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32004R1816 ΓÇó Regolamento (CE) n. 1816/2004 della Commissione, del 20 ottobre 2004, relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia
32004R1816Regulation21 ott 2004
del 20 ottobre 2004
relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine 1 ,
visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 2 ,
visto il regolamento (CE) n. 2247/2003 della Commissione, del 19 dicembre 2003, recante modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) 3 , in particolare l'articolo 5,
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2247/2003 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia. Le importazioni devono tuttavia essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori.
(2) Le domande di titoli presentate fra il 1 o e il 10 ottobre 2004 espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 2247/2003, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati. È pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti.
(3) Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1 o novembre 2004, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 t.
(4) Appare utile ricordare che il presente regolamento lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da paesi terzi 4 ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 ottobre 2004, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:
| —: 400 t originarie del Botswana, | — | 400 t originarie del Botswana, | — | 18 t originarie del Swaziland, | — | 400 t della Namibia. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 400 t originarie del Botswana, | |||||
| — | 18 t originarie del Swaziland, | |||||
| — | 400 t della Namibia. |
| —: 300 t originarie del Botswana, | — | 300 t originarie del Botswana, | — | 250 t originarie della Namibia. |
|---|---|---|---|---|
| — | 300 t originarie del Botswana, | |||
| — | 250 t originarie della Namibia. |
Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2247/2003, nei primi dieci giorni del mese di novembre 2004 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine disossate:
| Botswana: | 10 816 t, |
|---|---|
| Kenia: | 142 t, |
| Madagascar: | 7 579 t, |
| Swaziland: | 3 180 t, |
| Zimbabwe: | 9 100 t, |
| Namibia: | 4 885 t. |
Il presente regolamento entra in vigore il 21 ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura
1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 ( GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1 ).
2 GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5 .
3 GU L 333 del 20.12.2003, pag. 37 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 ( GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10 ).
4 GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28 . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 ( GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36 ).