Regolamento (CE) n. 1944/2004 della Commisione, del 10 novembre 2004, che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica popolare cinese

32004R1944Regulation12 nov 2004

del 10 novembre 2004

che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica popolare cinese

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi 1 , in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 5 dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili, siglato il 9 dicembre 1988 e approvato con decisione 90/647/CEE del Consiglio 2 , modificato ed esteso da ultimo da un accordo in forma di scambio di lettere, siglato il 19 maggio 2000 e approvato con decisione 2000/787/CE del Consiglio 3 prevede la possibilità di effettuare trasferimenti tra esercizi contingentali. Tali misure di flessibilità sono state comunicate all’organo di controllo dei tessili dell’Organizzazione mondiale del commercio dopo l’adesione della Cina alla stessa.

(2) Il 2 agosto 2004 la Repubblica popolare cinese ha presentato una domanda di trasferimento di quantitativi dall’esercizio contingentale 2003 all’esercizio contingentale 2004.

(3) I trasferimenti richiesti dalla Repubblica popolare cinese rientrano nei limiti stabiliti dalle misure di flessibilità di cui all'articolo 5 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili, siglato il 9 dicembre 1988, nonché in quanto disposto dall'allegato VIII, colonna 9, del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio.

(4) Nella misura in cui i quantitativi sono disponibili, è opportuno che la richiesta venga accolta.

(5) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne il più rapidamente possibile.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono autorizzati trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese fissati dall'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili per l'esercizio contingentale 2004, in conformità di quanto disposto nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2004. Per la Commissione Pascal LAMY Membro della Commissione

1 GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1627/2004 ( GU L 295 del 18.9.2004, pag. 1 ).

2 GU L 352 del 15.12.1990, pag. 1 .

3 GU L 314 del 14.12.2000, pag. 13 .

GruppoCateg.UnitàLimite 2004Nuovo limite dopo l’attuazione delle flessibilità normaliQuantità%Nuovo limite
IA1kg4 770 0004 455 350190 8004,04 646 150
IA2akg4 359 0004 533 360121 6242,84 654 984
IA3kg8 088 0008 233 38030 6310,48 264 011
IA3akg2 769 0002 879 76089 6533,22 969 413
IB5Pezzi39 422 00039 814 43063 8250,239 878 255
IB5aPezzi250 000257 50010 0004,0267 500
IB6Pezzi40 913 00041 294 420176 0030,441 470 423
IB7Pezzi17 093 00017 605 790683 7204,018 289 510
IB8Pezzi27 723 00028 554 6904620,00228 555 152
IIA9kg6 962 0007 406 21061 9560,97 468 166
IIA20/39kg11 361 00011 901 84099 9540,912 001 794
IIA22kg19 351 00016 780 878774 0404,017 554 918
IIA23kg11 847 0003 202 410473 8804,03 676 290
IIB13Pezzi586 244 000613 195 160285 7100,05613 480 870
IIB14Pezzi17 887 00018 423 610715 4804,019 139 090
IIB15Pezzi20 131 00021 072 590274 5101,421 347 100
IIB16Pezzi17 181 00018 241 410149 1170,918 390 527
IIB17Pezzi13 061 00013 452 830522 4404,013 975 270
IIB26Pezzi6 645 0007 077 360180 4602,77 257 820
IIB28Pezzi92 909 000101 270 8103 220 8063,5104 491 616
IIB29Pezzi15 687 00016 410 980126 2550,816 537 235
IIB31Pezzi96 488 000100 979 37042 9920,04101 022 362
IIB78kg36 651 00036 762 570934 2422,537 696 812
IIB83kg10 883 00011 378 820274 0792,511 652 899
IIIB97kg2 861 0003 118 490114 4404,03 232 930
163kg8 481 0008 921 84013 2350,28 935 075
AltroX20kg59 00060 7702 3804,063 130
AltroX117kg684 000745 56027 3604,0772 920
AltroX118kg1 513 0001 649 17060 5204,01 709 690
AltroX122kg220 000226 6008 8004,0235 400
AltroX136Akg462 000475 86018 4804,0494 340
AltroX156kg3 986 0004 105 580159 4404,04 265 020
AltroX157kg13 738 00013 933 540549 5204,014 483 060
AltroX159kg4 352 0004 482 560174 0804,04 656 640

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1627/2004 (). 2

  2. . 2

  3. . 2

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