Regolamento (CE) n. 1619/2004 della Commissione, del 16 settembre 2004, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 5a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1327/2004

32004R1619Regulation17 set 2004

del 16 settembre 2004

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 5 a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1327/2004

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero 1 , in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) In conformità al regolamento (CE) n. 1327/2004 della Commissione, del 19 luglio 2004, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2004/2005 2 , si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi.

(2) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1327/2004, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 5 a gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1327/2004, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 46,100 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 settembre 2004.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

1 GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione ( GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16 ).

2 GU L 246 del 20.7.2004, pag. 23 .

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (). 2

  2. . 2