32004R1809•Regolamento (CE) n. 1809/2004 della Commissione, del 18 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98 in ordine alle modalità d’applicazione del programma di riscatto delle quote nel settore del tabacco greggio
32004R1809Regulation26 ott 2004
del 18 ottobre 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98 in ordine alle modalità d’applicazione del programma di riscatto delle quote nel settore del tabacco greggio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio 1 , in particolare l’articolo 14 bis,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 36 del regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all’aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio 2 , stabilisce gli importi cui hanno diritto i produttori le cui quote sono acquistate a titolo dei raccolti 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003 nell’ambito del programma di riscatto delle quote.
(2) Dato che, per alcuni gruppi di varietà, si registrano difficoltà di smaltimento della produzione e/o i prezzi ottenuti dai produttori sono estremamente bassi, è opportuno continuare a perseguire gli obiettivi previsti di razionalizzazione della produzione.
(3) Per il raccolto 2004, occorre stabilire il prezzo di riscatto in funzione del livello minimo dell’aiuto che l’agricoltore potrà ricevere nell’ambito del regime di pagamento diretto istituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori 3 . Inoltre, in vista dell’attuazione del regime di pagamento unico, è opportuno ridurre al minimo il periodo di pagamento del prezzo di riscatto.
(4) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2848/98.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Nell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2848/98, è aggiunto il seguente comma:
«I produttori le cui quote sono state riscattate a titolo del raccolto 2004 hanno diritto a ricevere, nel 2005, un importo pari al 40 % del premio. Tale importo è versato entro il 31 maggio 2005.».
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione
1 GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2319/2003 ( GU L 345 del 31.12.2003, pag. 17 ).
2 GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1983/2002 ( GU L 306 dell’8.11.2002, pag. 8 ).
3 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 ( GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48 ).
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