Regolamento (CE) n. 2081/2004 della Commissione, del 6 dicembre 2004, che stabilisce le norme per la comunicazione dei dati necessari per l’applicazione del regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi

32004R2081Regulation14 dic 2004

del 6 dicembre 2004

che stabilisce le norme per la comunicazione dei dati necessari per l’applicazione del regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi 1 , in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) Alla luce della riforma del settore delle sementi introdotta dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio 2 , i dati che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione a norma dell’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2358/71 debbono essere riesaminati e semplificati. Inoltre, il regolamento (CEE) n. 3083/73 della Commissione, del 14 novembre 1973, relativo alle comunicazioni dei dati necessari per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 2358/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi 3 è stato modificato più volte. A fini di chiarezza è necessario sostituire tale regolamento con un nuovo testo. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 3083/73.

(2) Data la mutata situazione del mercato del granturco e del sorgo ibridi per la semina, non è più necessario mantenere sotto controllo costante le correnti degli scambi con i paesi terzi. Il granturco e il sorgo ibridi per la semina non debbono essere più assoggettati al sistema di certificati di importazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2358/71. È quindi opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 1117/79 della Commissione, del 6 giugno 1979, che stabilisce i prodotti del settore delle sementi soggetti al regime dei titoli d'importazione 4 e non richiedere più la comunicazione dei dati corrispondenti.

(3) Il comitato di gestione per le sementi non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri comunicano alla Commissione con i mezzi informatici, per ciascuna specie e gruppo di varietà di cui all’allegato del regolamento (CEE) n. 2358/71, i dati elencati nell’allegato del regolamento entro le date ivi specificate.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 3083/73 e il regolamento (CEE) n. 1117/79 sono abrogati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2004. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 246 del 5.11.1971, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 ( GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1 ).

2 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 ( GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48 ).

3 GU L 314 del 15.11.1973, pag. 20 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1679/92 ( GU L 176 del 30.6.1992, pag. 17 ).

4 GU L 139 del 7.6.1979, pag. 11 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2811/86 ( GU L 260 del 12.9.1986, pag. 8 ).

Anno del raccoltoAnno civile successivo al raccolto
1Superficie totale registrata per la certificazione (in ha)1 o luglio 1
2Superficie totale accettata per la certificazione (in ha)15 novembre
3Raccolto stimato (in 100 kg) 2 315 novembre
4Quantità totali raccolte (in 100 kg) 3 41 o ottobre
5Prezzi netti di vendita alla produzione ottenuti dal coltivatore (in EUR/100 kg) 3 4 5 61 o ottobre
6Scorte detenute dai grossisti al termine della campagna di commercializzazione (in 100 kg) 4 71 o ottobre

1 Nel caso di specie di sementi raccolte al secondo taglio, la data pertinente è il 1 o settembre dell’anno del raccolto.

2 Dati applicabili esclusivamente alle sementi di base e alle sementi certificate.

3 Per quanto riguarda le quantità, si prendono in considerazione le cifre relative alle sementi conformi alle norme di certificazione; per le voci 4 e 6 si possono applicare le norme relative all’accettazione per la certificazione.

4 Per le specie che possono essere commercializzate nella Comunità europea, come sementi «commerciali», si indicano separatamente i dati relativi a:

— sementi di base e sementi certificate,

— sementi commerciali.

5 Il prezzo indicato non comprende i costi di condizionamento, di certificazione e di trasporto, l’IVA e gli importi ricevuti a titolo di aiuto.

7 La campagna di commercializzazione di cui all’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2358/71 ( GU L 246 del 5.11.1971, pag. 1 ).

6 Per gli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro, si prende in considerazione il tasso di conversione applicabile il 1 o agosto della campagna di commercializzazione.

Footnotes

  1. Nel caso di specie di sementi raccolte al secondo taglio, la data pertinente è il 1o settembre dell’anno del raccolto. 2 3 4

  2. Dati applicabili esclusivamente alle sementi di base e alle sementi certificate. 2 3 4

  3. Per quanto riguarda le quantità, si prendono in considerazione le cifre relative alle sementi conformi alle norme di certificazione; per le voci 4 e 6 si possono applicare le norme relative all’accettazione per la certificazione. 2 3 4 5 6

  4. Per le specie che possono essere commercializzate nella Comunità europea, come sementi «commerciali», si indicano separatamente i dati relativi a: 2 3 4 5 6

  5. Il prezzo indicato non comprende i costi di condizionamento, di certificazione e di trasporto, l’IVA e gli importi ricevuti a titolo di aiuto. 2

  6. Per gli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro, si prende in considerazione il tasso di conversione applicabile il 1o agosto della campagna di commercializzazione. 2

  7. La campagna di commercializzazione di cui all’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2358/71 (). 2

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