Regolamento (CE) n. 1920/2004 del Consiglio, del 25 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia

32004R1920Regulation1 mag 2004

del 25 ottobre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia

Preamble

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 992/95 1 , sono stati aperti contingenti tariffari comunitari per tali prodotti.

(2) La partecipazione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovacchia e della Slovenia (in seguito denominati: «gli Stati aderenti») allo Spazio economico europeo è stata convenuta attraverso l’accordo di allargamento del SEE, stipulato il 14 ottobre 2003 tra la Comunità e gli Stati membri, l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia e gli Stati aderenti.

(3) In attesa che siano espletate le procedure necessarie per l’adozione dell’accordo di allargamento del SEE, è stato raggiunto un accordo in forma di scambio di lettere, approvato con decisione 2004/368/CE del Consiglio 2 , che prevede l’applicazione provvisoria dell’accordo di allargamento del SEE.

(4) L’accordo di allargamento del SEE prevede un protocollo aggiuntivo dell'accordo di libero scambio CE-Norvegia del 1973 (in seguito denominato: «il protocollo»), che dispone l'apertura di nuovi contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca. Occorrerebbe aprire questi nuovi contingenti tariffari.

(5) Il protocollo prevede che i prelievi da due nuovi contingenti tariffari siano sospesi il 15 ottobre di ogni anno a partire dal 2005, in modo che gli eventuali saldi non utilizzati siano messi a disposizione solamente per le importazioni a fine anno.

(6) Il regolamento (CE) n. 992/95 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(7) Poiché l’accordo di allargamento del SEE ha effetto dal 1 o maggio 2004, il presente regolamento dovrebbe essere applicabile a partire dalla stessa data e dovrebbe entrare in vigore immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 992/95 è modificato come segue:

  1. è aggiunto l'articolo seguente: «Articolo 2 bis A partire dal 2005, il 15 ottobre di ogni anno i prelievi dai sottocontingenti corrispondenti ai numeri d'ordine 09.0760 e 09.0763 sono sospesi. Il giorno lavorativo seguente, i saldi non utilizzati di tali contingenti sono messi a disposizione per le importazioni dichiarate a partire dal 1 o ottobre di quell’anno nel quadro del sottocontingente recante il numero d'ordine 09.0778 per l’anno considerato. Dal 15 ottobre di ogni anno, gli eventuali prelievi successivamente restituiti per inutilizzo sono messi a disposizione solo per le importazioni dichiarate a partire dal 1 o ottobre dell’anno in causa.»;

  2. gli allegati I e II sono modificati ai sensi dell’allegato.

Articolo 2

1. Per l’anno 2004, i volumi annuali dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0752, 09.0756 e 09.0758 sono ridotti proporzionalmente al periodo di contingentamento, in settimane intere, trascorso prima del 1 o maggio 2004.

2. Per l’anno 2004, il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0754 è aperto, per il periodo compreso tra il 15 giugno e il 31 dicembre, per un volume di 24 800 tonnellate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1 o maggio 2004.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 2004. Per il Consiglio Il presidente R. VERDONK

1 GU L 101 del 4.5.1995, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1329/2003 ( GU L 187 del 26.7.2003, pag. 1 ).

2 GU L 130 del 29.4.2004, pag. 1 .

Il regolamento (CE) n. 992/95 è modificato come segue:

1)| N. d'ordine | Codice NC 1 | Designazione delle merci | Volume conting. (in tonnellate, salvo altrimenti specificato) | Dazio conting.
(%) |; | --- | --- | --- | --- | --- |; | «09.0752 | ex 0303 50 00 | Aringhe delle specie Clupea harengus e Clupea pallasii , congelate, esclusi i fegati, le uova e i lattimi, destinate alla fabbricazione industriale 1 2 | 44 000 | 0 |; | 09.0754 | ex 0303 74 30 | Sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus , congelati, esclusi i fegati, le uova e i lattimi, destinati alla fabbricazione industriale 1 2 | | 0 |; | 15.6.-31.12.2004 | 24 800 | | | |; | | | dal 2005 al 2009: | | |; | 09.0760 | ex 0303 74 30 | 1.1.-14.2. | 7 500 | |; | 09.0763 | ex 0303 74 30 | 15.6.-30.9. | 7 500 | |; | 09.0778 | ex 0303 74 30 | 1.10.-31.12. | 15 500 | |; | 09.0756 | 0304 20 75 | Filetti di aringa ( Clupea harengus , Clupea pallasii ), congelati. | 67 000 | 0 |; | ex 0304 90 22 | Lati di aringhe congelati destinati alla fabbricazione industriale 1 2 | | | |; | 09.0758 | ex 1605 20 10 | Gamberetti, congelati e sgusciati, in recipienti ermeticamente chiusi 3 | 2 500 | 0 |
2)| N. d'ordine | Codici NC | Codici TARIC |; | --- | --- | --- |; | «09.0752 | ex 0303 50 00 | 0303 50 00 20 |; | 09.0754 | ex 0303 74 30 | 0303 74 30 11
0303 74 30 91 |; | 09.0756 | ex 0304 90 22 | 0304 90 22 20 |; | 09.0758 | ex 1605 20 10 | 1605 20 10 20
1605 20 10 91 |; | 09.0760 | ex 0303 74 30 | 0303 74 30 11
0303 74 30 91 |; | 09.0763 | ex 0303 74 30 | 0303 74 30 11
0303 74 30 91 |; | 09.0778 | ex 0303 74 30 | 0303 74 30 11
0303 74 30 91» |

1 L'inserimento in questa sottovoce è soggetto alle condizioni stabilite dalle corrispondenti disposizioni comunitarie [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ( GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1 )].

1 Cfr. codici Taric di cui all’allegato II.

2 Il beneficio del contingente tariffario non viene concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel periodo 15 febbraio-15 giugno.

3 Per i gamberetti sgusciati congelati (codice NC 1605 20 10 ), il contingente aggiuntivo è aperto dopo che sia stata risolta la questione della concessione del transito attraverso la Norvegia verso la Comunità per i pesci e i prodotti della pesca sbarcati in Norvegia da navi comunitarie.»

Footnotes

  1. Cfr. codici Taric di cui all’allegato II. 2 3 4 5 6 7 8

  2. Il beneficio del contingente tariffario non viene concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel periodo 15 febbraio-15 giugno. 2 3 4 5 6

  3. Per i gamberetti sgusciati congelati (codice NC 1605 20 10 ), il contingente aggiuntivo è aperto dopo che sia stata risolta la questione della concessione del transito attraverso la Norvegia verso la Comunità per i pesci e i prodotti della pesca sbarcati in Norvegia da navi comunitarie.» 2

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