Regolamento (CE) n. 2005/2004 della Commissione, del 23 novembre 2004, relativo al rilascio dei titoli per l'importazione di aglio nel trimestre dal 1o dicembre 2004 al 28 febbraio 2005

32004R2005Regulation24 nov 2004

del 23 novembre 2004

relativo al rilascio dei titoli per l'importazione di aglio nel trimestre dal 1 o dicembre 2004 al 28 febbraio 2005

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli 1 ,

visto il regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione, del 2 aprile 2002, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e istituisce un regime di certificati d'origine per l'aglio importato dai paesi terzi 2 , in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) I quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli da parte degli importatori tradizionali il 17, 18 e 19 novembre 2004, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 565/2002, superano i quantitativi disponibili, per i prodotti originari dell'Argentina.

(2) È pertanto opportuno stabilire in che misura possano essere soddisfatte le domande di titoli trasmesse alla Commissione il 22 novembre 2004 e fissare, secondo la categoria di importatori e l'origine dei prodotti, le date in cui il rilascio dei titoli deve essere sospeso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002, il 17, 18 e 19 novembre 2004 e trasmesse alla Commissione il 22 novembre 2004, sono soddisfatte secondo le percentuali dei quantitativi richiesti indicate nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Per la categoria di importatori e l'origine di cui trattasi, le domande di titoli d'importazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002 relative al trimestre che va dal 1 o dicembre 2004 al 28 febbraio 2005 e presentate dopo il 19 novembre 2004 e prima della data indicata nell'allegato II del presente regolamento, sono respinte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 24 novembre 2004.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

1 GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ( GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64 ).

2 GU L 86 del 3.4.2002, pag. 11 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 537/2004 ( GU L 86 del 24.3.2004, pag. 9 ).

CinaPaesi terzi diversi da Cina e ArgentinaArgentina
—: importatori tradizionali [articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 565/2002]52,212
—: nuovi importatori [articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 565/2002]
«X»: : — Per questa origine, nessun contingente per il trimestre considerato.
«—»: : — Nessuna domanda di titolo è stata trasmessa alla Commissione.
CinaPaesi terzi diversi dalla Cina e dall'ArgentinaArgentina
—: importatori tradizionali [articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 565/2002]28.2.200528.2.2005
—: nuovi importatori [articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 565/2002]28.2.20053.1.200428.2.2005

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 537/2004 (). 2

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