Regolamento (CE) n. 1890/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

32004R1890Regulation1 nov 2004

del 29 ottobre 2004

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali 1 , in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.

(2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali 2 , ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

(3) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione.

(4) Il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato.

(5) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1784/2003, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1 o novembre 2004.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78 .

2 GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 ( GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16 ).

Codice prodottoDestinazioneCorrente
11
1 o term.
12
2 o term.
1
3 o term.
2
4 o term.
3
5 o term.
4
6 o term.
5
1001 10 00 9200
1001 10 00 9400A0000000
1001 90 91 9000
1001 90 99 9000A0000000
1002 00 00 9000A0000000
1003 00 10 9000
1003 00 90 9000A0000000
1004 00 00 9200
1004 00 00 9400A0000000
1005 10 90 9000
1005 90 00 9000
1007 00 90 9000
1008 20 00 9000
1101 00 11 9000
1101 00 15 9100A0000000
1101 00 15 9130A0000000
1101 00 15 9150A0000000
1101 00 15 9170A0000000
1101 00 15 9180A0000000
1101 00 15 9190
1101 00 90 9000
1102 10 00 9500A0000000
1102 10 00 9700A0000000
1102 10 00 9900
1103 11 10 9200A0000000
1103 11 10 9400A0000000
1103 11 10 9900
1103 11 90 9200A0000000
1103 11 90 9800
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A » sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ( GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1 ), modificato.
I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 ( GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11 ).

Footnotes

  1. . 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (). 2