progetti
32004R1558•Regolamento (CE) n. 1558/2004 della Commissione, del 30 agosto 2004, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
32004R1558Regulation3 set 2004
del 30 agosto 2004
che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune della Commissione 1 , in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) Allo scopo di proseguire l'armonizzazione con le norme internazionali del Consiglio oleicolo internazionale e del «Codex alimentarius», occorre rivedere taluni valori limite relativi alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva, figuranti nel regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti 2 , e nella nota complementare 2 del capitolo 15 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.
(2) Il regolamento (CE) n. 1513/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE e il regolamento (CE) n. 1638/98, in ordine alla proroga del regime di aiuto e alla strategia della qualità dell'olio di oliva 3 rende necessaria la revisione della nota complementare 2 del capitolo 15 della nomenclatura combinata, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.
(3) È, pertanto, necessario modificare il regolamento (CEE) n. 2658/87.
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2004. Per la Commissione Frederik BOLKESTEIN Membro della Commissione
1 GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2344/2003 della Commissione ( GU L 346 del 31.12.2003, pag. 38 ).
2 GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1989/2003 della Commissione ( GU L 295 del 13.11.2003, pag. 57 ).
3 GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4 .
Nel capitolo 15 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, la nota complementare 2 è modificata come segue:
La nota complementare 2 B, punto I, è modificata come segue:
Il testo della lettera g) è così modificato:
| — | «2): tenore in solventi alogenati volatili totali non superiore a 0,20 mg/kg e, per ciascuno di essi, non superiore a 0,10 mg/kg;». | «2) | tenore in solventi alogenati volatili totali non superiore a 0,20 mg/kg e, per ciascuno di essi, non superiore a 0,10 mg/kg;». |
|---|---|---|---|
| «2) | tenore in solventi alogenati volatili totali non superiore a 0,20 mg/kg e, per ciascuno di essi, non superiore a 0,10 mg/kg;». |
Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.