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32004R2081•Regolamento (CE) n. 2081/2004 della Commissione, del 6 dicembre 2004, che stabilisce le norme per la comunicazione dei dati necessari per l’applicazione del regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi
32004R2081Regulation14 dic 2004
del 6 dicembre 2004
che stabilisce le norme per la comunicazione dei dati necessari per l’applicazione del regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi 1 , in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 9,
considerando quanto segue:
(1) Alla luce della riforma del settore delle sementi introdotta dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio 2 , i dati che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione a norma dell’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2358/71 debbono essere riesaminati e semplificati. Inoltre, il regolamento (CEE) n. 3083/73 della Commissione, del 14 novembre 1973, relativo alle comunicazioni dei dati necessari per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 2358/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi 3 è stato modificato più volte. A fini di chiarezza è necessario sostituire tale regolamento con un nuovo testo. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 3083/73.
(2) Data la mutata situazione del mercato del granturco e del sorgo ibridi per la semina, non è più necessario mantenere sotto controllo costante le correnti degli scambi con i paesi terzi. Il granturco e il sorgo ibridi per la semina non debbono essere più assoggettati al sistema di certificati di importazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2358/71. È quindi opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 1117/79 della Commissione, del 6 giugno 1979, che stabilisce i prodotti del settore delle sementi soggetti al regime dei titoli d'importazione 4 e non richiedere più la comunicazione dei dati corrispondenti.
(3) Il comitato di gestione per le sementi non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Gli Stati membri comunicano alla Commissione con i mezzi informatici, per ciascuna specie e gruppo di varietà di cui all’allegato del regolamento (CEE) n. 2358/71, i dati elencati nell’allegato del regolamento entro le date ivi specificate.
Il regolamento (CEE) n. 3083/73 e il regolamento (CEE) n. 1117/79 sono abrogati.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2004. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 246 del 5.11.1971, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 ( GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1 ).
2 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 ( GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48 ).
3 GU L 314 del 15.11.1973, pag. 20 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1679/92 ( GU L 176 del 30.6.1992, pag. 17 ).
4 GU L 139 del 7.6.1979, pag. 11 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2811/86 ( GU L 260 del 12.9.1986, pag. 8 ).
| Anno del raccolto | Anno civile successivo al raccolto | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Superficie totale registrata per la certificazione (in ha) | 1 o luglio 1 | |
| 2 | Superficie totale accettata per la certificazione (in ha) | 15 novembre | |
| 3 | Raccolto stimato (in 100 kg) 2 3 | 15 novembre | |
| 4 | Quantità totali raccolte (in 100 kg) 3 4 | 1 o ottobre | |
| 5 | Prezzi netti di vendita alla produzione ottenuti dal coltivatore (in EUR/100 kg) 3 4 5 6 | 1 o ottobre | |
| 6 | Scorte detenute dai grossisti al termine della campagna di commercializzazione (in 100 kg) 4 7 | 1 o ottobre |
1 Nel caso di specie di sementi raccolte al secondo taglio, la data pertinente è il 1 o settembre dell’anno del raccolto.
2 Dati applicabili esclusivamente alle sementi di base e alle sementi certificate.
3 Per quanto riguarda le quantità, si prendono in considerazione le cifre relative alle sementi conformi alle norme di certificazione; per le voci 4 e 6 si possono applicare le norme relative all’accettazione per la certificazione.
4 Per le specie che possono essere commercializzate nella Comunità europea, come sementi «commerciali», si indicano separatamente i dati relativi a:
— sementi di base e sementi certificate,
— sementi commerciali.
5 Il prezzo indicato non comprende i costi di condizionamento, di certificazione e di trasporto, l’IVA e gli importi ricevuti a titolo di aiuto.
7 La campagna di commercializzazione di cui all’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2358/71 ( GU L 246 del 5.11.1971, pag. 1 ).
6 Per gli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro, si prende in considerazione il tasso di conversione applicabile il 1 o agosto della campagna di commercializzazione.
Nel caso di specie di sementi raccolte al secondo taglio, la data pertinente è il 1o settembre dell’anno del raccolto. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
Dati applicabili esclusivamente alle sementi di base e alle sementi certificate. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
Per quanto riguarda le quantità, si prendono in considerazione le cifre relative alle sementi conformi alle norme di certificazione; per le voci 4 e 6 si possono applicare le norme relative all’accettazione per la certificazione. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6
Per le specie che possono essere commercializzate nella Comunità europea, come sementi «commerciali», si indicano separatamente i dati relativi a: ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6
Il prezzo indicato non comprende i costi di condizionamento, di certificazione e di trasporto, l’IVA e gli importi ricevuti a titolo di aiuto. ↩ ↩2
Per gli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro, si prende in considerazione il tasso di conversione applicabile il 1o agosto della campagna di commercializzazione. ↩ ↩2
La campagna di commercializzazione di cui all’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2358/71 (). ↩ ↩2
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