31 dicembre 2002 grazie ad un aiuto pubblico.

Articolo 3

Consolidamento dei livelli di riferimento

Al 31 dicembre 2006 la Commissione calcola, per ciascuno Stato membro, la somma delle capacità in termini di GT e di kW delle flotte registrate nelle regioni ultraperiferiche e delle entrate in tali flotte, decise in base alle disposizioni dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 639/2004 che non sono registrate a tale data.

Questa somma si aggiunge ai livelli di riferimento della flotta metropolitana. A decorrere dal 1 o gennaio 2007 il risultato così ottenuto corrisponderà ai livelli di riferimento della flotta dello Stato membro.

Articolo 4

Contributo alle relazioni annuali

Nella relazione annuale prevista dall’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1438/2003, gli Stati membri interessati rendono conto dell’evoluzione delle flotte registrate nelle regioni ultraperiferiche.

Le informazioni relative all’anno 2003 sono incluse nella relazione annuale per il 2004.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2003.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2004. Per la Commissione Joe BORG Membro della Commissione

1 GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59 .

2 GU L 102 del 7.4.2004, pag. 9 .

3 GU L 337 del 31.12.1999, pag. 10 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1421/2004 ( GU L 260 del 6.8.2004, pag. 1 ).

4 GU L 204 del 13.8.2003, pag. 21 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 916/2004 ( GU L 163 del 30.4.2004, pag. 81 ).

5 Documento del Consiglio n. 7520/04 ADD1 del 19 marzo 2004.

Livelli specifici di riferimento per le flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Francia, del Portogallo e della Spagna

Segmento di flottaCodice del segmentoGTkW
Isole Canarie. Lunghezza < 12 m. Acque UECA12 87823 202
Isole Canarie. Lunghezza > 12 m. Acque UECA24 77916 055
Isole Canarie. Lunghezza > 12 m. Acque internazionali e di paesi terziCA351 16790 680
Totale58 824129 937
Segmento di flottaCodice del segmentoGTkW
Riunione. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza < 12 m4FC1 05014 000
Riunione. Specie pelagiche. Lunghezza > 12 m4FD9 70524 610
Guyana. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza < 12 m4FF4005 250
Guyana. Natanti adibiti alla pesca del gamberetto4FG6 52619 726
Guyana. Specie pelagiche. Navi per la pesca d'altura4FH3 5005 000
Martinica. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza < 12 m4FJ2 80065 500
Martinica. Specie pelagiche. Lunghezza > 12 m4FK1 0003 000
Guadalupa. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza < 12 m4FL4 100105 000
Guadalupa. Specie pelagiche. Lunghezza > 12 m4FM5001 750
Totale29 581243 836
Segmento di flottaCodice del segmentoGTkW
Madeira. Specie demersali. Lunghezza < 12 m4K66804 574
Madeira. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza > 12 m4K75 35417 414
Madeira. Specie pelagiche. Sciabica. Lunghezza > 12 m4K82531 170
Azzorre. Specie demersali. Lunghezza < 12 m4K92 72120 815
Azzorre. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza > 12 m4KA14 24636 846
Totale23 25480 819

Footnotes

  1. . 2

  2. . 2

  3. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1421/2004 (). 2

  4. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 916/2004 (). 2

  5. Documento del Consiglio n. 7520/04 ADD1 del 19 marzo 2004. 2