Regolamento (CE) n. 1575/2004 della Commissione dell’8 settembre 2004 che abroga i regolamenti (CE) n. 717/96, (CE) n. 1484/96, (CE) n. 1508/96, (CE) n. 164/97, (CE) n. 299/97 e (CE) n. 1112/97 che istituiscono misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine in Belgio, Germania, Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo e Regno Unito

32004R1575Regulation12 set 2004

dell’8 settembre 2004

che abroga i regolamenti (CE) n. 717/96, (CE) n. 1484/96, (CE) n. 1508/96, (CE) n. 164/97, (CE) n. 299/97 e (CE) n. 1112/97 che istituiscono misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine in Belgio, Germania, Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo e Regno Unito

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine 1 , in particolare l’articolo 39,

considerando quanto segue:

(1) I regolamenti (CE) n. 717/96 2 , (CE) n. 1484/96 3 , (CE) n. 1508/96 4 , (CE) n. 164/97 5 , (CE) n. 299/97 6 e (CE) n. 1112/97 7 , che istituiscono misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine in Belgio, Germania, Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo e Regno Unito, autorizzavano gli Stati membri interessati a indennizzare i produttori per i bovini abbattuti per ordine delle autorità competenti nell’ambito delle misure finalizzate all’eradicazione dell’encefalopatia spongiforme bovina (ESB).

(2) Poiché le circostanze che hanno motivato l’adozione delle suddette misure non sussistono più, è necessario abrogare i regolamenti (CE) n. 717/96, (CE) n. 1484/96, (CE) n. 1508/96, (CE) n. 164/97, (CE) n. 299/97 e (CE) n. 1112/97.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I regolamenti (CE) n. 717/96, (CE) n. 1484/96, (CE) n. 1508/96, (CE) n. 164/97, (CE) n. 299/97 e (CE) n. 1112/97 sono abrogati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2005.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Fatto a Bruxelles, l’8 settembre 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 ( GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1 ).

2 GU L 99 del 20.4.1996, pag. 16 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 841/96 ( GU L 114 dell’8.5.1996, pag. 18 ).

3 GU L 188 del 27.7.1996, pag. 25 .

4 GU L 189 del 30.7.1996, pag. 86 .

5 GU L 29 del 31.1.1997, pag. 1 .

6 GU L 50 del 20.2.1997, pag. 16 .

7 GU L 162 del 19.6.1997, pag. 17 .

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (). 2

  2. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 841/96 (). 2

  3. . 2

  4. . 2

  5. . 2

  6. . 2

  7. . 2

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