Regolamento (CE) n. 1859/2004 della Commissione, del 27 ottobre 2004, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 2004 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso

32004R1859Regulation28 ott 2004

del 27 ottobre 2004

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 2004 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine 1 ,

visto il regolamento (CE) n. 1202/2004 della Commissione, del 29 giugno 2004, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (1 o luglio 2004-30 giugno 2005) 2 , in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1202/2004 ha fissato il numero di capi di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali per il periodo dal 1 o ottobre al 31 dicembre 2004. È possibile soddisfare integralmente le domande di titoli di importazione.

(2) Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1 o gennaio 2005, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 169 000 capi, conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1202/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni domanda di titoli di importazione presentata nel mese di ottobre 2004 a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1202/2004 è soddisfatta integralmente.

2. I quantitativi disponibili per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1202/2004 ammontano a 71 820 capi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 2004.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura

1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 ( GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1 ).

2 GU L 230 del 30.6.2004, pag. 19 .

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (). 2

  2. . 2

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