Regolamento (CE) n. 2000/2004 della Commissione, del 19 novembre 2004, che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica di Corea

32004R2000Regulation24 nov 2004

del 19 novembre 2004

che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica di Corea

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi 1 in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Corea sul commercio dei prodotti tessili, siglato il 7 agosto 1986 e approvato con la decisione 87/471/CEE del Consiglio 2 , modificato da ultimo mediante un accordo in forma di scambio di lettere, siglato il 22 dicembre 1994 e approvato con la decisione 95/131/CE del Consiglio 3 , prevede la possibilità di trasferimenti tra anni contingentali.

(2) La Repubblica di Corea ha presentato una richiesta di trasferimenti tra anni contingentali il 6 settembre 2004.

(3) I trasferimenti chiesti dalla Repubblica di Corea rientrano nei limiti in materia di flessibilità, citati all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3030/93 e definiti nella nona colonna dell’allegato VIII dello stesso.

(4) È opportuno accogliere la richiesta.

(5) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne il prima possibile.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono autorizzati, per l'esercizio contingentale 2004, trasferimenti tra i limiti quantitativi fissati per i prodotti tessili originari della Repubblica di Corea, secondo i dettagli riportati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2004. Per la Commissione Pascal LAMY Membro della Commissione

1 GU L 275 dell’8.11.1993, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1627/2004 ( GU L 295 del 18.9.2004, pag. 1 ).

2 GU L 263 del 19.9.1987, pag. 37 .

3 GU L 94 del 26.4.1995, pag. 1 .

GruppoCat.UnitàLimite 2004Limite adeguatoQuantità%FlessibilitàNuovo limite adeguato
IA1kg932 000905 19046 6005,0Riporto dal 2003951 790
IA2akg1 156 0001 173 01057 8005,0Riporto dal 20031 230 810
IA3kg9 470 0009 613 160171 5201,8Riporto dal 20039 784 680
IA3akg5 156 0005 212 880257 8005,0Riporto dal 20035 470 680
IB4pezzi16 962 00017 153 070848 1005,0Riporto dal 200318 001 170
IIB12paia231 975 000237 181 3009 518 9424,1Riporto dal 2003246 700 242
IIB13pezzi17 701 00018 940 070328 8561,9Riporto dal 200319 268 926
IIB28pezzi1 359 0001 390 93067 9505,0Riporto dal 20031 458 880
IIB83kg485 000495 90024 2505,0Riporto dal 2003520 150
IIIA35kg17 631 00018 338 920881 5505,0Riporto dal 200319 220 470

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1627/2004 (). 2

  2. . 2

  3. . 2