Regolamento (CE) n. 1631/2004 della Commissione, del 17 settembre 2004, relativo all'applicazione di un coefficiente di riduzione ai certificati di restituzione per le merci non comprese nell'allegato I del trattato come statuito all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000

32004R1631Regulation18 set 2004

del 17 settembre 2004

relativo all'applicazione di un coefficiente di riduzione ai certificati di restituzione per le merci non comprese nell'allegato I del trattato come statuito all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli 1 ,

visto il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo 2 , in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Dalle comunicazioni degli Stati membri di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1520/2000 si evince che l'importo totale delle domande ricevute ammonta a 310 936 040 EUR, mentre l'importo disponibile per la tranche di titoli di restituzione per il periodo dal 1 o ottobre 2004 di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ammonta a 114 000 000 EUR.

(2) Un coefficiente di riduzione è calcolato sulla base dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1520/2000. Siffatto coefficiente dovrebbe pertanto essere applicato agli importi richiesti sotto forma di certificati di restituzione per il periodo dal 1 o ottobre 2004 come stabilito all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1520/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi delle domande di certificati di restituzione per il periodo dal 1 o ottobre 2004 sono soggetti a un coefficiente di riduzione pari a 0,634.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 settembre 2004.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2004. Per la Commissione Olli REHN Membro della Commissione

1 GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 ( GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5 ).

2 GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 ( GU L 168 del 1.5.2004, pag. 14 ).

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 (). 2