Regolamento (CE) n. 1686/2004 della Commissione, del 28 settembre 2004, che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari di Macao

32004R1686Regulation1 ott 2004

del 28 settembre 2004

che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari di Macao

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi 1 , in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 7 dell'accordo tra la Comunità economica europea e Macao sul commercio dei prodotti tessili, approvato l’11 dicembre 1986 con la decisione 87/497/CEE del Consiglio 2 , modificato da ultimo da un accordo in forma di scambio di lettere e approvato il 20 febbraio 1995 con la decisione 95/131/CE del Consiglio 3 , prevede la possibilità di concordare trasferimenti tra categorie e anni contingentali.

(2) Il 5 maggio 2004 Macao ha presentato una domanda per effettuare trasferimenti tra anni contingentali.

(3) I trasferimenti richiesti da Macao rientrano nei limiti stabiliti nelle misure di flessibilità di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3030/93 e al suo allegato VIII, colonna 9.

(4) È pertanto opportuno che la richiesta venga accolta.

(5) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne quanto prima.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono autorizzati per l'anno contingentale 2004, conformemente all'allegato del presente regolamento, trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili originari di Macao stabiliti dall'accordo tra la Comunità europea e Macao sul commercio dei prodotti tessili.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2004. Per la Commissione Pascal LAMY Membro della Commissione

1 GU L 275 dell’8.11.1993, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 87/2004 ( GU L 79 del 17.3.2004, pag. 1 ).

2 GU L 287 del 9.10.1987, pag. 46 .

3 GU L 94 del 26.4.1995, pag. 1 .

GruppoCateg.UnitàLimite 2004Limite derivante dagli adeguamenti precedentiQuantità%FlessibilitàLimite
IB7pezzi5 907 0006 261 420295 3505,0Trasferimento dall’anno 20036 556 770
IB8pezzi8 257 0005 641 148412 8505,0Trasferimento dall’anno 20036 053 998
IIB13pezzi9 446 00010 107 220377 8404,0Trasferimento dall’anno 200310 485 060
IIB16pezzi508 000543 56025 4005,0Trasferimento dall’anno 2003568 960
IIB26pezzi1 322 0001 414 54066 1005,0Trasferimento dall’anno 20031 480 640
IIB31pezzi10 789 00011 544 230539 4505,0Trasferimento dall’anno 200312 083 680
IIB78kg2 115 0002 263 050105 7505,0Trasferimento dall’anno 20032 368 800
IIB83kg517 000553 19015 5103,0Trasferimento dall’anno 2003568 700

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 87/2004 (). 2

  2. . 2

  3. . 2