Regolamento (CE) n. 1794/2004 della Commissione, del 15 ottobre 2004, che riduce, per la campagna 2004/2005, gli importi dell'aiuto ai produttori di taluni agrumi in seguito al superamento del limite di trasformazione in alcuni Stati membri

32004R1794Regulation19 ott 2004

del 15 ottobre 2004

che riduce, per la campagna 2004/2005, gli importi dell'aiuto ai produttori di taluni agrumi in seguito al superamento del limite di trasformazione in alcuni Stati membri

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi 1 , in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2202/96 ha stabilito, per taluni agrumi, un limite comunitario di trasformazione, ripartito tra gli Stati membri, conformemente all'allegato II del regolamento summenzionato.

(2) L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2202/96 prevede che, in caso di superamento del limite comunitario, gli importi di aiuto indicati nell'allegato I di detto regolamento siano ridotti negli Stati membri nei quali è stato superato il corrispondente limite di trasformazione. Il superamento del limite è calcolato in base alla media dei quantitativi trasformati nell’ambito del regime di aiuto nel corso delle tre campagne o dei tre periodi equivalenti che precedono la campagna per la quale deve essere stabilito l'aiuto.

(3) A norma dell'articolo 39, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2111/2003 della Commissione 2 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96, gli Stati membri hanno comunicato i quantitativi di arance trasformate nell’ambito del regime di aiuto. In base a tali dati, è stato constatato un superamento di 100 380 tonnellate del limite comunitario di trasformazione. Nell'ambito di tale superamento è stato rilevato un superamento dei limiti relativi alla Grecia, all’Italia e al Portogallo. Pertanto gli importi dell'aiuto per le arance di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2202/96 per la campagna 2004/2005 devono essere diminuiti dello 0,64 % in Grecia, del 14,95 % in Italia e dello 0,29 % in Portogallo.

(4) A norma dell'articolo 39, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2111/2003, gli Stati membri hanno comunicato i quantitativi di pompelmi e pomeli trasformati nell’ambito del regime di aiuto. In base a tali dati, è stato constatato un superamento di 380 tonnellate del limite comunitario di trasformazione. Nell'ambito di tale superamento è stato rilevato un superamento dei limiti relativi alla Grecia e alla Spagna. Pertanto gli importi dell'aiuto per i pompelmi e i pomeli di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2202/96 per la campagna 2004/2005 devono essere diminuiti del 7,00 % in Grecia e del 16,45 % in Spagna.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per quanto riguarda la Grecia, l'Italia e il Portogallo, e per la campagna 2004/2005, gli importi dell'aiuto a titolo del regolamento (CE) n. 2202/96 per le arance consegnate alla trasformazione figurano nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Per quanto riguarda la Grecia e la Spagna, e per la campagna 2004/2005, gli importi dell'aiuto a titolo del regolamento (CE) n. 2202/96 per i pompelmi e i pomeli consegnati alla trasformazione figurano nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

1 GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49 . Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

2 GU L 317 del 2.12.2003, pag. 5 .

Portogallo11,249,778,79
Spagna8,757,606,84

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003. 2

  2. . 2

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