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32004R1875 ΓÇó Regolamento (CE) n. 1875/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto attiene al salicilato di sodio e al fenvaleratoTesto rilevante ai fini del SEE
32004R1875Regulation1 nov 2004
del 28 ottobre 2004
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto attiene al salicilato di sodio e al fenvalerato
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale 1 , in particolare l’articolo 3 e l’articolo 4, paragrafo 3,
visti i pareri dell’Agenzia europea di valutazione dei medicinali formulati dal Comitato per i medicinali veterinari,
considerando quanto segue:
(1) Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità nei medicinali veterinari destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare vanno valutate conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90.
(2) La sostanza salicilato di sodio è stata inserita nell’allegato II per tutte le specie produttrici di alimenti, pesci esclusi, ma solo per uso topico. Tale disposizione va estesa per includervi l’uso orale nelle specie bovina e suina, ad esclusione degli animali da produzione di latte per consumo umano.
(3) Il limite massimo di residui provvisori per il fenvalerato scade il 1 o luglio 2004. È opportuno consentire il completamento degli studi scientifici sulla sostanza e la validità dei limiti massimi di residui provvisori va pertanto prorogata al 1 o luglio 2006.
(4) Il regolamento (CEE) n. 2377/90 va pertanto modificato di conseguenza.
(5) Occorre prevedere un periodo adeguato prima che il regolamento entri in vigore, per consentire agli Stati membri di effettuare le modifiche — eventualmente necessarie ai sensi del regolamento stesso — alle autorizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali veterinari interessati, rilasciate conformemente alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari 2 , per tener conto delle disposizioni di cui al presente regolamento.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per i medicinali veterinari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Gli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono modificati conformemente all’allegato al presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento si applica a partire dal 28 dicembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2004. Per la Commissione Olli REHN Membro della Commissione
1 GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1 . Regolamento da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 1851/2004 della Commissione ( GU L 323 del 26.10.2004, pag. 6 ).
2 GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE ( GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58 ).
A. La/le seguente/i sostanza/e è/sono inserita/e nell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90
2. Composti organici
| Sostanza/e farmacologicamente attiva/e | Specie animali |
|---|---|
| « Salicilato di sodio | Bovina, suina 1 |
B. La/le seguente/i sostanza/e è/sono inserita/e nell’allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90
2. Agenti antiparassitari
2.2. Agenti attivi contro gli ectoparassiti
2.2.3. Piretroidi
| Sostanza/e farmacologicamente attiva/e | Residuo marcatore | Specie animali | LMR | Tessuti campione |
|---|---|---|---|---|
| « Fenvalerato 2 | Fenvalerato (somma di isomeri RR, SS, RS e SR) | Bovina | 25 μg/kg | Muscolo |
| 250 μg/kg | Grasso | |||
| 25 μg/kg | Fegato | |||
| 25 μg/kg | Rene | |||
| 40 μg/kg | Latte |
1 Per uso orale; uso non consentito per gli animali da produzione di latte per consumo umano.»
2 I limiti massimi di residui provvisori scadono l’1.7.2006.»