Regolamento (CE) n. 2103/2004 della Commissione, del 9 dicembre 2004, relativo alla trasmissione di dati su alcune attività di pesca nelle acque occidentali e nel Mar Baltico

32004R2103Regulation17 dic 2004

del 9 dicembre 2004

relativo alla trasmissione di dati su alcune attività di pesca nelle acque occidentali e nel Mar Baltico

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca 1 , in particolare l'articolo 22, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) I livelli massimi dello sforzo di pesca annuo per alcune zone e attività di pesca sono fissati dal regolamento (CE) n. 1415/2004 del Consiglio, del 19 luglio 2004 2 , conformemente alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie, che modifica il regolamento (CE) n. 2847/93 e che abroga i regolamenti (CE) n. 685/95 e (CE) n. 2027/95 3 .

(2) Il regolamento (CE) n. 2092/98 della Commissione, del 30 settembre 1998, relativo alla dichiarazione dello sforzo di pesca per alcune zone e risorse di pesca comunitarie 4 , non è più conforme ai regolamenti (CE) n. 1954/2003 e n. 1415/2004 relativamente alle acque occidentali. Occorre di conseguenza ridefinire gli obblighi in materia di dichiarazione dello sforzo di pesca nelle acque occidentali.

(3) È opportuno mantenere in vigore gli obblighi esistenti in materia di dichiarazione dello sforzo di pesca per il Mar Baltico stabiliti dal regolamento (CE) n. 2092/98.

(4) In considerazione del numero e dell’importanza delle modifiche da apportare e ai fini della coerenza tra i nuovi obblighi introdotti per le acque occidentali e gli obblighi esistenti per il Mar Baltico, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2092/98.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I ACQUE OCCIDENTALI Articolo 1 Elenco delle navi con permessi di pesca speciali 1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, una versione aggiornata dell’elenco delle navi di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1954/2003, utilizzando il modello di dichiarazione previsto nell’allegato I del presente regolamento. 2. Conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1954/2003 e all’articolo 19 septies del regolamento (CE) n. 2847/1993 del Consiglio [^5] , le modifiche dei dati che figurano nell’allegato I sono notificate giornalmente alla Commissione mediante l’invio dell’intero allegato I aggiornato al momento della concessione o della revoca di un permesso di pesca speciale ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1954/2003. Articolo 2 Sforzo di pesca 1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, prima del 15 di ogni mese e utilizzando il modello di dichiarazione che figura nell’allegato II del presente regolamento, i dati aggregati relativi allo sforzo di pesca esercitato nel corso del mese precedente dalle navi di cui all'articolo 1. 2. Ai fini della prima dichiarazione dello sforzo di pesca, l’inizio del periodo di riferimento per l’indicazione dei dati aggregati è fissato al 1 o gennaio 2004.

CAPO II MAR BALTICO Articolo 3 Elenco delle navi con permessi di pesca speciali 1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l’elenco delle navi di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 779/97, utilizzando il modello di dichiarazione che figura nell’allegato III del presente regolamento. 2. Eventuali modifiche degli elenchi delle navi vengono comunicate alla Commissione, utilizzando lo stesso modello di dichiarazione, al più tardi 4 giorni lavorativi prima che le navi entrino nella zona di pesca. Articolo 4 Sforzo di pesca Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati aggregati relativi allo sforzo di pesca di cui all'articolo 19 decies, secondo e terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 2847/93, conformemente all'allegato IV del presente regolamento.

CAPO III DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 5 Trasferimento dei dati e accesso ai dati 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di cui agli articoli da 1 a 4 attraverso il sistema FIDES per lo scambio di dati relativi alla pesca (o qualsiasi altro sistema adottato in futuro dalla Commissione). 2. La Commissione rende accessibili i dati relativi agli elenchi aggiornati delle navi attraverso il sistema FIDES (o qualsiasi altro sistema adottato in futuro dalla Commissione). 3. Per quanto riguarda l’elenco delle navi di cui all’articolo 1 e le dichiarazioni dello sforzo di pesca di cui all’articolo 2, la Commissione adegua il suddetto sistema FIDES entro il 1 o luglio 2005. Sino a tale data, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di cui agli articoli 1 e 2 mediante fogli elettronici, inviandoli a uno specifico indirizzo di posta elettronica che la Commissione comunica agli Stati membri. Articolo 6 Abrogazione 1. Il regolamento (CE) n. 2092/98 è abrogato. 2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento. Articolo 7 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2004. Per la Commissione Joe BORG Membro della Commissione

1 GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59 .

2 GU L 258 del 5.8.2004, pag. 1 .

3 GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1 .

4 GU L 266 dell’1.10.1998, pag. 47 .

[^5] GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1

ELENCO DELLE NAVI CON PERMESSI DI PESCA SPECIALI — ACQUE OCCIDENTALI

Modello di dichiarazione

PaeseSpecieCFRMarcatura esternaCIEM V-VICIEM VIICIEM VIIICIEM IXCIEM XCOPACE 34.1.1COPACE 34.1.2COPACE 34.2.0Zone biologicamente sensibili
[art. 6, Reg. (CE) 1954/2003]
(1)(2)(3)(4)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)

Formato dei dati

Nome della zonaNumero massimo di caratteri/cifreAllineamento
S(inistra)/D(estra)
Definizioni e osservazioni
(1): Paese3Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è registrata per la pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002.
Si tratta sempre del paese dichiarante.
(2): Specie1D: : — Specie demersali, escluse quelle contemplate dal regolamento (CEE) n. 2347/2002
S: : — Cappesante
C: : — Granciporri e granseole
(3): CFR12( C ommunity F leet R egister Number).
Numero unico di identificazione di una nave.
Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra.
(4): Marcatura esterna14SConformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87.
(5): Zona1Indicare se la nave dispone di un permesso di pesca speciale per la zona in questione definito all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1954/2003.
S (Si)/ N (No)

Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi

SFORZO DI PESCA — ACQUE OCCIDENTALI

Modello di dichiarazione

PaeseSpecieZonaAnnoMeseDichiarazione ( a )Dichiarazione globaleAssegnazione annuale ( b )
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
( a ) e ( b ): fino al 1 o luglio 2005 unicamente, dati da trasmettere mediante fogli elettronici, come indicato all’articolo 5 del presente regolamento. Dopo il 1 o luglio 2005, questi dati saranno trasmessi tramite il sistema FIDES per lo scambio di dati relativi alla pesca.

Formato dei dati

Nome della zonaNumero massimo di caratteri/cifreAllineamento
S(inistra)/D(estra)
Definizioni e osservazioni
(1): Paese3Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è registrata per la pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002
Si tratta sempre del paese dichiarante
(2): Specie1D: : — Specie demersali, escluse quelle contemplate dal regolamento (CEE) n. 2347/2002
S: : — Cappesante
C: : — Granciporri e granseole
(3): Zona12SUna delle zone bersaglio di cui al regolamento (CE) n. 1954/2003, utilizzando uno dei seguenti codici: CIEM V-VI, CIEM VII, CIEM VIII, CIEM IX, CIEM X, COPACE 34.1.1, COPACE 34.1.2, COPACE 34.2.0, e ZBS (zona biologicamente sensibile ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1954/2003
(4): Anno4Anno del mese (5) al quale si riferisce la dichiarazione
(5): Mese2Mese al quale si riferisce la dichiarazione dello sforzo di pesca (due cifre comprese tra 1 e 12)
(6): Dichiarazione13DDichiarazione dello sforzo di pesca, conformemente all’articolo 3 e all’allegato I, nota a pie’ di pagina n. 1, del regolamento (CE) n. 1415/2004, per il mese indicato al punto (5)
(7): Dichiarazione globale13DLivello globale dello sforzo di pesca, conformemente all’articolo 3 e all’allegato I, nota a pie’ di pagina n. 1, del regolamento (CE) n. 1415/2004, per l’anno indicato al punto (4), tra il 1 o gennaio e la fine del mese indicato al punto (5)
(8): Assegnazione annuale13DLivello massimo dello sforzo di pesca annuo per la specie di cui al punto (2) e la zona di cui al punto (3) definite negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1415/2004

Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

ELENCO DELLE NAVI PER ATTIVITÀ DI PESCA — MAR BALTICO

Definizione dei dati da comunicare e descrizione di una registrazione

Nome della zonaLarghezzaAllineamentoDefinizioni e osservazioni
Indicatore di aggiornamento3Codice che identifica il tipo di dichiarazione (cfr. tabella 1)
Organismo dichiarante3Stato membro (codice Alpha-3 ISO) che effettua la dichiarazione.
Attività di pesca5S—: tipo di attrezzo (cfr. tabella 3): due caratteri
CFR (Numero interno)12S( C ommunity F leet R egister Number).
Numero unico di identificazione di una nave.
Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra
Nome della nave40S
Data dell'evento8Data (AAAAMMGG) in cui si è verificato l’evento

Tabella 1

Codici dell'indicatore di aggiornamento

Aggiunta di una nave all’elencoADD
Soppressione di una nave dall’elencoSUP
Cancellazione di una dichiarazione inesattaCAN

Tabella 2

Codici delle attività di pesca nel Mar Baltico — Regolamento (CE) n. 779/97

Attrezzi da pescaSpecie bersaglioZone di sforzoCodice
Attrezzi mobiliSpecie demersaliSottodivisioni 22-32TGD5
Attrezzi fissi e reti da posta derivantiSpecie demersaliSottodivisioni 22-32DGD5
Tutti gli attrezziSpecie pelagiche (aringa, spratto)Sottodivisioni 22-32AGH5
di cui: Sottodivisioni 30-31AGH51
Tutti gli attrezziSalmone, trota di mare e pesci di acque dolciSottodivisioni 22-32AGS5

Tabella 3

Codici dei gruppi di attrezzi da pesca per tipo di pesca

Tipo di attrezzoCodice
Attrezzi mobiliTG
Attrezzi fissi e reti da posta derivantiDG
Tutti gli attrezziAG

Tabella 4

Codici delle specie o gruppi di specie bersaglio

SpecieCodice
Specie demersaliD
Specie pelagicheP
Specie pelagiche (aringa e spratto)H
Salmone, trota di mare e pesci di acque dolciS

SFORZO DI PESCA — MAR BALTICO

Definizione dei dati da comunicare e descrizione di una registrazione

Dichiarazioni aggregate per attività di pesca

Nome della zonaLarghezzaAllineamentoDefinizioni e osservazioni
Indicatore di aggiornamento3Codice che identifica il tipo di dichiarazione (cfr. tabella 1).
Organismo dichiarante3Stato membro (codice Alpha-3 ISO) che effettua la dichiarazione.
Attività di pesca5SCodice dell’attività di pesca (cfr. tabella 2) in cui si è svolta l’attività di pesca.
Anno di osservazione4Anno (AAAA) durante il quale la nave viene osservata.
Primo mese2Primo mese (MM) del periodo di osservazione.
Ultimo mese2Ultimo mese (MM) del periodo di osservazione.
Sforzo/Potenza14DNumero (intero) di kW moltiplicato per il numero (intero) di giorni di mare nella zona, per esprimere lo sforzo di pesca esercitato durante il periodo di osservazione .
Zona di riempimento14

Tabella 1

Codici dell'indicatore di aggiornamento

Dichiarazione per attività di pescaFIS
Soppressione della dichiarazione per attività di pescaDFI

Tabella 2

Codici delle attività di pesca nel Mar Baltico — Regolamento (CE) n. 779/97

Attrezzi da pescaSpecie bersaglioZone di sforzoCodice
Attrezzi mobiliSpecie demersaliSottodivisioni 22-32TGD5
Attrezzi fissi e reti da posta derivantiSpecie demersaliSottodivisioni 22-32DGD5
Tutti gli attrezziSpecie pelagiche (aringa, spratto)Sottodivisioni 22-32AGH5
di cui: Sottodivisioni 30-31AGH51
Tutti gli attrezziSalmone, trota di mare e pesci di acque dolciSottodivisioni 22-32AGS5

Calcolato come Σ(i=1,n)a i P i dove n è il numero di navi nella zona, a i è il numero di giorni trascorsi in mare dalla nave nella zona durante il periodo di osservazione e P i è la potenza media della nave nella zona durante il periodo di osservazione.

Footnotes

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  4. . 2