Regolamento (CE) n. 2070/2004 della Commissione, del 1o dicembre 2004, che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica indiana

32004R2070Regulation4 dic 2004

del 1 o dicembre 2004

che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica indiana

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi 1 , in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) Il memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica indiana avente ad oggetto accordi nel settore dell'accesso al mercato di prodotti tessili, siglato il 31 dicembre 1994 2 , prevede che siano considerate favorevolmente determinate richieste di cosiddetta «flessibilità straordinaria» presentate dall'India.

(2) Il 13 ottobre 2004, la Repubblica indiana ha presentato una richiesta di trasferimenti fra categorie.

(3) I trasferimenti chiesti dalla Repubblica indiana rientrano nei limiti in materia di flessibilità di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio e precisati nell'allegato VIII, colonna 9, dello stesso.

(4) È opportuno accogliere la richiesta.

(5) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne prima possibile.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono autorizzati, per l'esercizio contingentale 2004, trasferimenti tra i limiti quantitativi fissati per i prodotti tessili originari della Repubblica indiana, secondo i dettagli riportati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1 o dicembre 2004. Per la Commissione Peter MANDELSON Membro della Commissione

1 GU L 135 dell’8.11.1993, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1627/2004 ( GU L 295 del 18.9.2004, pag. 1 ).

2 GU L 153 del 27.6.1996, pag. 53 .

GruppoCat.UnitàLimite 2004Limite adeguatoQuantità in unitàQuantità in tonnellate%FlessibilitàNuovo limite adeguato
IA3kg38 567 00034 138 690– 4 000 000– 4 000– 10,4Trasferimento alle categorie 4, 5, 630 138 690
IB4Pezzi100 237 000118 908 1226 480 0001 0006,5Trasferimento dalla categoria 3125 388 122
IB5Pezzi53 303 00051 901 8099 060 0002 00017,0Trasferimento dalla categoria 360 961 809
IB6Pezzi13 706 00015 876 6151 760 0001 00012,8Trasferimento dalla categoria 317 636 615

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1627/2004 (). 2

  2. . 2

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