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32004R1626•Regolamento (CE) n. 1626/2004 della Commissione, del 16 settembre 2004, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 238/2004
32004R1626Regulation17 set 2004
del 16 settembre 2004
che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 238/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali 1 , in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo in Spagna è stata indetta con il regolamento (CE) n. 238/2004 della Commissione 2 .
(2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione 3 , modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 4 , la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.
(3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Per le offerte comunicate dal 10 al 16 settembre 2004 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 238/2004, la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo è fissata in 39,28 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 3 000 t.
Il presente regolamento entra in vigore il 17 settembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione
1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78 .
2 GU L 40 del 12.2.2004, pag. 23 .
3 GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4 .
4 GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13 .
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