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32004R1822•Regolamento (CE) n. 1822/2004 della Commissione, del 20 ottobre 2004, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso originario degli Stati ACP e dei PTOM per le domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di ottobre 2004 in applicazione del regolamento (CE) n. 638/2003
32004R1822Regulation21 ott 2004
del 20 ottobre 2004
relativo al rilascio di titoli di importazione di riso originario degli Stati ACP e dei PTOM per le domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di ottobre 2004 in applicazione del regolamento (CE) n. 638/2003
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 1 ,
vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea («decisione sull'associazione d'oltremare») 2 ,
visto il regolamento (CE) n. 638/2003 della Commissione, del 9 aprile 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio e della decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda il regime applicabile all'importazione di riso originario degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) 3 , in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Per le domande di titoli di importazione di riso presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di ottobre 2004 in virtù del regolamento (CE) n. 638/2003 e comunicate alla Commissione, i titoli sono rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione di eventuali percentuali di riduzione fissate nell'allegato.
Il presente regolamento entra in vigore il 21 ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura
1 GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5 .
2 GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1 .
3 GU L 93 del 10.4.2003, pag. 3 .
Percentuali di riduzione da applicare alle quantità domandate per il lotto di ottobre 2004 e di utilizzazione per l'anno 2004
| Antille olandesi e Aruba | PTOM meno sviluppati | Antille olandesi e Aruba | PTOM meno sviluppati | |
|---|---|---|---|---|
| —: codice NC 1006 | — | — | 97,67 | 0 |
| Origine/Prodotto | Percentuale di riduzione per il lotto del mese di ottobre 2004 |
|---|---|
| —: codice NC 1006 10 21 a 1006 10 98 , 1006 20 e 1006 30 | 100 |
| —: codice NC 1006 40 00 | 100 |
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