Regolamento (CE) n. 1875/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto attiene al salicilato di sodio e al fenvaleratoTesto rilevante ai fini del SEE

32004R1875Regulation1 nov 2004

del 28 ottobre 2004

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto attiene al salicilato di sodio e al fenvalerato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale 1 , in particolare l’articolo 3 e l’articolo 4, paragrafo 3,

visti i pareri dell’Agenzia europea di valutazione dei medicinali formulati dal Comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1) Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità nei medicinali veterinari destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare vanno valutate conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90.

(2) La sostanza salicilato di sodio è stata inserita nell’allegato II per tutte le specie produttrici di alimenti, pesci esclusi, ma solo per uso topico. Tale disposizione va estesa per includervi l’uso orale nelle specie bovina e suina, ad esclusione degli animali da produzione di latte per consumo umano.

(3) Il limite massimo di residui provvisori per il fenvalerato scade il 1 o luglio 2004. È opportuno consentire il completamento degli studi scientifici sulla sostanza e la validità dei limiti massimi di residui provvisori va pertanto prorogata al 1 o luglio 2006.

(4) Il regolamento (CEE) n. 2377/90 va pertanto modificato di conseguenza.

(5) Occorre prevedere un periodo adeguato prima che il regolamento entri in vigore, per consentire agli Stati membri di effettuare le modifiche — eventualmente necessarie ai sensi del regolamento stesso — alle autorizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali veterinari interessati, rilasciate conformemente alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari 2 , per tener conto delle disposizioni di cui al presente regolamento.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono modificati conformemente all’allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Il presente regolamento si applica a partire dal 28 dicembre 2004.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2004. Per la Commissione Olli REHN Membro della Commissione

1 GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1 . Regolamento da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 1851/2004 della Commissione ( GU L 323 del 26.10.2004, pag. 6 ).

2 GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE ( GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58 ).

A. La/le seguente/i sostanza/e è/sono inserita/e nell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90

2. Composti organici

Sostanza/e farmacologicamente attiva/eSpecie animali
« Salicilato di sodioBovina, suina 1

B. La/le seguente/i sostanza/e è/sono inserita/e nell’allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90

2. Agenti antiparassitari

2.2. Agenti attivi contro gli ectoparassiti

2.2.3. Piretroidi

Sostanza/e farmacologicamente attiva/eResiduo marcatoreSpecie animaliLMRTessuti campione
« Fenvalerato 2Fenvalerato (somma di isomeri RR, SS, RS e SR)Bovina25 μg/kgMuscolo
250 μg/kgGrasso
25 μg/kgFegato
25 μg/kgRene
40 μg/kgLatte

1 Per uso orale; uso non consentito per gli animali da produzione di latte per consumo umano.»

2 I limiti massimi di residui provvisori scadono l’1.7.2006.»

Footnotes

  1. Per uso orale; uso non consentito per gli animali da produzione di latte per consumo umano.» 2 3 4

  2. I limiti massimi di residui provvisori scadono l’1.7.2006.» 2 3 4