Regolamento (CE) n. 1652/2004 della Commissione, del 20 settembre 2004, che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica islamica del Pakistan

32004R1652Regulation23 set 2004

del 20 settembre 2004

che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica islamica del Pakistan

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi 1 , in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) Il memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan avente ad oggetto accordi nel settore dell'accesso al mercato di prodotti tessili, approvato con decisione 96/386/CE del Consiglio 2 , prevede che siano considerate favorevolmente determinate richieste di cosiddetta «flessibilità straordinaria» presentate dal Pakistan.

(2) Il 24 maggio 2004 la Repubblica islamica del Pakistan ha presentato una richiesta di trasferimenti fra categorie.

(3) I trasferimenti chiesti dalla Repubblica islamica del Pakistan rientrano nei limiti stabiliti dalle disposizioni in materia di flessibilità, citati all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3030/93 e definiti nell'allegato VIII, colonna 9, dello stesso.

(4) È opportuno accogliere la richiesta.

(5) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne prima possibile.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono autorizzati, per l'esercizio contingentale 2004, trasferimenti tra i limiti quantitativi fissati per i prodotti tessili originari della Repubblica islamica del Pakistan, secondo i dettagli riportati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2004. Per la Commissione Pascal LAMY Membro della Commissione

1 GU L 275 dell’8.11.1993, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 487/2004 ( GU L 79 del 17.3.2004, pag. 1 ).

2 GU L 153 del 27.6.1996, pag. 47 .

GruppoCategoriaUnitàLimite 2004Limite adeguatoQuantità in unitàQuantità in tonnellate%FlessibilitàNuovo limite adeguato
IB4pezzi50 030 00054 445 72312 960 0002 00025,9Trasferimento dalla categoria 2867 405 723
IB5pezzi14 849 00015 467 7282 265 00050015,3Trasferimento dalla categoria 2817 732 728
IIA20chilogrammi59 896 00061 953 7541 500 0001 5002,5Trasferimento dalla categoria 2863 453 754
IIB28pezzi128 083 000137 043 630– 6 440 000– 4 000– 5,0Trasferimento alle categorie 4, 5 e 20130 603 630

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 487/2004 (). 2

  2. . 2

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