Regolamento (CE) n. 1687/2004 della Commissione, del 28 settembre 2004, che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica indiana

32004R1687Regulation1 ott 2004

del 28 settembre 2004

che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica indiana

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi 1 , in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) Il memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica indiana avente ad oggetto accordi nel settore dell'accesso al mercato di prodotti tessili, siglato il 31 dicembre 1994 2 prevede che siano considerate favorevolmente determinate richieste di cosiddetta «flessibilità straordinaria» presentate dall'India.

(2) L’8 giugno 2004 la Repubblica indiana ha presentato una richiesta di trasferimenti fra categorie.

(3) I trasferimenti chiesti dalla Repubblica indiana rientrano nei limiti in materia di flessibilità di cui all'articolo 7 e all'allegato VIII, colonna 9, del regolamento (CEE) n. 3030/93.

(4) È opportuno che la richiesta venga accolta.

(5) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne quanto prima.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono autorizzati per l'anno contingentale 2004, conformemente all'allegato, trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili originari della Repubblica indiana.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella G azzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2004. Per la Commissione Pascal LAMY Membro della Commissione

1 GU L 275 dell’8.11.1993, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 487/2004 ( GU L 79 del 17.3.2004, pag. 1 ).

2 GU L 153 del 27.6.1996, pag. 53 .

GruppoCategoriaUnitàLimite 2004Limite adeguatoQuantità in unitàQuantità in tonnellate%FlessibilitàNuovo limite adeguato
IA3kg38 567 00041 266 690– 4 000 000– 4 000– 10,4Trasferimento alle categoria 4, 6, 737 266 690
IB4pezzi100 237 00098 919 25912 960 0002 00012,9Trasferimento dalla categoria 3111 879 259
IB6pezzi13 706 00013 633 1351 760 0001 00012,8Trasferimento dalla categoria 315 393 135
IB7pezzi78 485 00078 716 5695 550 0001 0007,1Trasferimento dalla categoria 384 266 569

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 487/2004 (). 2

  2. . 2