Regolamento (CE) n. 1658/2004 della Commissione, del 22 settembre 2004, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di settembre 2004 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania

32004R1658Regulation1 ott 2004

del 22 settembre 2004

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di settembre 2004 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1898/97 della Commissione, del 29 settembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto nel quadro degli accordi europei con la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Ungheria 1 , in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Le domande di titoli di importazione presentate per il quarto trimestre del 2004 vertono su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.

(2) È opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo.

(3) È opportuno far presente agli operatori che i certificati possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1 o ottobre al 31 dicembre 2004 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1898/97 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.

2. Per il periodo dal 1 o gennaio al 31 marzo 2005 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1898/97, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1 o ottobre 2004.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura

1 GU L 267 del 30.9.1997, pag. 58 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 333/2004 ( GU L 60 del 27.2.2004, pag. 12 ).

Numero del gruppoPercentuale di accettazione delle domande di certificati d'importazione presentate per il periodo che va dal 1 o ottobre al 31 dicembre 2004
B1100,0
15100,0
16100,0
17100,0
Numero del gruppoQuantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1 o gennaio al 31 marzo 2005
B12 625,0
15823,8
161 593,8
1711 718,8

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 333/2004 (). 2