Regolamento (CE) n. 1603/2004 della Commissione, del 14 settembre 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 15 settembre 2004

32004R1603Regulation15 set 2004

del 14 settembre 2004

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 15 settembre 2004

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame 1 , in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75, per le esportazioni dei prodotti ivi elencati all'articolo 1, paragrafo 1, la differenza tra i prezzi del mercato mondiale e quelli praticati nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2) L'applicazione di tali norme e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore del pollame impone di fissare per la restituzione un importo che permetta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e che tenga conto inoltre della natura delle esportazioni di tali prodotti e della loro importanza allo stato attuale.

(3) L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli 2 , stabilisce che non è concessa alcuna restituzione quando i prodotti non siano di qualità sana, leale e mercantile il giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione. Al fine di garantire un'applicazione uniforme della normativa in vigore, è opportuno precisare che, per beneficiare della restituzione, il pollame di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2777/75, deve recare il bollo sanitario previsto dalla direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile 3 .

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I codici dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75, e gli importi di tale restituzione, sono fissati in allegato.

Tuttavia, per beneficiare della restituzione, i prodotti che rientrano nel campo di applicazione del capitolo XII dell'allegato della direttiva 71/118/CEE devono soddisfare inoltre i requisiti in materia di bollo sanitario previsti dalla direttiva in questione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 settembre 2004.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

1 GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ( GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1 ).

2 GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2003 ( GU L 67 del 12.3.2003, pag. 3 ).

3 GU L 55 dell'8.3.1971, pag. 23 . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 ( GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36 ).

Restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 15 settembre 2004

Codice prodottoDestinazioneUnità di misuraAmmontare delle restituzioni
0105 11 11 9000A02EUR/100 unità0,80
0105 11 19 9000A02EUR/100 unità0,80
0105 11 91 9000A02EUR/100 unità0,80
0105 11 99 9000A02EUR/100 unità0,80
0105 12 00 9000A02EUR/100 unità1,70
0105 19 20 9000A02EUR/100 unità1,70
0207 12 10 9900V01EUR/100 kg45,00
0207 12 10 9900A24EUR/100 kg45,00
0207 12 90 9190V01EUR/100 kg45,00
0207 12 90 9190A24EUR/100 kg45,00
0207 12 90 9990V01EUR/100 kg45,00
0207 12 90 9990A24EUR/100 kg45,00
V01: Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak, Iran.

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2003 (). 2

  3. . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (). 2