Regolamento (CE) n. 2010/2004 della Commissione, del 24 novembre 2004, che fissa il coefficiente di riduzione, previsto dal regolamento (CE) n. 2375/2002, da applicare nel quadro del sottocontingente tariffario II di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta

32004R2010Regulation25 nov 2004

del 24 novembre 2004

che fissa il coefficiente di riduzione, previsto dal regolamento (CE) n. 2375/2002, da applicare nel quadro del sottocontingente tariffario II di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali 1 ,

visto il regolamento (CE) n. 2375/2002 della Commissione, del 27 dicembre 2002, relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio 2 , in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2375/2002 ha aperto un contingente tariffario annuale di 2 981 600 tonnellate di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta. Tale contingente è suddiviso in tre sottocontingenti.

(2) L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2375/2002 ha fissato a 38 000 tonnellate l'entità del sottocontingente II per il periodo dal 1 o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

(3) I quantitativi chiesti in data 22 novembre 2004, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2375/2002, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in quale misura i titoli possono essere rilasciati, fissando il coefficiente di riduzione da applicare ai quantitativi chiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione relative al sottocontingente II di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta, presentate e trasmesse alla Commissione in data 22 novembre 2004 conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2375/2002, sono soddisfatte a concorrenza del 16,1214 % dei quantitativi chiesti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 novembre 2004.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78 .

2 GU L 358 del 31.12.2002, pag. 88 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1111/2003 ( GU L 158 del 27.6.2003, pag. 21 ).

Footnotes

  1. . 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1111/2003 (). 2