Regolamento (CE) n. 1730/2004 della Commissione, del 4 ottobre 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 1185/2004 quanto al termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali per l’esportazione di segala detenuta dall’organismo d’intervento tedesco

32004R1730Regulation5 ott 2004

del 4 ottobre 2004

recante modifica del regolamento (CE) n. 1185/2004 quanto al termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali per l’esportazione di segala detenuta dall’organismo d’intervento tedesco

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali 1 , in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1185/2004 della Commissione, del 25 giugno 2004, relativo all’apertura di una gara permanente per l’esportazione di segala detenuta dall’organismo d’intervento tedesco 2 , il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali scade ogni giovedì eccetto alcune date.

(2) Poiché il 1 o novembre, il 2 novembre e il 30 dicembre 2004 sono giorni festivi nella maggior parte degli Stati membri, per ragioni di ordine amministrativo e di sana gestione è opportuno sopprimere le gare parziali il cui termine ultimo scade il 4 novembre 2004 e il 30 dicembre 2004.

(3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1185/2004.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1185/2004 è sostituito dal seguente:

«2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles), eccetto il 22 luglio 2004, il 5 agosto 2004, il 19 agosto 2004, il 2 settembre 2004, il 4 novembre 2004, il 23 dicembre 2004, il 30 dicembre 2004, il 24 marzo 2005, il 5 maggio 2005 e il 26 maggio 2005.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78 .

2 GU L 227 del 26.6.2004, pag. 11 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1410/2004 ( GU L 256 del 3.8.2004, pag. 13 ).

Footnotes

  1. . 2

  2. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1410/2004 (). 2