Regolamento (CE) n. 1641/2004 della Commissione, del 17 settembre 2004, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso originario degli Stati ACP e dei PTOM per le domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di settembre 2004 in applicazione del regolamento (CE) n. 638/2003

32004R1641Regulation18 set 2004

del 17 settembre 2004

relativo al rilascio di titoli di importazione di riso originario degli Stati ACP e dei PTOM per le domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di settembre 2004 in applicazione del regolamento (CE) n. 638/2003

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 1 ,

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea («decisione sull'associazione d'oltremare») 2 ,

visto il regolamento (CE) n. 638/2003 della Commissione, del 9 aprile 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio e della decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda il regime applicabile all'importazione di riso originario degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) 3 , in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per le domande di titoli di importazione di riso presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di settembre 2004 in virtù del regolamento (CE) n. 638/2003 e comunicate alla Commissione, i titoli sono rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione di eventuali percentuali di riduzione fissate nell'allegato.

2. Le quantità riportate al lotto seguente sono fissate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 settembre 2004.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura

1 GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5 .

2 GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1 .

3 GU L 93 del 10.4.2003, pag. 3 .

Percentuali di riduzione da applicare alle quantità domandate per il lotto di settembre 2004 e quantità riportate al lotto successivo

Antille olandesi e ArubaPTOM meno sviluppatiAntille olandesi e ArubaPTOM meno sviluppati
—: codice NC 10060582,27510 000,000
Origine/ProdottoPercentuale di riduzioneQuantità riportata al lotto del mese di ottobre 2004 (in t)
—: codice NC 1006 10 21 a 1006 10 98 , 1006 20 e 1006 3088,76040

Footnotes

  1. . 2

  2. . 2

  3. . 2

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