Regolamento (CE) n. 1829/2004 della Commissione, del 21 ottobre 2004, con cui si approvano deroghe alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui rifiuti per Belgio, Portogallo, Grecia e CiproTesto rilevante ai fini del SEE

32004R1829Regulation11 nov 2004

del 21 ottobre 2004

con cui si approvano deroghe alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui rifiuti per Belgio, Portogallo, Grecia e Cipro

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti 1 in particolare l’articolo 4, paragrafo 1,

vista la richiesta presentata dal Belgio il 12 novembre 2003,

vista la richiesta presentata dal Portogallo il 4 dicembre 2003,

vista la richiesta presentata dalla Grecia il 15 gennaio 2004,

vista la richiesta presentata da Cipro il 4 marzo 2004,

considerando quanto segue:

(1) In forza dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2150/2002 la Commissione ha la facoltà di concedere deroghe a determinate disposizioni degli allegati del regolamento stesso durante un periodo transitorio.

(2) È opportuno accedere alle richieste di Belgio, Portogallo, Grecia e Cipro e concedere a tali Stati le deroghe in questione.

(3) I provvedimenti di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del Comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio 2 ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono concesse le seguenti deroghe alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2150/2002: a) al Belgio viene concessa una deroga relativa alla presentazione di risultati riguardanti la sezione 8 (1.1), voci 1 (agricoltura, caccia e silvicoltura), 2 (pesca) e 16 (attività di servizio) dell’allegato I nonché la sezione 8 (2) dell’allegato II; b) al Portogallo viene concessa una deroga relativa alla presentazione di risultati riguardanti la sezione 8 (1.1), voci 1 (agricoltura, caccia e silvicoltura), 2 (pesca) e 16 (attività di servizio) dell’allegato I nonché la sezione 8 (2) dell’allegato II; c) alla Grecia viene concessa una deroga relativa alla presentazione di risultati riguardanti la sezione 8 (1.1), voci 1 (agricoltura, caccia e silvicoltura), 2 (pesca) e 16 (attività di servizio) dell’allegato I nonché la sezione 8 (2) dell’allegato II; d) a Cipro viene concessa una deroga relativa alla presentazione di risultati riguardanti la sezione 8 (1.1), voci 1 (agricoltura, caccia e silvicoltura), 2 (pesca) e 16 (attività di servizio) dell’allegato I nonché la sezione 8 (2) dell’allegato II.

2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 valgono unicamente per i dati relativi al primo anno di riferimento, vale a dire il 2004. Al termine del periodo transitorio Belgio, Portogallo, Grecia e Cipro trasmettono i dati prescritti a partire dall’anno di riferimento 2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ognuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2004. Per la Commissione Joaquín ALMUNIA Membro della Commissione

1 GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1 , modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 574/2004 ( GU L 90 del 27.3.2004, pag. 15 ).

2 GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47 .

Footnotes

  1. , modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 574/2004 (). 2

  2. . 2