Regolamento (CE) n. 1627/2004 del Consiglio, del 13 settembre 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

32004R1627Regulation19 set 2004

del 13 settembre 2004

che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

Preamble

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il 1 o maggio 2004, dieci nuovi Stati membri hanno aderito all'Unione europea. L’articolo 6, paragrafo 7 dell'atto di adesione del 2003 stabilisce che i nuovi Stati membri devono applicare la politica commerciale comune in materia di prodotti tessili e che le restrizioni quantitative applicate dalla Comunità alle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento devono essere adattate per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità.

(2) Con effetto dal 1 o maggio 2004, il regolamento (CE) n. 487/2004 del Consiglio 1 ha modificato il regolamento (CEE) n. 3030/93 2 . Esso ha adeguato i limiti quantitativi per le importazioni nella Comunità allargata di taluni prodotti tessili originari dei paesi terzi, tenendo conto delle importazioni tradizionali nei dieci nuovi Stati membri e utilizzando la formula basata sulla media delle importazioni degli anni dal 2000 al 2002 adeguata pro rata temporis. Lo stesso metodo dovrebbe ora essere applicato per adeguare i limiti quantitativi per le importazioni di alcuni prodotti tessili dalla Repubblica socialista del Vietnam.

(3) Occorrerebbe pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3030/93.

(4) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne prima possibile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 3030/93, i limiti quantitativi comunitari stabiliti negli allegati V e VII di detto regolamento per il Vietnam per il 2004 sono sostituiti dai limiti quantitativi comunitari di cui alla parte A e alla parte B dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 13 settembre 2004. Per il Consiglio Il Presidente B. R. BOT

1 GU L 79 del 17.3.2004, pag. 1 .

2 GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1 .

PARTE A

Nell’allegato V del regolamento (CEE) n. 3030/93 i limiti quantitativi comunitari stabiliti per il Vietnam per il 2004 sono sostituiti dai limiti seguenti:

2004
«VietnamGRUPPO IB
41 000 pezzi22 276
51 000 pezzi7 669
61 000 pezzi9 755
71 000 pezzi6 408
81 000 pezzi22 628
GRUPPO IIA
9tonnellate1 067
20tonnellate289
39tonnellate266
GRUPPO IIB
121 000 paia5 539
131 000 pezzi14 984
141 000 pezzi636
151 000 pezzi1 061
18tonnellate2 132
211 000 pezzi22 942
261 000 pezzi2 348
281 000 pezzi7 110
291 000 pezzi747
311 000 pezzi8 088
68tonnellate790
731 000 pezzi2 093
76tonnellate2 050
78tonnellate2 126
83tonnellate710
GRUPPO IIIA
35tonnellate1 341
41tonnellate1 336
GRUPPO IIIB
101 000 paia6 841
97tonnellate367
GRUPPO IV
118tonnellate295
GRUPPO V
161tonnellate545 »

PARTE B

Nell’allegato VII del regolamento (CEE) n. 3030/93, i limiti quantitativi comunitari stabiliti per il Vietnam per il 2004 per le merci reimportate in regime di TPP sono sostituiti dai limiti seguenti:

2004
«VietnamGRUPPO IB
41 000 pezzi1 065
51 000 pezzi812
61 000 pezzi765
71 000 pezzi1 418
81 000 pezzi3 287
GRUPPO IIB
121 000 paia3 348
131 000 pezzi1 024
151 000 pezzi331
18tonnellate385
211 000 pezzi2 239
261 000 pezzi210
311 000 pezzi1 869
68tonnellate156
76tonnellate532
78tonnellate372 »

Footnotes

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